
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/776 DELLA COMMISSIONE, 11 maggio 2021
G.U.U.E. 12 maggio 2021, n. L 167
Regolamento che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 1° giugno 2021
Applicabile dal: 3 giugno 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2018/1672 prevede un sistema di controlli sul denaro contante accompagnato o non accompagnato di valore pari o superiore a 10 000 EUR in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, a integrazione del quadro giuridico per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
2) Oltre ai dati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1672, nel modulo pertinente dovrebbero essere inclusi i seguenti dati specifici per identificare il portatore, il dichiarante, il proprietario, il mittente o il destinatario, a seconda dei casi: numeri di identificazione personale e genere per le persone fisiche, numero di registrazione e numero di identificazione degli operatori economici, nome del registro e paese di registrazione per le persone giuridiche, paese di rilascio e data di rilascio dei documenti di identificazione, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica come dati di contatto, numero di riferimento e società di trasporto per i mezzi di trasporto. L'inclusione di tali dati è necessaria per ridurre il rischio di errori relativi all'identità e di ritardi in caso di verifica successiva, nonché ai fini dell'analisi del rischio e per migliorare l'efficacia del quadro comune di gestione dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1672.
3) Per rimediare ai casi in cui vi siano più proprietari, destinatari o destinatari previsti o diversi tipi di denaro contante e lo spazio disponibile nel modulo di dichiarazione o nel modulo informativo non sia sufficiente, i dichiaranti dovrebbero essere tenuti a utilizzare pagine supplementari da allegare al modulo come parte integrante dello stesso. Per garantire un approccio armonizzato per quanto concerne l'applicazione dei controlli e l'elaborazione, la trasmissione e l'analisi delle dichiarazioni da parte delle autorità competenti in tutti gli Stati membri, è opportuno stabilire modelli per le pagine supplementari.
4) Affinché le autorità competenti possano trasmettere le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1672 alle autorità competenti degli altri Stati membri e, se del caso, alla Commissione, alla Procura europea e a Europol, ove siano competenti ad agire, è opportuno stabilire il modello per il modulo da utilizzare per la trasmissione di tali informazioni. Scopo di tale modulo è garantire la raccolta accurata e uniforme e la trasmissione effettiva delle informazioni ottenute a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 1, o dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1672 e delle dichiarazioni ottenute a norma dell'articolo 3 o 4 di tale regolamento, qualora vi siano indizi che denotino la correlazione tra il denaro contante e le attività criminose. Inoltre il modulo dovrebbe essere utilizzato per la trasmissione di informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento.
5) A causa del diverso contenuto delle informazioni da trasmettere e della diversa frequenza di trasmissione, il modulo dovrebbe essere costituito da due parti. La prima parte del modulo è destinata alla trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento. Come parte integrante di tale modulo riservato all'ufficio ADM le autorità competenti dovrebbero trasmettere anche, in funzione delle circostanze di fatto, una dichiarazione d'ufficio redatta a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, la registrazione delle informazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, o dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1672, e le dichiarazioni ottenute a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento qualora vi siano indizi che denotino la correlazione tra il denaro contante e le attività criminose. Al fine di garantire una registrazione uniforme delle informazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, o dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, le autorità competenti dovrebbero utilizzare gli stessi moduli per registrare i dati necessari. La seconda parte del modulo è destinata alla trasmissione periodica di informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1672.
6) Al fine di attuare la trasmissione tecnica per via elettronica delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1672 fra le autorità competenti di ciascuno Stato membro e l'Unità di informazione finanziaria del rispettivo Stato membro, è necessario stabilire norme tecniche per lo scambio continuo di informazioni attraverso il sistema di informazione doganale (SID) istituito a norma del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (3). Tali norme mirano a ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri. Le stesse norme dovrebbero applicarsi alla trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/1672. Anche la trasmissione delle informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1672 dovrebbe essere effettuata tramite il SID conformemente al regolamento (CE) n. 515/97.
7) Per consentire alle autorità competenti di ciascuno Stato membro di trasmettere alla Commissione i dati statistici anonimi riguardanti le dichiarazioni, i controlli e le infrazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1672, è opportuno stabilire delle norme. Ai fini del regolamento (UE) 2018/1672, la messa a disposizione della Commissione delle informazioni pertinenti in formato elettronico dovrebbe essere considerato uno scambio di informazioni sufficiente, senza richiedere l'adozione del formato di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1672.
8) Dato che il regolamento (UE) 2018/1672 si applica a decorrere dal 3 giugno 2021, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.
9) Ove, ai fini del presente regolamento, sia necessario trattare dati personali, tale trattamento dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati personali. Qualsiasi trattamento di dati personali basato sul presente regolamento è soggetto rispettivamente ai regolamenti (UE) 2016/679 (4) e (UE) 2018/1725 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento da parte delle autorità competenti degli Stati membri e il trattamento nell'ambito del SID.
10) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 12 febbraio 2021.
11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di controllo sul denaro contante istituito dal regolamento (UE) 2018/1672,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 284 del 12.11.2018.
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015).
Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
Modulo di dichiarazione
Il modulo di dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1672 («modulo di dichiarazione») è conforme al modello di cui all'allegato I, parte 1, del presente regolamento ed è compilato conformemente alle istruzioni per la compilazione ivi specificate.
Modulo informativo
Il modulo informativo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1672 («modulo informativo») è conforme al modello di cui all'allegato I, parte 2, del presente regolamento ed è compilato conformemente alle istruzioni per la compilazione ivi specificate.
Pagine supplementari dei moduli
Se lo spazio disponibile nel modulo di dichiarazione o nel modulo informativo, a seconda dei casi, non è sufficiente, si utilizzano pagine supplementari in conformità ai modelli figuranti rispettivamente nell'allegato I, parte 3 o parte 4. Se allegate a un modulo di dichiarazione o a un modulo informativo, le pagine supplementari sono considerate parte integrante dello stesso.
Moduli riservati all'ufficio ADM
1. Le autorità competenti utilizzano il modulo riservato all'ufficio ADM di cui al modello figurante nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento per registrare e trasmettere le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/1672.
2. Se l'obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 4 di tale regolamento non è stato assolto e le autorità competenti sono tenute, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento, a redigere una dichiarazione d'ufficio, esse utilizzano il modello di cui all'allegato I, parte 1 o parte 2, del presente regolamento e, se necessario ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, il modello di cui alla parte 3 o alla parte 4 di tale allegato. Una dichiarazione redatta a norma del presente paragrafo è allegata al modulo riservato all'ufficio ADM di cui al paragrafo 1 e con esso trasmessa.
3. Qualora individuino un portatore con denaro contante di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e vi siano indizi che denotino la correlazione tra tale denaro e le attività criminose, le autorità competenti utilizzano il modello di cui all'allegato I, parte 1, del presente regolamento e, se necessario ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, il modello di cui alla parte 3 di tale allegato per registrare tali informazioni. Una registrazione delle informazioni a norma del presente paragrafo è allegata al modulo riservato all'ufficio ADM di cui al paragrafo 1 e con esso trasmessa.
4. Qualora rilevino che denaro contante non accompagnato di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1672 entra nell'Unione o esce dall'Unione e vi siano indizi che denotino la correlazione tra tale denaro e le attività criminose, le autorità competenti utilizzano il modello di cui all'allegato I, parte 2, del presente regolamento e, se necessario ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, il modello di cui alla parte 4 di tale allegato per registrare tali informazioni. Una registrazione delle informazioni a norma del presente paragrafo è allegata al modulo riservato all'ufficio ADM di cui al paragrafo 1 e con esso trasmessa.
5. Qualora rilevino che in relazione a una dichiarazione ottenuta a norma dell'articolo 3 o 4 del regolamento (UE) 2018/1672 vi siano indizi che denotino una correlazione tra il denaro contante e le attività criminose, le autorità competenti allegano la dichiarazione al modulo riservato all'ufficio ADM di cui al paragrafo 1 e la trasmettono con questo.
6. Le autorità competenti utilizzano il modulo riservato all'ufficio ADM per la trasmissione delle informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio conformemente al modello figurante nell'allegato II, parte 2, del presente regolamento per registrare le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1672.
Scambio di informazioni attraverso il sistema di informazione doganale
1. Le autorità competenti trasmettono le informazioni registrate a norma degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1672 al sistema di informazione doganale (SID) secondo una delle seguenti modalità:
a) inserendo manualmente le informazioni attraverso l'interfaccia web utente del SID;
b) esportando le informazioni dal sistema o dai sistemi nazionali e importandole nel SID utilizzando il formato di dati XML del SID;
c) collegando il sistema o i sistemi nazionali direttamente al SID tramite un'interfaccia di sistema fornita dal SID.
2. Le autorità competenti inviano le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1672 all'Unità di informazione finanziaria (UIF) dello Stato membro in cui sono state ottenute trasmettendole al SID in conformità al paragrafo 1.
3. Le autorità competenti inviano le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/1672 agli altri Stati membri trasmettendole al SID in conformità al paragrafo 1.
4. Le autorità competenti trasmettono alle autorità competenti degli altri Stati membri per via elettronica, tramite il SID, le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1672.
5. Le autorità competenti mettono le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1672 a disposizione dei destinatari di cui all'articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento trasmettendole al SID in conformità ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, rispettivamente, qualora vi siano indizi che denotino la correlazione tra il denaro contante e attività criminose che potrebbero ledere gli interessi finanziari dell'Unione.
6. La data della trasmissione elettronica a norma dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo è considerata la data di trasmissione delle informazioni ai fini dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1672.
Dati statistici anonimi
1. La fonte dei statistici anonimi è costituita dalle dichiarazioni, dalle dichiarazioni informative, dalle dichiarazioni d'ufficio a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1672, dalle registrazioni a norma dell'articolo 6 di tale regolamento e da qualsiasi altra informazione disponibile nel SID.
2. La trasmissione delle informazioni al SID in modo da renderle disponibili alla Commissione è considerata una trasmissione delle informazioni pertinenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1672.
3. Gli Stati membri provvedono a trasmettere al SID le informazioni relative a tutte le dichiarazioni, i controlli e le infrazioni nel periodo di riferimento in questione e informano immediatamente la Commissione qualora i dati del SID siano soggetti a revisione.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 giugno 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
Il primo capoverso della parte 1 del presente allegato è modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 3 maggio 2024, Serie L, nel seguente modo:
"anziché:
«Se il portatore non è l'unico proprietario, precisare se questo è una persona fisica o una persona giuridica e spuntare la casella appropriata. Le informazioni devono essere inserite nella sottosezione 6.A se si tratta di una persona fisica e nella sottosezione 6.B se si tratta di una persona giuridica. Proseguire alla sezione 7. Se il portatore è una persona fisica, i dati personali devono essere inseriti come figurano sul documento di identità.»,
leggasi:
«Se il portatore non è l'unico proprietario, precisare se questo è una persona fisica o una persona giuridica e spuntare la casella appropriata. Le informazioni devono essere inserite nella sottosezione 6.A se si tratta di una persona fisica e nella sottosezione 6.B se si tratta di una persona giuridica. Proseguire alla sezione 7. Se il proprietario è una persona fisica, i dati personali devono essere inseriti come figurano sul documento di identità».".