
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 maggio 2021
- Allegato al Comunicato Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella G.U.R.I. 25 maggio 2021, n. 123
Approvazione delle modifiche e delle integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
VISTO l'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito anche "Fondo");
VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo alla disciplina del predetto Fondo, che prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;
VISTO il decreto interministeriale 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 13, comma 2, del predetto regolamento, che dispone che il comitato di cui al citato articolo 15, comma 3, della legge n. 266 del 1997, al quale è affidata l'amministrazione del Fondo, adotta le necessarie disposizioni operative;
VISTO il decreto direttoriale 29 marzo 2012, annotato dall'Ufficio centrale del bilancio nel registro decreti al n. 1202 in data 5 giugno 2012 e registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF, il 25 giugno 2012, registro n. 7, foglio n. 342, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 28 marzo 2012 tra il Ministero dello sviluppo economico e Mediocredito Centrale S.p.a., ora Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., in qualità di mandataria del RTI costituito con Artigiancassa S.p.a., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a., Mediocredito Italiano S.p.a., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.a. in qualità di mandanti, per la gestione del Fondo;
VISTO il decreto direttoriale 22 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF, il 25 ottobre 2016, reg.ne prev. n. 2584, con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'atto aggiuntivo alla predetta convenzione, sottoscritto in data 15 settembre 2016;
VISTO il decreto direttoriale 7 giugno 2017, registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF, il 30 giugno 2017, reg.ne prev. n. 677, con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'atto aggiuntivo alla predetta convenzione, sottoscritto in data 31 maggio 2017;
VISTO l'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che l'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione;
VISTI i provvedimenti di costituzione e di rinnovo del previsto Consiglio di gestione adottati da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., rispettivamente con decorrenza 15 gennaio 2015 e 12 aprile 2018;
VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che dispone che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui al richiamato articolo 13 del regolamento n. 248 del 1999, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito Decreto cura Italia) che ha disposto misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'articolo 56, che stabilisce misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 e, in particolare, l'istituzione di un'apposita Sezione speciale del Fondo, avente una dotazione di 1,73 miliardi di euro, per sostenere le PMI attraverso misure di sostegno in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia;
VISTO il comma 11 dell'articolo 56 del predetto Decreto cura Italia, che dispone la definizione di modalità operative integrative alle disposizioni di carattere generale del Fondo in relazione alla suddetta Sezione speciale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto-legge e stabilisce che la garanzia rilasciata dal Fondo opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
VISTA la decisione della Commissione europea C(2020) 1984 final del 25 marzo 2020 relativa all'approvazione dell'aiuto SA56690 (2020/N) relativo alla garanzia di cui all'articolo 56 del Decreto cura Italia;
VISTE le modifiche apportate dal successivo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cosiddetto Decreto liquidità) alla dotazione finanziaria della predetta Sezione speciale del Fondo, che viene complessivamente ridotta dagli originari 1,73 miliardi di euro a 1,43 miliardi di euro;
VISTO il regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
VISTO il regolamento UE n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
VISTA la nota protocollo n. 328944 del 18 dicembre 2020 con la quale la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a. ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico le disposizioni operative per la concessione della garanzia del Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, adottate dal Consiglio di Gestione del Fondo nella seduta del 18 dicembre 2020;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (di seguito Decreto agosto), recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020;
CONSIDERATO che la Commissione europea, nell'ambito di interlocuzioni riguardo alle modifiche apportate dall'articolo 64 del Decreto agosto, ha rappresentato di non ritenerne necessaria la notifica, in quanto, ad avviso della medesima Commissione, tali modifiche non presentano impatti sul regime di aiuti approvato e ha, pertanto, rilasciato il proprio nulla osta all'attuazione delle stesse;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020;
VISTA la nota protocollo n. 338838 del 31 dicembre 2020, con la quale la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a. ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico le modalità operative per la concessione della garanzia del Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, adottate dal Consiglio di Gestione del Fondo, nella seduta del 30 dicembre 2020;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Adozione delle modifiche e integrazioni delle disposizioni operative ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 248 del 31 maggio 1999
1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto interministeriale 31 maggio 1999, n. 248 ai fini dell'adeguamento al regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e al regolamento UE n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, a integrazione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo, le disposizioni operative adottate dal Consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella seduta del 18 dicembre 2020.
2. Le disposizioni operative di cui al comma 1 sono riportate nell'unito allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Approvazione delle modifiche e integrazioni delle modalità operative per la concessione della garanzia del Fondo a valere sulla sezione speciale istituita ai sensi articolo 56 del Decreto cura Italia
1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto interministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e in attuazione del Decreto agosto e della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a integrazione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo, le modalità operative di intervento della Sezione speciale di cui all'articolo 56 del Decreto cura Italia, adottate dal Consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella seduta del 30 dicembre 2020.
2. Le modalità operative di cui al comma 1 sono riportate nell'unito allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Decorrenza
1. Dell'adozione del presente decreto è data notizia con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni e le modalità operative di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data indicata dal soggetto Gestore con propria circolare con le forme e modalità ivi riportate.
Roma,
Il Ministro
GIANCARLO GIORGETTI