Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/235 DELLA COMMISSIONE 8 febbraio 2021

G.U.U.E. 23 febbraio 2021, n. L 63

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l'ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 15 marzo 2021

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare gli articoli 8, 58 e 161,

considerando quanto segue:

1) L'attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice) in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2) per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l'ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale ha dimostrato la necessità di modificare il regolamento di esecuzione al fine di armonizzare più efficacemente i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati per l'archiviazione delle informazioni e per lo scambio delle stesse tra le autorità doganali, nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. I requisiti comuni in materia di dati devono essere armonizzati per garantire che i sistemi doganali elettronici utilizzati per i vari tipi di dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali siano interoperabili una volta armonizzati i requisiti comuni in materia di dati.

2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 deve essere modificato in modo che i formati e i codici di cui al regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (3) si applichino quando gli Stati membri utilizzano i requisiti transitori in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale dell'Unione stabiliti in tale regolamento delegato.

3) E' inoltre necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per concedere agli Stati membri che hanno già aggiornato i rispettivi sistemi nazionali di importazione conformemente ai formati e ai codici in esso contemplati un certo periodo di tempo per adeguarli ai nuovi requisiti in materia di formati e codici stabiliti nel presente regolamento. Più specificamente, si dovrebbe concedere loro un periodo di tempo fino all'avvio della fase 1 del progetto di sdoganamento centralizzato all'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (4).

4) E' inoltre necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 affinché gli Stati membri siano tenuti ad inviare dati al sistema elettronico di sorveglianza in un formato corrispondente a quello utilizzato per le dichiarazioni doganali pertinenti e che possa essere trattato dal sistema di sorveglianza esistente della Commissione.

5) La norma di cui all'articolo 221, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che indica quale sia l'ufficio doganale competente per dichiarare l'immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore in base a un regime IVA diverso dal regime speciale per le vendite a distanza di beni di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (5), dovrebbe essere modificata per chiarire che essa deve essere applicata a decorrere dalla data di applicazione di tale regime IVA. Tale data è stabilita all'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (6).

6) L'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali. A fini di armonizzazione è opportuno modificare tale allegato. Tenuto conto della portata delle modifiche richieste, è opportuno sostituire integralmente il testo dell'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 269 del 10.10.2013.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016).

(4)

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019).

(5)

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006).

(6)

Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017).

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni figurano nell'allegato A del presente regolamento.

2. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell'allegato B del presente regolamento.»;

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione [*1].

________________

[*1] Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016).»;"

d) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 2, paragrafo 4 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell'allegato C del presente regolamento.»;

2) l'articolo 55 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A decorrere dalla data di cui all'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 l'elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione figura nell'allegato 21-03 del presente regolamento.»;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può richiedere i seguenti elenchi di dati a fini di sorveglianza all'atto dell'immissione in libera pratica:

a) l'elenco dei dati di cui all'allegato 21-02 del presente regolamento, fino alla data di introduzione del potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione [*2];

b) l'elenco dei dati di cui all'allegato 21-01 del presente regolamento, fino alla data finale della finestra di utilizzazione della prima fase dello sdoganamento centralizzato all'importazione nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.

In deroga al paragrafo 1, la Commissione può richiedere l'elenco di dati di cui all'allegato 21-01 o all'allegato 21-02 del presente regolamento a fini di sorveglianza al momento dell'esportazione fino all'ultimo giorno della finestra di utilizzazione del sistema automatizzato di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.

________________

[*2] Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019).»;"

3) all'articolo 221, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dalla data di cui all'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 l'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione che beneficia di una franchigia dai dazi all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, in base a un regime IVA diverso dal regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, è un ufficio doganale situato nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto delle merci.»;

4) nell'indice, dopo l'articolo 350, il titolo I (Disposizioni generali) è così modificato:

a) il titolo dell'allegato B è sostituito dal seguente:

«Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali (articolo 2, paragrafo 2)»;

b) dopo la riga corrispondente ad «Allegato B» è inserita la riga seguente:

«Allegato C - Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali (articolo 2, paragrafo 4 bis)»;

5) l'allegato B è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

6) dopo l'allegato B è inserito un nuovo allegato C che figura nell'allegato II del presente regolamento;

7) dopo l'allegato 21-02 è inserito un nuovo allegato 21-03 che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 20 luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN