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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 28 aprile 2021, n. 564

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato nella G.U.R.I. 23 giugno 2021, n. 148

Istituzione, nell'ANR, di una sezione denominata «Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca», e aggiornamento dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTA la legge 5 marzo 2020, n. 12, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), "cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", e in particolare l'art. 63 che stabilisce "[...] Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche";

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e in particolare:

- il comma 553, art. 1, il quale stabilisce che "Il Ministero dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità di iscrizione degli enti, delle istituzioni e degli organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca in una sezione, denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Possono iscriversi alla sezione di cui al primo periodo le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro a eccezione delle università, degli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma";

RITENUTA la necessità di aggiornare l'Anagrafe nazionale delle ricerche istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Decreta:

Art. 1

Aggiornamento dell'Anagrafe nazionale delle ricerche

1. Il presente decreto aggiorna i criteri di iscrizione all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, delle amministrazioni, degli istituti e degli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.

2. Ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, potranno presentare domanda di iscrizione all'Anagrafe nazionale delle ricerche le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono, per prioritarie finalità statutarie, attività di ricerca e che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 11 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Le modalità e i termini saranno specificati con successivi decreti direttoriali.

Art. 2

Istituzione, nell'Anagrafe nazionale delle ricerche, della sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca"

1. Nell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, viene istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, una sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca", nel seguito anche semplicemente "Sezione".

2. Potranno accedere alla Sezione di cui al comma 1 gli enti, le istituzioni e gli organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca, come specificato nel successivo art. 3.

3. I criteri e le modalità di iscrizione nella Sezione sono indicati, rispettivamente, all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 4 del presente decreto. I criteri e le modalità potranno essere ulteriormente specificati con successivi decreti direttoriali.

Art. 3

Ambito di applicazione e soggetti ammissibili alla sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca"

1. Sono legittimati a presentare domanda di iscrizione nella sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca", di cui all'art. 2 del presente decreto, le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro, che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non possono presentare domanda di iscrizione nella Sezione: le università, gli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 4

Documentazione richiesta per l'iscrizione nella sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca"

1. A pena di inammissibilità, le domande per l'iscrizione nella Sezione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a) Copia dell'atto costitutivo;

b) Copia dello Statuto;

c) Copia del Provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica.

2. La documentazione trasmessa sarà utilizzata dal Ministero dell'università e della ricerca esclusivamente per le finalità di cui all'art. 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il Ministro

MARIA CRISTINA MESSA