
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/861 DELLA COMMISSIONE, 21 maggio 2021
G.U.U.E. 31 maggio 2021, n. L 190
Regolamento che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati e stabilisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni per l'organizzazione di un'indagine per campione in relazione al dominio dell'istruzione e della formazione conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 20 giugno 2021
Applicabile dal: 20 giugno 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) Al fine di garantire l'attuazione accurata dell'indagine per campione in relazione al dominio dell'istruzione e della formazione (indagine sull'istruzione degli adulti - AES), è opportuno che la Commissione specifichi gli aspetti di carattere tecnico del set di dati e stabilisca i formati tecnici per la trasmissione di informazioni.
2) Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione dovrebbero avvalersi di classificazioni statistiche delle unità territoriali, dei livelli di istruzione, delle professioni e dei settori economici che siano compatibili con le classificazioni NUTS (2), ISCED (3), CLA (4), ISCO (5) e NACE (6). Per i livelli linguistici dovrebbero avvalersi del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) del Consiglio d'Europa.
3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 261I del 14.10.2019.
Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003).
Classificazione internazionale standard dell'istruzione 2011, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (disponibile in inglese e francese).
Classificazione delle attività di apprendimento, edizione 2016, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-15-011 (disponibile in inglese).
Raccomandazione della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull'utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (GU L 292 del 10.11.2009).
Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006).
Oggetto
Il presente regolamento specifica gli aspetti di carattere tecnico del set di dati e stabilisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) per l'indagine per campione in relazione al dominio dell'istruzione e della formazione (indagine sull'istruzione degli adulti - AES).
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «periodo di rilevazione sul campo»: il periodo durante il quale sono rilevati i dati riferiti dai rispondenti;
2) «periodo di riferimento»: il periodo al quale si riferisce un elemento specifico di un'informazione;
3) «data di riferimento»: la data della prima intervista.
Descrizione delle variabili
Le variabili e le loro caratteristiche tecniche per la trasmissione dei dati sono stabilite nell'allegato e comprendono:
1) tematiche e tematiche dettagliate delle variabili;
2) identificativi e nomi delle variabili;
3) codici di categoria ed etichette delle variabili;
4) filtri delle variabili.
Popolazioni statistiche, unità di osservazione e regole sui rispondenti
1. La popolazione di riferimento per il dominio dell'istruzione e della formazione si compone di tutte le persone di età compresa tra 18 e 69 anni abitualmente dimoranti in famiglia nel territorio dello Stato membro.
2. Per il dominio dell'istruzione e della formazione sono rilevati i dati relativi a un campione di persone di età compresa tra 18 e 69 anni o a un campione di famiglie nelle quali sono intervistate non più di due persone di età compresa tra 18 e 69 anni selezionate casualmente, a titolo di unità di osservazione. Qualora siano intervistate più di due persone della stessa famiglia è fornita la debita giustificazione.
3. Le interviste indirette sono evitate nella misura del possibile.
Periodi di riferimento e date di riferimento
1. Il periodo di riferimento per il quale sono rilevati i dati sulla partecipazione all'istruzione e alla formazione è composto dai 12 mesi precedenti l'intervista. I dati rilevati su altre tematiche si riferiscono alla situazione alla data di riferimento, se non specificato diversamente per una determinata variabile.
2. L'età di una persona è l'età in anni compiuti alla data di riferimento.
Requisiti relativi ai campioni
La rilevazione dei dati è basata su campioni probabilistici rappresentativi a livello nazionale. Le dimensioni dei campioni sono stabilite in base ai requisiti di precisione per il dominio dell'istruzione e della formazione di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1700.
Selezione casuale delle attività di apprendimento non formali
1. Per i rispondenti che partecipano a più di cinque attività di apprendimento non formali, cinque di tali attività sono selezionate casualmente al fine di rilevare informazioni riguardanti la tipologia, la condizione lavorativa principale all'inizio, lo scopo e l'eventuale copertura dei costi da parte del datore di lavoro.
2. Per i rispondenti che partecipano a più di due attività di apprendimento non formali, due di tali attività (indicate come NFERAND1 e NFERAND2 nell'allegato) sono selezionate al fine di rilevare informazioni dettagliate. Tali due attività sono selezionate casualmente tra quelle per le quali sono rilevate informazioni riguardanti la tipologia, la condizione lavorativa principale all'inizio, lo scopo e l'eventuale copertura dei costi da parte del datore di lavoro.
Periodi e metodi di rilevazione dei dati
1. Le interviste per la rilevazione di informazioni in relazione al dominio dell'istruzione e della formazione sono effettuate ogni 6 anni tra il 1° luglio e il 31 marzo. Il primo periodo di svolgimento delle interviste inizia il 1° luglio 2022.
2. Se possibile, il periodo nazionale di rilevazione sul campo non supera i sei mesi.
3. I dati sono rilevati con metodi che si avvalgono dell'informatica, quali computer-assisted personal interviews (interviste individuali assistite da computer - CAPI), computer assisted telephone interviews (interviste telefoniche assistite da computer - CATI) e computer-assisted web interviews (interviste online assistite da computer - CAWI). Per qualsiasi eccezione è fornita la debita giustificazione.
Norme comuni in materia di ponderazione
1. La popolazione di riferimento per la ponderazione è la popolazione (reale o stimata) di età compresa tra 18 e 69 anni abitualmente dimorante in famiglia.
2. Sono calcolati fattori di ponderazione per le persone che tengono conto della probabilità di selezione e dei dati esterni affidabili relativi alla distribuzione della popolazione oggetto dell'indagine, in funzione del sesso, delle classi di età (18-24, 25-34, 35-54, 55-69) e del livello di istruzione conseguito (livelli ISCED 0-2, 3-4, 5-8). Se possibile, sono prese in considerazione anche altre caratteristiche quali la condizione lavorativa principale, la professione e la regione.
Formati per la trasmissione delle informazioni
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) per via elettronica microdati conformi alle caratteristiche tecniche delle variabili quali specificate nell'allegato.
2. Gli Stati membri effettuano un controllo preliminare dei microdati prima della trasmissione e si accertano che soddisfino le regole di validazione conformemente alle loro caratteristiche basate sulla codifica e le condizioni relative al filtro. Gli Stati membri e la Commissione concordano regole di validazione supplementari che determinino l'accettabilità dei dati trasmessi.
3. I dati riveduti sono trasmessi sotto forma di set di dati completi riguardanti tutte le variabili, indipendentemente dal numero di osservazioni e variabili rivedute.
4. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti a norma del presente regolamento utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici specificato dalla Commissione (Eurostat) e il punto unico di accesso.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN