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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 maggio 2021

G.U.R.I. 1 luglio 2021, n. 156

Individuazione degli Standard Value relativi alle produzioni vegetali, incluse le uve da vino DOP e IGP, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2021.

Testo con annotazioni alla data 10 giugno 2022

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto, in particolare, l'art. 36 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal suddetto regolamento (UE) n. 2393/2017 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale e per gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (di seguito PSRN) approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2020) 8978 dell'8 dicembre 2020, e in particolare le sottomisure 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» e 17.2 «Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2000, n. 302, ed in particolare l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di rilevazioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, che aggiorna la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 679/2016 modificando il decreto legislativo n. 196/2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 giugno 2020, n. 152;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte dei conti il 29 marzo 2021, n. 166;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2020, registrato presso la Corte dei conti il 26 febbraio 2021, n. 116, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 marzo 2021, n. 57, di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021 (di seguito PGRA);

Visto il decreto dell'Autorità di gestione del PSRN del 23 marzo 2021, n. 137391, con il quale è stata definita la procedura di controllo degli Standard Value;

Vista la comunicazione del 24 marzo 2021, assunta al prot. n. 138420 di pari data, con la quale ISMEA ha trasmesso l'elenco di Standard Value relativi alle produzioni vegetali, incluse le uve da vino DOP e IGP, calcolati conformemente alle procedure di cui all'allegato M17.1-3 del PSRN e all'allegato 5 del PGRA 2021;

Vista la comunicazione del 25 marzo 2021, assunta al prot. n. 141278 di pari data, con la quale ISMEA fornisce le informazione e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un campione di Standard Value, come previsto dal sopracitato decreto del 23 marzo 2021;

Preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del citato decreto 23 marzo 2021, reso in data 29 marzo 2021, prot. n. 147568 del 30 marzo 2021;

Ritenuto necessario, pertanto, individuare gli Standard Value riguardanti le produzioni vegetali, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2021;

Decreta

Art. 1

Individuazione degli Standard Value relativi alle produzioni vegetali, incluse le uve da vino DOP e IGP, per la campagna assicurativa 2021.

1. Gli Standard Value relativi alle produzioni vegetali, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2021, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Gli Standard Value relativi alle uve da vino DOP e IGP, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2021, sono riportati nell'allegato 2 al presente decreto.

3. Le tabelle di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli Standard Value di cui al comma 1 e relativo gruppo di appartenenza e tra gruppo di appartenenza e ID varietà sono riportate rispettivamente negli allegati 3.a e 3.b al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it).

Roma, 28 maggio 2021

Il ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 637

_______

Avvertenza:

Il testo del provvedimento, comprensivo degli allegati, è disponibile accedendo al sito internet del Ministero tramite il seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16972

N.d.R.: Si riportano di seguito gli allegati al presente decreto, tratti dal sito del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

ALLEGATO 1 (1)

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3a (2)

ALLEGATO 3b (3)

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.MIPAAF 10 giugno 2022, la denominazione del prodotto M53 - «Vivai di piante da frutto agrumi», è sostituita con la seguente: M53 - «Vivai di piante da frutto agrumi - Fico».

(2)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 2, comma 2, del D.MIPAAF 10 giugno 2022.

(3)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 2, comma 3, del D.MIPAAF 10 giugno 2022.