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COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERA 4 maggio 2016, n. 19602

G.U.R.I. 19 maggio 2016, n. 116

Istituzione dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) e adozione del regolamento di attuazione dell'articolo 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Delibera n. 19602). (1)

TESTO COORDINATO (alla Delibera CONSOB 1 giugno 2023, n. 22721 e con annotazioni alla data 26 maggio 2021) (2)

(1)

Titolo modificato dall'art. 1, della Delibera CONSOB 26 maggio 2021, n. 21867, a decorrere dal 1° ottobre 2021.

(2)

Vedi l'art. 2, "Disposizioni transitorie e finali", della Delibera CONSOB 26 maggio 2021, n. 21867.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Visto l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni, recante «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»;

Visto il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante la «Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo» ed, in particolare, il titolo II-bis, recante «Risoluzione extragiudiziale delle controversie», introdotto dall'art. 1 del sopra richiamato decreto legislativo n. 130 del 2015;

Visto l'art. 2, comma 5-bis del decreto legislativo n. 179 del 2007, introdotto dall'art. 1-bis del citato decreto legislativo n. 130 del 2015, secondo cui «I soggetti nei cui confronti la CONSOB

esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 5-ter, devono aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

Visto l'art. 2, comma 5-ter del richiamato decreto legislativo n. 179 del 2007, introdotto dall'art. 1-bis del citato decreto legislativo n. 130 del 2015, secondo cui «La CONSOB determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 5-bis nonchè i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati.»;

Visto il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR dei consumatori);

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», ed in particolare, l'art. 1, commi 41, 44, 45, 46 e 47;

Visto il richiamato comma 47 dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015, in base al quale «Gli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al comma 5-ter dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007. Il regolamento della CONSOB indicato al citato comma 5-ter dell'art. 2 del decreto legislativo n. 179 del 2007 prevede, altresì, le disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al primo periodo.»;

Vista la delibera n. 18275 del 18 luglio 2012, con la quale è stato adottato il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure;

Considerate le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

Art. 1

Istituzione presso la Consob dell'Arbitro per le controversie finanziarie e adozione del regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179

1. E' istituito presso la Consob l'arbitro per le controversie finanziarie (ACF).

2. E' adottato il regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie, con il quale sono stabiliti i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie presso l'Arbitro e individuati i criteri di composizione del relativo organo decidente. Il regolamento consta di 19 articoli.

Art. 2

Disposizioni attuative e transitorie

1. La Consob adotta, con successive delibere, disposizioni di attuazione del regolamento, disciplinanti l'organizzazione e il funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie, e ne determina la data di avvio dell'operatività.

2. Le procedure di conciliazione e di arbitrato iniziate innanzi alla Camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la Consob ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e non ancora concluse alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, continuano a svolgersi secondo le disposizioni del regolamento adottato con delibera n. 18275 del 18 luglio 2012.

3. La Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob resta in carica per l'amministrazione delle procedure indicate al comma 2, fino alla loro conclusione.

4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono all'Arbitro dalla data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari, stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 3

Disposizioni finali

1. La presente delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 2, a decorrere dalla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro sono abrogate la delibera n. 18275 del 18 luglio 2012 e le relative disposizioni di applicazione e attuazione.

Roma, 4 maggio 2016

Il Presidente: VEGAS

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMI 5-BIS E 5-TER, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 OTTOBRE 2007, N. 179, CONCERNENTE L'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE (ACF)

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Fonti normative

(modificato dall'art. 1, comma I, lett. A, della Delibera CONSOB 26 maggio 2021, n. 21867, a decorrere dal 1° ottobre 2021)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2

Definizioni

(integrato e modificato dall'art. 1, comma I, lett. B, della Delibera CONSOB 26 maggio 2021, n. 21867, a decorrere dal 1° ottobre 2021 e integrato dall'art. 1, comma 1, punto 1), lett. A, della Delibera CONSOB 1 giugno 2023, n. 22721)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «testo unico della finanza» (o anche «TUF»), il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) «codice del consumo», il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

c) «Regolamento (UE) n. 524/2013», il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR dei consumatori);

c-bis) «regolamento (UE) n. 1286/2014», il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

c-ter) "regolamento (UE) n. 2020/1503", il regolamento (UE) n. 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937;

d) «Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)» o «Arbitro», il sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie disciplinato dal presente regolamento composto dall'organo decidente e dalla segreteria tecnica;

e) «organo decidente» o «collegio», l'organo che decide in merito alle controversie sottoposte all'Arbitro;

f) «segreteria tecnica» o «segreteria», l'unità organizzativa della Consob che svolge l'attività di supporto dell'Arbitro;

g) «investitori», gli investitori, diversi dalle controparti qualificate di cui all'art. 6, comma 2-quater, lettera d), e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF;

h) «intermediari»:

i soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del TUF, anche con riguardo all'attività svolta per loro conto da parte di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'art. 31 del TUF;

la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta - autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, anche con riguardo all'attività svolta per suo conto da parte di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF;

i gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali di cui all'art. 50-quinquies del TUF di cui all'art. 50-quinquies del TUF;

i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi dell'art. 4-sexies.1 del TUF;

i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-bis) del TUF, limitatamente alla distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi;

i) «controversia transfrontaliera», una controversia nell'ambito della quale l'investitore risiede in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stabilito l'intermediario;

l) «discipline economiche e giuridiche», le materie indicate nell'Allegato «A» al decreto 4 ottobre 2000 del Ministero dell'università, istruzione e ricerca (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000 n. 249 - supplemento ordinario n. 175), e successive modifiche, contraddistinte dal codice del settore scientifico-disciplinare recante prefisso «IUS» o «SECSP».

Art. 3

Adesione degli intermediari all'Arbitro

(modificato dall'art. 1, comma I, lett. C, della Delibera CONSOB 26 maggio 2021, n. 21867, a decorrere dal 1° ottobre 2021)

1. Gli intermediari, prima di iniziare l'attività, aderiscono all'Arbitro, anche attraverso le associazioni di categoria a cui partecipano, tramite comunicazione redatta utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito web dell'Arbitro. Ove non partecipino ad alcuna associazione di categoria, gli intermediari indicano nella comunicazione di adesione l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera a).

2. Gli intermediari, anche attraverso le associazioni a cui partecipano, comunicano senza indugio alla Consob ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni contenute nella modulistica relativa alla comunicazione di adesione prevista al comma 1.

[3. Gli intermediari di nuova costituzione e quelli che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, intendono svolgere in Italia la propria attività, comunicano l'adesione all'Arbitro, anche attraverso le associazioni di categoria, prima di iniziare l'attività.] (comma abrogato) (1)

4. Gli intermediari:

a) forniscono agli investitori, anche attraverso la documentazione contrattuale e il proprio sito web, informazioni circa le funzioni dell'Arbitro, precisando che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti; (2)

b) assicurano che i reclami ricevuti vengano valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all'investitore vengano fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all'Arbitro;

c) rendono disponibile sulla pagina iniziale del proprio sito web il collegamento ipertestuale al sito web dell'Arbitro.

(1)

Comma abrogato dall'art. 1, comma I, lett. C, punto 3), della Delibera CONSOB 26 maggio 2021, n. 21867, a decorrere dal 1° ottobre 2021.

(2)

Si rimanda alla Delibera CONSOB 23 novembre 2016, n. 19783.

Art. 4

Ambito di operatività dell'Arbitro

(integrato e modificato dall'art. 1, comma I, lett. D, della Delibera CONSOB 26 maggio 2021, n. 21867, a decorrere dal 1° ottobre 2021 e integrato dall'art. 1, comma 1, punto 1), lett. B, della Delibera CONSOB 1 giugno 2023, n. 22721)

1. L'Arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF e nel regolamento (UE) n. 2020/1503 e nelle relative disposizioni attuativenonchè degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.

1-bis. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, l'Arbitro conosce di ogni domanda rientrante nell'ambito delle controversie su cui ha competenza. L'Arbitro può conoscere, ancorchè in via incidentale e ove necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonchè ogni altra azione di impugnativa negoziale.

2. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro comunque superiori a euro cinquecentomila.

3. In caso di domande risarcitorie, l'Arbitro riconosce all'investitore solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1, con esclusione dei danni non patrimoniali.

3-bis. L'Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

4. L'Arbitro promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, compresa la sottoscrizione di protocolli di intesa, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze.

Capo II

Struttura dell'arbitro

Art. 5

Composizione del collegio

(integrato e modificato dall'art. 1, comma II, lett. A, della Delibera CONSOB 26 maggio 2021, n. 21867, a decorrere dal 1° ottobre 2021)

1. Il collegio è composto da un Presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza, di indiscussa indipendenza e onorabilità, nominati dalla Consob.

2. Non possono essere nominati componenti coloro che, negli ultimi due anni, presso gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori, hanno ricoperto cariche sociali o hanno svolto attività di lavoro subordinato o comunque operato sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale.

2-bis. Non possono essere nominati componenti coloro che ricoprono cariche politiche.

3. Il Presidente dura in carica cinque anni e gli altri membri tre anni e possono essere confermati una sola volta. Al termine del secondo mandato, i membri supplenti e i membri effettivi possono essere nominati nel ruolo, rispettivamente, di membro effettivo e di Presidente per un solo ulteriore mandato. Decorsi due anni dal termine del mandato, inclusi gli eventuali rinnovi, il soggetto può essere nuovamente nominato.

4. La Consob nomina direttamente il Presidente e due membri del collegio, mentre la nomina dei restanti due membri avviene:

a) per un membro, a seguito della designazione congiunta delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) per un membro, a seguito della designazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

5. La designazione è comunicata entro sessanta giorni dalla ricezione di un atto di invito trasmesso dalla Consob. In caso di inerzia, protrattasi anche a seguito di atto di sollecito, la Consob provvede direttamente alla nomina di un membro provvisorio che rimane in carica sino alla nomina del soggetto designato ai sensi del comma 4.

6. Nei modi indicati al comma 4, sono nominati uno o più membri supplenti che possono essere chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di assenza, impedimento o conflitto di interessi, ovvero in ogni altro caso in cui se ne ravvisi la necessità.

7. Nei casi di sostituzione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal membro effettivo nominato direttamente dalla Consob con maggiore anzianità nel collegio, o in caso di pari anzianità, da quello anagraficamente più anziano.

8. Il Presidente, i membri effettivi e i membri supplenti sono revocabili solo per giusta causa con provvedimento motivato della Consob, sentiti gli interessati.

Art. 6

Requisiti di professionalità e di onorabilità

(modificato e integrato dall'art. 1, comma II, lett. B, della Delibera CONSOB 26 maggio 2021, n. 21867, a decorrere dal 1° ottobre 2021)

1. I componenti del collegio sono individuati tra le seguenti categorie, nei termini consentiti dai rispettivi ordinamenti:

a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori; dottori commercialisti iscritti nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici anni;

b) notai con almeno sei anni di anzianità di servizio; magistrati ordinari, in servizio da almeno dodici anni o in quiescenza; magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di servizio o in quiescenza;

c) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche in servizio o in quiescenza; dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti con almeno venti anni di anzianità di servizio laureati in discipline giuridiche o economiche, in servizio o in quiescenza.

2. Non possono essere nominati componenti del collegio i dipendenti in servizio della Consob che nei precedenti due anni sono stati preposti o assegnati a unità organizzative con funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie nelle materie di competenza dell'Arbitro. Ove sia nominato componente un dipendente della Consob, questi opera con piena autonomia funzionale.

3. Ai fini della nomina i componenti del collegio non devono, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

c) essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari, di antiriciclaggio, di usura e di strumenti di pagamento nonchè per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

d) aver riportato, nei cinque anni precedenti, un provvedimento di radiazione e cancellazione o di sospensione dagli ordini professionali;

d-bis) essere stati, nei cinque anni precedenti, destinatari di sanzioni o di provvedimenti di rimozione irrogati da autorità di vigilanza;

d-ter) trovarsi in stato di interdizione o incapacità temporanea o permanente a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo ovvero trovarsi in stato di perdita temporanea dei requisiti di onorabilità a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità di vigilanza;

d-quater) essere stati condannati in via definitiva per delitti non colposi;

d-quinquies) essere stati condannati in via definitiva a pena detentiva per delitti colposi e contravvenzioni.

3. La originaria inesistenza o la sopravvenuta perdita dei requisiti indicati nel presente articolo importa la decadenza dalla carica. La decadenza è pronunziata dalla Consob, sentiti gli interessati, entro sessanta giorni dalla conoscenza della mancanza o della sopravvenuta perdita dei requisiti.

3-bis. Il divieto di cui al comma 3 opera anche qualora la pena sia stata applicata su richiesta delle parti ovvero nel caso in cui sia stata comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva.

Art. 7

Funzionamento del collegio ed obblighi dei componenti

(integrato dall'art. 1, comma II, lett. C, della Delibera CONSOB 26 maggio 2021, n. 21867, a decorrere dal 1° ottobre 2021)

1. I componenti dell'organo decidente assolvono alle proprie funzioni decisorie con imparzialità e indipendenza di giudizio, osservano le disposizioni del codice deontologico deliberato dalla Consob, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.

2. Ai fini del rispetto dei principi di cui al comma 1 e all'art. 141-bis, comma 5, del codice del consumo, i componenti del collegio verificano, una volta investiti di una specifica controversia, l'inesistenza di:

a) rapporti con le parti o con i loro rappresentanti, tali da incidere sulla loro imparzialità e indipendenza;

b) personali interessi, diretti o indiretti, relativi all'oggetto della controversia.

3. I membri del collegio comunicano senza indugio al Presidente e alla segreteria tecnica tutte le circostanze, anche sopravvenute nel corso del procedimento, idonee a incidere sulla loro indipendenza o imparzialità, ai fini della loro sostituzione con i membri supplenti. Ove tali circostanze riguardino il Presidente, questi le comunica al membro che lo sostituisce ai sensi dell'art. 5, comma 7 e alla segreteria tecnica.

4. I componenti del collegio mantengono il segreto su tutti i dati e le informazioni in ogni modo acquisite in ragione dello svolgimento delle proprie funzioni.

5. Le deliberazioni con cui sono decise le controversie sono adottate collegialmente, con la presenza di tutti i componenti, eventualmente sostituiti dai supplenti, a maggioranza dei voti espressi da tutti i componenti.

6. La Consob determina il compenso spettante ai componenti dell'organo decidente.

Art. 8

Attribuzioni del Presidente

(integrato dall'art. 1, comma II, lett. D, della Delibera CONSOB 26 maggio 2021, n. 21867, a decorrere dal 1° ottobre 2021)

1. Il Presidente:

a) dichiara:

la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 11, comma 3;

l'interruzione e l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 13;

l'inammissibilità dell'istanza di correzione ai sensi dell'art. 17;

b) coordina e regola l'attività del collegio individuando, per ciascun ricorso, un relatore;

c) comunica alla Consob tutte le circostanze che potrebbero determinare la revoca o la decadenza dei membri del collegio;

d) esercita funzioni di indirizzo sulla segreteria tecnica;

e) cura i rapporti con la Consob, con le istituzioni nonchè con altri organismi preposti alla risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Art. 9

Segreteria tecnica

1. La segreteria tecnica:

a) fornisce assistenza al Presidente e al collegio nello svolgimento delle attività di competenza;

b) cura gli adempimenti necessari per la costituzione e il funzionamento del collegio e per l'ordinato e corretto svolgimento dei procedimenti;

c) effettua le comunicazioni previste dal Regolamento (UE) n. 524/2013;

d) definisce i contenuti del sito web dell'Arbitro nel rispetto delle previsioni dell'art. 141-quater, comma 1, del codice del consumo e ne cura l'aggiornamento;

e) cura le attività connesse alla redazione della relazione annuale sull'attività dell'Arbitro, nel rispetto delle previsioni dell'art. 141-quater, comma 2, del codice del consumo;

f) espleta tutti gli altri compiti previsti dal presente regolamento.

Capo III

Procedura

Art. 10

Condizioni di ricevibilità

(integrato e modificato dall'art. 1, comma III, lett. A, della Delibera CONSOB 26 maggio 2021, n. 21867, a decorrere dal 1° ottobre 2021)

1. Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Più soggetti possono presentare il ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso.

2. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni;

b-bis) l'Arbitro non si è già pronunciato con decisione di merito;

b-ter) non vi sia una decisione di merito, anche non passata in giudicato, assunta all'esito di un procedimento giurisdizionale o una decisione di merito assunta all'esito di un procedimento arbitrale.

3. Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto, secondo le modalità indicate all'art. 11, comma 1, entro un anno dalla data di presentazione del reclamo all'intermediario.

Art. 11

Avvio e svolgimento del procedimento

(modificato e integrato dall'art. 1, comma III, lett. B, della Delibera CONSOB 26 maggio 2021, n. 21867, a decorrere dal 1° ottobre 2021)

1. Il ricorso con la relativa documentazione, ivi compreso quanto richiesto ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b), è trasmesso attraverso il sito web dell'Arbitro e predisposto utilizzando il relativo modulo, secondo le istruzioni operative disponibili sul medesimo sito. Non sono presi in considerazione ricorsi, compresa la documentazione ad essi pertinente, trasmessi attraverso altre forme.

1-bis. Per le fasi procedimentali previste dai commi 2, 4, 5 e 6 le parti utilizzano esclusivamente la modulistica resa disponibile sul sito web dell'Arbitro e la trasmettono attraverso il medesimo sito.

1-ter. Ai fini dell'efficienza ed economicità del procedimento dinanzi all'Arbitro e fermo restando quanto previsto dal comma 4, le parti evitano la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente rispetto ai fatti controversi.

1-quater. Tutti gli atti di parte relativi ai procedimenti svolti dall'Arbitro sono redatti e trasmessi in lingua italiana. Nel caso in cui i documenti a corredo degli atti di parte siano redatti in lingua straniera, essi sono prodotti nella lingua originale e accompagnati da una traduzione integrale in italiano, in forma libera, realizzata a cura della parte che li deposita.

2. La segreteria tecnica, entro dieci giorni dalla ricezione, valutata la ricevibilità e la ammissibilità del ricorso, lo trasmette all'intermediario. Ove necessario ai fini di tale valutazione, entro il predetto termine, la segreteria tecnica invita il ricorrente a trasmettere eventuali integrazioni o chiarimenti entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il termine di dieci giorni entro il quale la segreteria tecnica, valutata la ricevibilità e l'ammissibilità del ricorso, deve trasmetterlo all'intermediario decorre dalla scadenza del termine concesso al ricorrente per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti.

3. Nei casi in cui ritiene il ricorso manifestamente irricevibile o inammissibile, oppure sia decorso inutilmente il termine concesso al ricorrente per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti, la segreteria tecnica ne informa il Presidente. Se non dichiara la inammissibilità o irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 12, il Presidente dà incarico alla segreteria tecnica di proseguire con l'istruttoria del procedimento mediante la trasmissione del ricorso all'intermediario.

4. L'intermediario, entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto il ricorso, trasmette all'Arbitro, anche per il tramite di un procuratore e con le modalità previste al comma 1-bis, le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso. Qualora l'intermediario decida di avvalersi di un'associazione di categoria lo comunica all'Arbitro entro il medesimo termine di trenta giorni. Nei successivi quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, l'associazione di categoria provvede a trasmettere le deduzioni e la relativa documentazione all'Arbitro con le modalità previste al comma 1-bis.

5. Il ricorrente può presentare deduzioni integrative, in risposta alle deduzioni dell'intermediario, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini previsti dal precedente comma.

6. L'intermediario, anche tramite l'associazione di categoria, nei quindici giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente comma, può replicare alla deduzioni integrative del ricorrente.

7. La segreteria tecnica cura la formazione del fascicolo contenente la documentazione istruttoria, che è reso disponibile alle parti attraverso il sito web dell'Arbitro, e ne comunica alle parti la data di completamento.

7-bis. Completato il fascicolo istruttorio, la segreteria tecnica redige una relazione per il collegio sui fatti oggetto della controversia.

8. Il collegio, ove lo ritenga opportuno, può chiedere, attraverso la segreteria tecnica, che le parti forniscano ulteriori elementi informativi e documenti entro un termine perentorio non inferiore a sette giorni. In tal caso, il termine di cui all'art. 14, comma 1, può essere prorogato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

9. In ogni caso il collegio, quando rileva una causa di nullità contrattuale, invita le parti ai sensi del comma 8 a fornire le proprie osservazioni anche al fine di verificare se, nei casi di nullità che può essere fatta valere solo dall'investitore, questi intenda effettivamente valersene.

9-bis. Qualora entrambe le parti lo richiedano, anche al fine di trovare un accordo, i termini previsti dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo nonchè quello previsto dall'art. 14, comma 1, sono sospesi per un periodo massimo di novanta giorni. La sospensione può essere richiesta una sola volta nel corso del procedimento.

Art. 12

Irricevibilità e inammissibilità del ricorso

(modificato e integrato dall'art. 1, comma III, lett. C, della Delibera CONSOB 26 maggio 2021, n. 21867, a decorrere dal 1° ottobre 2021)

1. Il ricorso è irricevibile quando non sono osservate le condizioni previste dall'art. 10.

2. Il ricorso è inammissibile quando:

a) non contiene la determinazione della cosa oggetto della domanda e la esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

b) la controversia non rientra nell'ambito di operatività dell'Arbitro, come definito dall'art. 4;

b-bis) l'intermediario non è legittimato passivo nella controversia;

b-ter) la qualifica di intermediario ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), non sussiste al momento della presentazione del ricorso.

3. Salvo che non vi provveda il Presidente, ai sensi dell'art. 11, comma 3, la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso sono dichiarate dal collegio.

Art. 13

Interruzione ed estinzione del procedimento

(modificato e integrato dall'art. 1, comma III, lett. D, della Delibera CONSOB 26 maggio 2021, n. 21867, a decorrere dal 1° ottobre 2021)

1. Il procedimento è interrotto quando, sui medesimi fatti oggetto del ricorso, vengono avviate, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale.

2. Se la procedura di risoluzione extragiudiziale non definisce la controversia, il procedimento può essere riassunto dal ricorrente entro dodici mesi dalla dichiarazione di interruzione.

3. Il procedimento si estingue quando:

a) sui medesimi fatti oggetto del ricorso vengono avviati procedimenti arbitrali ovvero procedimenti giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità e l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

b) il ricorrente rinuncia al ricorso con atto espresso;

b-bis) l'intermediario, prima della decisione sul ricorso, fornisce documentazione attestante il raggiungimento di un accordo ovvero il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente.

3-bis. Il procedimento non si estingue nel caso in cui l'intermediario perda tale qualifica come definita dall'art. 2, comma 1, lettera h), nel corso del suo svolgimento.

4. L'interruzione e l'estinzione del procedimento sono dichiarate, anche d'ufficio, dal Presidente o dal collegio.

Art. 14

Termini per la conclusione del procedimento

(modificato e integrato dall'art. 1, comma III, lett. E, della Delibera CONSOB 26 maggio 2021, n. 21867, a decorrere dal 1° ottobre 2021)

1. L'esito della controversia è comunicato alle parti nel termine di novanta giorni dal completamento del fascicolo. L'esito può essere comunicato mediante il solo invio del dispositivo; in tal caso, la decisione corredata della relativa motivazione è trasmessa alle parti entro i successivi trenta giorni.

2. Il termine può essere prorogato dal Presidente o dal collegio prima della sua scadenza, [previa comunicazione alle parti,] (parole abrogate) (1) per un periodo non superiore a novanta giorni, quando lo richieda la particolare complessità o novità delle questioni trattate. La proroga è comunicata alle parti.

[3. Il termine è in ogni caso prorogato, prima della sua scadenza e per un periodo non superiore a novanta giorni, quando ne fanno richiesta entrambe le parti, anche al fine di tentare la conciliazione della controversia.] (comma abrogato) (2)

4. L'interruzione e l'estinzione del procedimento sono dichiarate entro i termini indicati nei commi precedenti.

5. L'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso dichiarate dal Presidente sono comunicate alle parti nel termine di ventuno giorni dalla presentazione del ricorso ovvero dalla scadenza del termine concesso al ricorrente ai sensi dell'art. 11, comma 2.

Art. 15

Decisione

(integrato dall'art. 1, comma III, lett. F, della Delibera CONSOB 26 maggio 2021, n. 21867, a decorrere dal 1° ottobre 2021)

1. Il collegio definisce il procedimento con pronuncia motivata, adottata applicando le norme giuridiche che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti di carattere generale emanati dalla Consob e dall'AESFEM ovvero da altre autorità di vigilanza nazionali ed europee, delle linee guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob, dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l'intermediario aderisce.

2. Il collegio accoglie la domanda quando, sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, tenuto conto che spetta all'intermediario la prova di avere assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori.

3. La decisione di accoglimento, totale o parziale, del ricorso contiene l'indicazione del termine entro il quale l'intermediario deve provvedere alla sua esecuzione. In caso di mancata indicazione del termine l'intermediario si conforma alla decisione entro trenta giorni dalla ricezione della decisione corredata della motivazione.

3-bis. La decisione non può essere oggetto di riesame da parte del collegio.

Art. 16

Esecuzione della decisione

(integrato e modificato dall'art. 1, comma III, lett. G, della Delibera CONSOB 26 maggio 2021, n. 21867, a decorrere dal 1° ottobre 2021)

1. L'intermediario, anche attraverso un'associazione di categoria, comunica all'Arbitro gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, entro il termine previsto all'art. 15, comma 3, attraverso il sito web dell'Arbitro.

2. Quando vi è motivo di ritenere, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, che l'intermediario non abbia eseguito la decisione, la segreteria invita le parti a fornire chiarimenti nel termine di trenta giorni, chiedendo anche notizie sull'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso. La segreteria, sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti, comunica i casi di mancato adempimento al collegio che procede al loro accertamento. Tale accertamento è rinviato di sessanta giorni quando le parti comunicano l'avvio di negoziazioni volte a raggiungere un accordo sull'esecuzione della decisione.

3. La mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell'intermediario, una volta accertata dal collegio, è resa nota mediante pubblicazione di apposita notizia sul sito web dell'Arbitro per una durata di cinque anni. E', altresì, resa nota mediante notizia riportata in evidenza sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario, ove disponibile, per una durata di sei mesi e mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Tale pubblicazione è effettuata a cura e a spese dell'intermediario inadempiente entro quindici giorni dalla comunicazione dell'accertamento dell'inadempimento utilizzando il format disponibile sul sito web dell'Arbitro e attenendosi alle relative istruzioni operative. L'intermediario, anche attraverso un'associazione di categoria, comunica all'Arbitro l'avvenuta pubblicazione della mancata esecuzione della decisione attraverso il medesimo sito web. La cancellazione della notizia dal sito web dell'Arbitro è disposta automaticamente decorso il predetto termine quinquennale. Sul sito web dell'Arbitro viene pubblicata anche la notizia dell'eventuale inadempimento dell'intermediario agli obblighi di cui al presente comma. A margine della pubblicazione viene altresì indicato, sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del comma 2, l'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale. Il regime pubblicitario di cui al presente comma non si applica nel caso in cui il collegio rilevi che l'intermediario, entro il termine per l'adempimento, è stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

3-bis. In caso di eventuale adempimento tardivo, l'intermediario ne dà notizia all'Arbitro attraverso il sito web di quest'ultimo. L'adempimento integrale della decisione, ancorchè tardivo, ovvero il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti e comunicato all'Arbitro, sono accertati dal collegio e comportano, all'esito del relativo accertamento, la rimozione d'ufficio della notizia del mancato adempimento dal sito web dell'Arbitro. Dopo aver ricevuto la comunicazione dell'accertamento compiuto dal collegio, l'intermediario può rimuovere la notizia del mancato adempimento sul proprio sito web.

4. L'intermediario può in ogni momento chiedere alla segreteria tecnica che l'Arbitro pubblichi sul proprio sito web informazioni circa l'avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso o sul suo esito. Il collegio dispone in ogni caso la cancellazione della notizia del mancato adempimento qualora il procedimento giurisdizionale decida la controversia in senso diverso dall'Arbitro e favorevole all'intermediario. In questo caso, l'Arbitro provvede a pubblicare sul sito web l'estratto di tale decisione, indicando che l'esito del procedimento giurisdizionale è stato diverso da quello del procedimento dinanzi all'Arbitro. Dopo aver ricevuto la comunicazione del provvedimento di cancellazione adottato dal collegio, l'intermediario può rimuovere la notizia del mancato adempimento sul proprio sito web.

Art. 17

Correzione della decisione

(modificato e integrato dall'art. 1, comma III, lett. H, della Delibera CONSOB 26 maggio 2021, n. 21867, a decorrere dal 1° ottobre 2021)

1. Ciascuna parte, entro trenta giorni dalla ricezione della decisione corredata della motivazione, può chiederne la correzione esclusivamente per errori materiali. Dell'avvenuta presentazione dell'istanza di correzione viene data tempestiva comunicazione all'altra parte dalla segreteria tecnica.

2. La presentazione dell'istanza interrompe il termine per l'adempimento da parte dell'intermediario.

3. L'istanza è in via preliminare valutata dal Presidente o, su delega di questo, dal membro del collegio che ha svolto la funzione di relatore con riguardo alla controversia oggetto dell'istanza. Se dall'esame preliminare emerge la manifesta insussistenza dei motivi di correzione, l'istanza è dichiarata inammissibile dal Presidente e la relativa decisione è comunicata alle parti entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza. Dalla ricezione della decisione decorre il nuovo termine per l'adempimento dell'intermediario.

4. Fuori del caso previsto dal comma 3, il collegio decide con provvedimento comunicato alle parti entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di correzione. Si applica il comma 3, ultimo periodo.

Art. 18

Spese del procedimento

(modificato e integrato dall'art. 1, comma III, lett. I, della Delibera CONSOB 26 maggio 2021, n. 21867, a decorrere dal 1° ottobre 2021)

1. L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente. Le spese per l'avvio del procedimento sono poste a carico del fondo di cui all'art. 32-ter.1 del TUF. Nel caso di temporanea incapienza del predetto fondo, la Consob provvede alla copertura delle spese di avvio del procedimento con le risorse di cui all'art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

2. Le spese indicate al comma 1 ammontano a:

a) euro cento per le controversie in cui l'importo richiesto non superi euro cinquantamila;

b) euro duecento per le controversie in cui l'importo richiesto sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila;

c) euro quattrocento per le controversie in cui l'importo richiesto sia superiore a euro centomila.

3. Per ciascun ricorso presentato, che sia stato accolto in tutto o in parte, l'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di:

a) euro quattrocento per le controversie in cui non sia riconosciuto alcun importo ovvero l'importo riconosciuto al ricorrente non superi euro cinquantamila;

b) euro cinquecento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila;

c) euro seicento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro centomila.

3-bis. L'intermediario non è tenuto al versamento della predetta somma qualora abbia formulato, prima della presentazione del ricorso, una proposta conciliativa al ricorrente, da questi rifiutata, per un importo pari o superiore a quello riconosciuto dall'Arbitro nella decisione. Il versamento è ridotto della metà qualora una proposta conciliativa connotata dalle predette caratteristiche è stata formulata dall'intermediario al ricorrente dopo la presentazione del ricorso ed è stata da quest'ultimo rifiutata.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 19

Disposizioni finali

(modificato dall'art. 1, comma IV, della Delibera CONSOB 26 maggio 2021, n. 21867, a decorrere dal 1° ottobre 2021)

1. I termini previsti dagli articoli 11, 14, 15, 16 e 17 del presente regolamento sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno.

2. L'Arbitro, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica una relazione annuale concernente la propria attività nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 141-quater, comma 2, del codice del consumo.

3. Con proprie delibere la Consob detta disposizioni organizzative e di funzionamento dell'Arbitro.