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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 2021, n. 100

G.U.R.I. 2 luglio 2021, n. 157

Regolamento recante attuazione dell'articolo 36, commi 2-bis e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech. (1)

Testo con annotazioni alla data 3 novembre 2021

(1)

Si veda il Provv. Banca d'Italia 3 novembre 2021 e il Regolamento ISVAP 3 novembre 2021, n. 49.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di adozione dei decreti ministeriali aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 36, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che prevede che con regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) sono definite le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività FinTech;

Visto l'articolo 36, comma 2-octies, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech rinviandone le attribuzioni ai regolamenti di cui al comma 2-bis;

Sentita la Banca d'Italia che ha reso il parere di competenza con nota n. 1110211/20 del 31 agosto 2020;

Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa che ha reso il parere di competenza con nota n. 746661/20 del 30 luglio 2020;

Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che ha reso il parere di competenza con nota n. 172115/20 del 2 settembre 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2021;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota n. 2357 dell'8 marzo 2021 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente decreto si intende per:

a) «Comitato»: il Comitato FinTech istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, di seguito «decreto-legge n. 34 del 2019»;

b) «autorità di vigilanza»: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS;

c) «FinTech»: le attività volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori bancario, finanziario, assicurativo;

d) «operatori del settore FinTech»: i soggetti che svolgono o intendono svolgere, anche in maniera non prevalente, attività FinTech, che siano sottoposti o meno a regolazione o vigilanza da parte delle autorità di cui alla lettera b).

Capo I

Il Comitato FinTech

Art. 2

Composizione del Comitato

1. Il Comitato, di cui all'articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge n. 34 del 2019, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dello sviluppo economico, l'autorità politica delegata per gli affari europei, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della CONSOB, il Presidente dell'IVASS, il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, il Direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale e il Direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Il Comitato non dispone di personale proprio e si avvale di una segreteria tecnica, incardinata presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, incaricata di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento.

3. Ciascun membro del Comitato designa il proprio rappresentante permanente in seno al Comitato e il suo eventuale sostituto, dandone comunicazione alla segreteria tecnica di cui al comma 2.

4. Il Comitato può istituire con delibera gruppi di lavoro per lo svolgimento di specifiche attività tecniche funzionali all'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 3.

5. La partecipazione, a qualsiasi titolo, ai lavori del Comitato non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.

Art. 3

Attribuzioni del Comitato

1. Il Comitato:

a) osserva e monitora l'evoluzione del FinTech a livello nazionale, europeo ed internazionale, al fine di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo del FinTech, anche mediante la promozione e il supporto di interventi di semplificazione amministrativa, formulazione di linee guida e migliori prassi, nel rispetto di corrette dinamiche concorrenziali, assicurando la tutela della clientela e la stabilità finanziaria;

b) agevola il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità, anche attraverso studi, analisi, organizzazione di tavoli di confronto e audizioni di operatori del settore FinTech e di istituzioni straniere attive nella regolazione FinTech, al fine di migliorare l'attività propria e dei suoi membri;

c) facilita il confronto sulle aree di rischio, identificate dai membri del Comitato, che necessitano di interventi coordinati da parte degli stessi membri, per la tutela degli interessi dei rispettivi ambiti di competenza;

d) promuove e coordina il contenuto di attività di collaborazione e scambio informativo con le istituzioni estere competenti, ivi comprese le autorità europee, che dovessero rendersi necessarie ed opportune;

e) svolge le attività in materia di sperimentazione FinTech, previste al Capo II.

2. Il Comitato, anche alla luce della relazione sull'esito della sperimentazione e delle relazioni annuali di cui all'articolo 17, commi 9 e 10, nonchè alla luce della relazione trasmessa dalle autorità di vigilanza alla segreteria tecnica del Comitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, può:

a) fornire all'amministrazione richiedente indicazioni sulla regolamentazione vigente applicabile a una determinata fattispecie, tenuto conto delle evoluzioni della tecnologia digitale;

b) formulare al Governo proposte di intervento normativo in ambito FinTech nonchè formulare linee guida non vincolanti, pubblicate sul sito del Comitato;

c) promuovere la formulazione di proposte normative in ambito FinTech, da parte delle competenti istituzioni europee.

3. Il Comitato redige annualmente una relazione sulle attività svolte avvalendosi del supporto della segreteria tecnica. La relazione annuale del Comitato è pubblicata sul sito web istituzionale del Comitato e tiene conto anche delle relazioni annuali delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 17, comma 10.

Art. 4

Riunioni del Comitato

1. Alle riunioni del Comitato possono partecipare più rappresentanti di ciascuna delle Amministrazioni che ne fanno parte, in relazione alle materie trattate.

2. Per l'approfondimento di specifiche tematiche di interesse, il Comitato può invitare ad intervenire, a singole riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altre Amministrazioni o Autorità esperti del settore, nonchè associazioni di categoria, imprese, enti e operatori del settore FinTech.

3. Il Comitato si riunisce ogniqualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi membri e, in ogni caso, almeno ogni tre mesi.

4. La segreteria tecnica assicura il necessario supporto alle attività e alle riunioni del Comitato.

5. Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche con modalità da remoto. Il Presidente del Comitato convoca le riunioni del Comitato per mezzo della segreteria tecnica, e ne determina l'ordine del giorno. La segreteria tecnica trasmette ai membri la documentazione propedeutica alle riunioni.

6. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri, come rappresentati in seno al Comitato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. La segreteria tecnica redige e trasmette ai membri sintetici verbali delle riunioni del Comitato.

Capo II

La sperimentazione FinTech

Art. 5

Ambito di applicazione

1. La sperimentazione può essere richiesta per un'attività di innovazione tecnologica che incide sul settore bancario, finanziario o assicurativo e che, alternativamente:

a) è soggetta all'autorizzazione o all'iscrizione in un albo, elenco o registro da parte di almeno una delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b);

b) pur essendo in astratto soggetta ad autorizzazione o iscrizione in un albo, elenco o registro da parte di almeno un'autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), rientra in un caso di esclusione previsto dalla legge, ivi comprese le ipotesi in cui l'attività non è svolta nei confronti del pubblico o è svolta nei confronti di un pubblico circoscritto ai sensi di legge;

c) consiste in un servizio o in un'attività che incide su profili oggetto di regolamentazione dei settori bancario, finanziario o assicurativo da prestare in favore di un soggetto vigilato o regolamentato da almeno un'autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), avente in Italia la propria sede legale o una succursale, ovvero in favore di un soggetto avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi;

d) viene svolta da un soggetto vigilato o regolamentato da almeno una delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), avente in Italia la propria sede legale o una succursale, ovvero da un soggetto avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

2. Gli operatori del settore FinTech che svolgono o intendono svolgere le attività che, pur incidendo sul settore bancario, finanziario o assicurativo non ricadono nelle fattispecie di cui al comma 1 possono accedere a interlocuzioni con le autorità di vigilanza, secondo le modalità previste dall'articolo 8, commi 2 e 3.

Art. 6

Presupposti per l'ammissibilità

1. L'ammissione alla sperimentazione può essere consentita a condizione che l'attività soddisfi tutti i seguenti requisiti:

a) è significativamente innovativa, ovvero, mediante l'impiego di nuove tecnologie, contribuisce ad offrire servizi, prodotti o processi nei settori bancario, finanziario o assicurativo che siano realmente nuovi e diversi rispetto a quanto già presente sul mercato nazionale;

b) per le modalità in cui è prospettata, richiede la deroga a uno o più orientamenti di vigilanza o atti di carattere generale adottati dalle autorità di vigilanza, nonchè a una o più norme o regolamenti adottati dalle medesime autorità di vigilanza, concernenti i profili di cui all'articolo 36, comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l) del decreto-legge n. 34 del 2019 oppure gli elementi di novità di cui alla lettera a) richiedono una sperimentazione e un esame congiunto con una o più autorità di vigilanza;

c) apporta valore aggiunto per almeno uno dei seguenti profili:

1) arreca benefici per gli utenti finali in termini di qualità del servizio, promozione della concorrenza, condizioni di accesso, disponibilità, tutela dell'utente finale o costi;

2) contribuisce all'efficienza del sistema bancario, finanziario, assicurativo o degli operatori che vi partecipano;

3) rende meno onerosa o più efficace l'applicazione della regolamentazione del settore bancario, finanziario, assicurativo;

4) consente un miglioramento dei sistemi, delle procedure o dei processi interni degli operatori nel settore bancario, finanziario o assicurativo relativamente alla gestione dei rischi;

d) è in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione;

e) è prospettata come sostenibile da un punto di vista economico e finanziario o ha comunque una copertura finanziaria adeguata.

2. Per le attività previste dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'operatore del settore FinTech che richiede l'ammissione alla sperimentazione si impegna, in caso di esito positivo della sperimentazione, a richiedere l'autorizzazione o l'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento dell'attività.

3. L'accesso alla sperimentazione non è consentito ai progetti già ammessi a una sperimentazione, quando la sperimentazione è stata revocata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), punti 1), 3), 4), 5), 6), 7).

Art. 7

Soggetti richiedenti l'ammissione alla sperimentazione

1. La richiesta per l'ammissione alla sperimentazione può essere presentata:

a) per le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo quanto stabilito ai sensi delle disposizioni di legge applicabili per l'autorizzazione o l'iscrizione, salvo quanto previsto dall'articolo 9;

b) per le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), da operatori del settore FinTech;

c) per le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettera d), dai soggetti ivi indicati.

2. Gli esponenti dei promotori che non sono soggetti vigilati o regolamentati da almeno un'autorità di vigilanza sono in possesso dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169, o da altro atto che lo sostituisca.

3. Le richieste per le attività previste dall'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d), possono essere presentate congiuntamente da più soggetti richiedenti.

4. L'accesso alla sperimentazione non è consentito:

a) ai soggetti sottoposti a procedure di sovraindebitamento in base alla normativa a essi applicabile. Non possono partecipare altresì gli imprenditori commerciali sottoposti, in base alla normativa a essi applicabile, a procedura concorsuale o di risanamento, nè gli imprenditori commerciali in forma collettiva in stato di liquidazione in base alla legislazione a essi applicabile;

b) agli imprenditori commerciali, tenuti sulla base della normativa applicabile alla redazione dei bilanci, laddove non siano stati approvati e depositati nel Registro delle imprese i bilanci degli ultimi cinque esercizi o, se costituite in un termine inferiore, dalla costituzione.

Art. 8

Interlocuzioni con le Autorità

1. Prima della presentazione della richiesta di cui all'articolo 9, gli operatori interessati alla sperimentazione possono avviare interlocuzioni informali con le autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Le interlocuzioni sono volte a fornire supporto ai richiedenti tra l'altro per individuare l'autorità di vigilanza competente, presentare la richiesta di ammissione alla sperimentazione. Il Comitato e le autorità di vigilanza predispongono un canale di comunicazione dedicato attraverso il proprio sito internet. Le autorità riscontrano celermente le richieste pervenute, tenuto conto, in caso di finestre temporali per la presentazione delle richieste di ammissione alla sperimentazione, dei tempi previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 2. Qualora dalle interlocuzioni informali risulti che l'attività che si intende sperimentare non rientra tra quelle previste all'articolo 5, comma 1, le autorità di vigilanza operano secondo quanto previsto al comma 2.

2. Gli operatori del settore FinTech che svolgono o intendono svolgere le attività di cui all'articolo 5, comma 2, possono avviare interlocuzioni informali con le autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Quando le attività presentano caratteristiche o rischi analoghi a quelli derivanti da attività regolamentate le autorità di vigilanza trasmettono una relazione alla segreteria tecnica del Comitato, nella quale illustrano il fenomeno di mercato e indicano l'eventuale esigenza di interventi normativi per la promozione del FinTech, la tutela degli utenti, della concorrenza e della stabilità finanziaria. La segreteria tecnica trasmette la relazione ai membri del Comitato. Il Presidente, successivamente alla ricezione della relazione, può convocare una riunione del Comitato.

3. Quando sono potenzialmente interessate più autorità di vigilanza, il dialogo informale viene condotto in maniera coordinata con tutte le autorità di vigilanza coinvolte, su richiesta dei soggetti interessati o, in mancanza, su iniziativa dell'autorità contattata per prima.

Art. 9

Presentazione della richiesta

1. La richiesta per l'ammissione alla sperimentazione è presentata:

a) per le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettera a), all'autorità di vigilanza competente per il rilascio dell'autorizzazione o l'iscrizione secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili;

b) per le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'autorità di vigilanza che sarebbe competente qualora l'attività non rientrasse nei casi di esclusione previsti dalla legge;

c) per le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), all'autorità di vigilanza competente per la vigilanza o la regolamentazione del soggetto vigilato o regolamentato, ovvero, per i soggetti aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea e operanti in Italia in libera prestazione di servizi, all'autorità di vigilanza che sarebbe competente per la vigilanza in relazione all'attività per cui il soggetto richiede l'ammissione alla sperimentazione.

2. Le autorità di vigilanza possono concordemente fissare finestre temporali, dandone comunicazione al Comitato, della durata massima di due mesi ciascuna, entro le quali sono presentate le richieste di ammissione alla sperimentazione e il numero di domande che possono essere ammesse alla sperimentazione presso ciascuna autorità di vigilanza nelle singole finestre temporali. Le finestre temporali possono essere riservate a progetti che vertono su aspetti specifici dell'innovazione.

Art. 10

Contenuto della richiesta

1. La richiesta di cui all'articolo 9, firmata da chi ha la rappresentanza legale dell'operatore del settore FinTech contiene:

a) una descrizione dettagliata del progetto, dei suoi obiettivi, della sua durata, del valore aggiunto atteso ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), dei motivi per i quali si richiede una fase di sperimentazione, nonchè una descrizione degli elementi di novità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);

b) uno studio preliminare di fattibilità (proof of concept), ivi compresa una valutazione prospettica della sostenibilità economica e finanziaria o della copertura finanziaria del progetto;

c) l'indicazione, se del caso, degli orientamenti di vigilanza o atti di carattere generale adottati dalle autorità di vigilanza, nonchè delle norme o dei regolamenti adottati dalle medesime autorità di vigilanza, concernenti i profili di cui all'articolo 36, comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l) del decreto-legge n. 34 del 2019 di cui si chiede la deroga totale o parziale durante il periodo di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 14 e delle ragioni per le quali si chiede la deroga;

d) l'indicazione e la valutazione dei potenziali rischi e la specifica indicazione e descrizione delle adeguate misure che verranno adottate per presidiarli;

e) gli specifici strumenti approntati a tutela degli utenti, i quali includono almeno:

1) una corretta e completa informazione circa la natura sperimentale del progetto e i rischi connessi;

2) meccanismi di raccolta del consenso consapevole a entrare in relazione con il soggetto ammesso alla sperimentazione;

3) il riconoscimento del diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto con un preavviso di almeno quindici giorni, senza spese o penalità connesse al recesso;

4) le forme di comunicazione al pubblico interessato in merito all'ammissione alla sperimentazione, alle attività oggetto di sperimentazione e all'eventualità che le attività possano non proseguire al termine del periodo di sperimentazione;

5) meccanismi di celere risarcimento in caso di responsabilità del prestatore del servizio ammesso alla sperimentazione;

f) la descrizione del potenziale impatto del termine della sperimentazione sulle attività avviate durante la fase di sperimentazione e ancora in essere al termine della sperimentazione, prevedendo anche misure di gestione di tale impatto;

g) qualora l'attività oggetto di sperimentazione sia già stata sottoposta a una sperimentazione presso altre autorità, anche estere, una descrizione dell'esito di tale sperimentazione;

h) una dichiarazione, qualora residenti o con sede nel territorio italiano, di non avere avviato procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero, qualora non residenti in territorio italiano, di non aver avviato procedure equipollenti secondo la disciplina nazionale applicabile;

i) una autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza di cui all'articolo 7, comma 2;

l) una autocertificazione comprovante l'approvazione dei bilanci di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b);

m) per le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettera a), le informazioni e i documenti previsti ai sensi della normativa inderogabile applicabile per ottenere l'autorizzazione o l'iscrizione;

n) per le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettera c), se per la sperimentazione è necessaria la collaborazione del soggetto o dei soggetti nei confronti dei quali è prestata o si intende prestare l'attività oggetto di sperimentazione, l'attestazione con la quale essi acconsentono ad essere destinatari delle attività o parte delle attività ammesse alla sperimentazione e alla deroga secondo quanto indicato alla lettera c) del presente comma. Ove necessario alla luce della disciplina applicabile, è allegata la bozza del contratto di esternalizzazione del servizio.

2. La dichiarazione e le autocertificazioni previste dal comma 1, lettere h), i) e l), sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Le informazioni previste dal comma 1, lettere, i) e l), possono essere omesse nelle richieste per le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d).

Art. 11

Durata

1. Ciascun progetto ammesso alla sperimentazione ha una durata massima di diciotto mesi.

2. E' consentita una proroga, ai sensi dell'articolo 17, su richiesta motivata del soggetto ammesso alla sperimentazione, da presentare all'autorità o alle autorità di vigilanza che hanno disposto l'ammissione alla sperimentazione. Sulla richiesta di proroga si pronuncia l'autorità di vigilanza competente, che ne dà informazione al Comitato nella prima seduta utile.

Art. 12

Istruttoria per l'ammissione alla sperimentazione

1. Ciascuna autorità di vigilanza competente, ricevuta la richiesta, valuta:

a) la completezza della richiesta;

b) l'ammissibilità della richiesta ai sensi degli articoli 5, 6 e 7;

c) la congruità dell'eventuale richiesta di deroghe, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 14, fermo restando, in ogni caso, il necessario rispetto delle disposizioni inderogabili dell'Unione europea;

d) se l'attività, per le modalità in cui viene prospettata, potrebbe concretizzare un caso di elusione di disposizioni di legge o regolamentari, diverse da quelle di cui si chiede la deroga;

e) la congruità e l'efficacia:

1) delle misure di presidio dei rischi che si intendono adottare;

2) degli strumenti a tutela degli utenti, anche mediante adeguate garanzie e assicurazioni;

3) delle forme di comunicazione al pubblico dell'ammissione alla sperimentazione e delle attività oggetto di sperimentazione nonchè, se del caso, la presenza di adeguate forme di garanzia o assicurazione in caso di responsabilità nei confronti degli utenti finali;

4) delle misure di cui si prevede l'adozione al termine della sperimentazione;

f) per le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), svolte da ovvero in favore di un soggetto avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi, se l'esercizio dei propri poteri di vigilanza assicura un'adeguata tutela degli utenti, anche considerati i presidi posti in essere dall'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.

2. Nella valutazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), e), ed f), le autorità di vigilanza applicano i principi di proporzionalità, di parità di trattamento e di non discriminazione, tenuto conto, tra l'altro, del volume dell'attività, del tipo di servizi prestati, delle caratteristiche e del numero degli utenti finali, delle modalità di prestazione del servizio, della durata del progetto che si intende sottoporre a sperimentazione, dell'eventuale deroga o meno a disposizioni vigenti od orientamenti, con il minore sacrificio dei destinatari. L'autorità competente può richiedere chiarimenti o integrazioni della domanda al richiedente e, in tal caso, la richiesta interrompe il termine di conclusione dell'istruttoria, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla scadenza del termine assegnato per la risposta. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda.

3. Gli esiti della valutazione svolta ai sensi del comma 1 sono trasmessi alla segreteria tecnica del Comitato attraverso una relazione sintetica, entro quarantacinque giorni a decorrere:

a) in caso di finestre temporali, dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di ammissione alla sperimentazione;

b) in assenza di finestre temporali, dal giorno della presentazione della richiesta.

4. La segreteria tecnica del Comitato trasmette, entro cinque giorni lavorativi, le relazioni delle autorità di vigilanza competenti ai membri del Comitato.

5. Entro dieci giorni dalla ricezione delle relazioni di cui al comma 3, ciascun membro del Comitato può chiedere la convocazione di una riunione con le autorità di vigilanza competenti per la discussione circa gli esiti delle valutazioni, svolte ai sensi del comma 1, ove essi siano tali da incidere nel proprio ambito di competenza. La riunione è convocata dal Presidente del Comitato e si tiene entro sette giorni dalla richiesta. I termini di cui all'articolo 13, comma 6, sono sospesi dal giorno della trasmissione alla segreteria tecnica del Comitato degli esiti della valutazione di cui al comma 3, fino alla scadenza del termine per la richiesta di convocazione della riunione o, ove convocata, fino alla riunione stessa.

6. Nel corso dell'istruttoria, nonchè durante la sperimentazione, l'autorità di vigilanza competente può formulare al Comitato o a singole autorità o amministrazioni che ne fanno parte una richiesta di parere. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta. I termini di cui all'articolo 13, comma 6, sono sospesi fino al rilascio del parere ovvero al decorrere del termine per il rilascio.

7. Per le attività che rientrano nella competenza di più autorità di vigilanza, la sperimentazione è ammessa solo se l'istruttoria per l'ammissione alla sperimentazione di tutte le autorità di vigilanza competenti ha esito positivo.

8. Quando le richieste di ammissione alla sperimentazione su cui vi è una valutazione positiva eccedono il numero fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, l'autorità di vigilanza seleziona i progetti ammissibili tenendo conto della loro innovatività e del valore aggiunto atteso. I progetti non ammessi sono presi in considerazione per il periodo di sperimentazione successivo, senza che sia necessaria una nuova richiesta, purchè la richiesta iniziale non sia stata ritirata.

Art. 13

Avvio della sperimentazione

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 12, ciascuna autorità di vigilanza, per gli aspetti di propria competenza:

a) per le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettera a), provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o all'iscrizione nei relativi albi, elenchi o registri, sulla base delle disposizioni di legge che le disciplinano e, contestualmente, all'ammissione alla sperimentazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a);

b) per le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d), provvede all'ammissione alla sperimentazione del richiedente.

2. In caso di esito positivo dell'istruttoria delle istanze di ammissione alla sperimentazione presentate per le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), da operatori del settore FinTech con sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, l'ammissione alla sperimentazione è condizionata all'apertura di una sede secondaria o di un ufficio di rappresentanza in Italia entro quarantacinque giorni dal provvedimento di cui al comma 1, lettera b).

3. I provvedimenti previsti dal comma 1 indicano le modalità e la durata della sperimentazione; le disposizioni e gli orientamenti di vigilanza che possono essere disapplicati; le misure che dovranno essere adottate a presidio dei rischi e a tutela degli utenti finali; le informazioni da fornire ai potenziali utenti finali con riguardo al contesto in cui la sperimentazione si svolge; le informazioni da rendere all'autorità di vigilanza durante la sperimentazione; eventuali limitazioni all'attività e gli indicatori, qualitativi e quantitativi, per valutare gli esiti della sperimentazione.

4. Per le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), se disposizioni normative prevedono che un'autorità rilasci un parere nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la medesima autorità fornisce eventuali indicazioni, tra quelle specificate al comma 3, all'interno del parere, per i profili di propria competenza. Per le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), l'autorità che in base a disposizioni normative sarebbe tenuta al rilascio di un parere nell'ambito del corrispondente procedimento di autorizzazione fornisce all'autorità di vigilanza competente a pronunciarsi sull'ammissione alla sperimentazione le indicazioni specificate al comma 3, per i profili di propria competenza. Tali indicazioni confluiscono in un allegato al provvedimento di cui al comma 1. Per le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), ciascuna autorità competente provvede all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 per i profili di propria competenza. Nell'ambito del provvedimento sono fornite le indicazioni di cui al comma 3.

5. In caso di esito negativo dell'istruttoria l'autorità di vigilanza competente non accoglie la richiesta di sperimentazione.

6. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati entro sessanta giorni ovvero nel termine più lungo previsto ai sensi della normativa vigente per i procedimenti di autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a). Fatte salve le ipotesi di sospensione, i termini decorrono:

a) in caso di finestre temporali, dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di ammissione alla sperimentazione;

b) in assenza di finestre temporali, dal giorno della presentazione della richiesta. (1)

7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 5 sono comunicati alla segreteria tecnica del Comitato entro cinque giorni dalla loro adozione.

(1)

Per la sospensione del termine di cui al comma annotato si rimanda all'art. 7, comma 2, del Regolamento ISVAP 3 novembre 2021, n. 49.

Art. 14

Sperimentazione

1. Ai fini della sperimentazione, l'autorità competente può, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e parità concorrenziale tra operatori:

a) per le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettera a):

1) rilasciare autorizzazioni con una portata meno ampia rispetto a quella prevista in via generale dalla legge, con riguardo al volume dell'attività, al tipo di servizi prestati, alle caratteristiche e al numero degli utenti finali, alle modalità di prestazione del servizio, alla durata;

2) prevedere, in caso di iscrizione, limiti all'operatività, rispetto a quella prevista in via generale dalla legge, con riguardo al volume dell'attività, al tipo di servizi prestati, alle caratteristiche e al numero degli utenti finali, alle modalità di prestazione del servizio, alla durata;

3) consentire di derogare a disposizioni contenute in un regolamento di propria emanazione, concernenti i profili di cui all'articolo 36, comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), h) e l) del decreto-legge n. 34 del 2019, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4;

4) consentire l'adozione di una forma societaria diversa da quella prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o requisiti di professionalità attenuati per gli esponenti aziendali;

b) per le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), consentire ai soggetti vigilati o regolamentati coinvolti nella sperimentazione di derogare a disposizioni contenute in un regolamento di propria emanazione nelle materie indicate dall'articolo 36, comma 2-quater, del decreto-legge n. 34 del 2019, anche con riferimento ad ambiti limitati di operatività;

c) derogare ad un proprio orientamento di vigilanza o ad un proprio atto di carattere generale, fornendo criteri alternativi per il rispetto della normativa cui gli orientamenti si riferiscono;

d) revocare l'ammissione alla sperimentazione:

1) per inattività superiore a tre mesi;

2) su richiesta del soggetto ammesso alla sperimentazione;

3) quando vengono meno i presupposti alla base dell'ammissione, di cui all'articolo 6;

4) in caso di violazioni di disposizioni di legge o regolamentari;

5) in caso di mancato rispetto delle prescrizioni dei provvedimenti di cui all'articolo 13, comma 1;

6) quando l'attività pone rischi per la stabilità del sistema bancario, finanziario e assicurativo, l'integrità dei mercati o la tutela degli utenti finali;

7) quando, nel corso della sperimentazione, si verifichino le condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, lettere a) e b).

2. I provvedimenti previsti dall'articolo 13, comma 1:

a) individuano le forme e i contenuti delle comunicazioni che hanno luogo durante il monitoraggio della sperimentazione ai sensi dell'articolo 16;

b) prevedono l'obbligo a carico dei soggetti ammessi alla sperimentazione di notificare tempestivamente all'autorità competente il venir meno di uno dei presupposti previsti all'articolo 6 per l'ammissione alla sperimentazione. In ogni caso la comunicazione avviene entro dieci giorni dal venir meno dei presupposti citati, fatta salva l'applicazione del comma 1, lettera d), punto 3), nel caso di omessa o ritardata comunicazione;

c) stabiliscono che gli utenti finali cui sono offerti i servizi:

1) devono espressamente acconsentire a entrare in relazione con il soggetto ammesso alla sperimentazione, dopo essere stati debitamente informati della natura sperimentale del progetto e dei rischi connessi;

2) abbiano il diritto di recedere dal contratto con un preavviso di almeno quindici giorni, senza spese o penalità connesse al recesso;

3) siano risarciti tempestivamente, in caso di responsabilità del soggetto ammesso alla sperimentazione. Al fine di assicurare agli utenti finali il tempestivo risarcimento, il provvedimento di ammissione alla sperimentazione può disporre che il prestatore del servizio sia munito di una garanzia finanziaria o assicurativa;

d) individuano le operazioni necessarie per l'ordinata chiusura dei rapporti in essere nonchè ogni altra misura a tutela degli utenti finali, nel caso in cui l'attività non prosegua al termine della sperimentazione o in attesa dell'ottenimento dell'eventuale autorizzazione o iscrizione ai sensi dell'articolo 17, comma 6.

3. Per le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettera a), la revoca dell'ammissione alla sperimentazione può comportare la revoca dell'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività ammessa a sperimentazione o, in caso di iscrizione, la cancellazione.

Art. 15

Registro dei soggetti ammessi alla sperimentazione

1. I soggetti ammessi alla sperimentazione sono inseriti in un apposito registro tenuto presso la segreteria tecnica del Comitato che ne cura l'aggiornamento. Tale registro è pubblicato sul sito internet del Comitato.

2. Ai fini dell'aggiornamento del registro di cui al comma 1, le autorità comunicano tempestivamente alla segreteria tecnica del Comitato i soggetti per i quali sia stata revocata l'ammissione alla sperimentazione, il termine della fase di sperimentazione e la concessione di un'eventuale proroga.

3. L'autorità di vigilanza competente dà comunicazione al pubblico di aver ammesso il soggetto alla sperimentazione ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2019.

Art. 16

Monitoraggio

1. L'autorità competente monitora l'andamento della sperimentazione sulla quale, almeno ogni sei mesi, riferisce al Comitato.

2. Nel corso della sperimentazione, i provvedimenti possono essere integrati per derogare a ulteriori disposizioni, orientamenti di vigilanza o altri atti aventi carattere generale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a), n. 3), b) e c), o per reintrodurre l'applicazione di alcune delle disposizioni od orientamenti di vigilanza o altri atti aventi carattere generale inizialmente derogati ai sensi dell'articolo 14, qualora sia necessario per la tutela degli utenti finali, per la stabilità del sistema bancario, finanziario e assicurativo, ovvero per l'integrità dei mercati.

Art. 17

Termine della sperimentazione

1. I soggetti ammessi alla sperimentazione, al termine della sperimentazione, sottopongono all'autorità di vigilanza competente un resoconto economico e operativo sulla sperimentazione, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6.

2. Il termine della fase di sperimentazione comporta il venir meno del regime di sperimentazione e la cessazione delle deroghe, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7.

3. Nel caso in cui la sperimentazione abbia dato esito positivo e la prosecuzione dell'attività oggetto di sperimentazione richieda modifiche regolamentari da parte delle autorità competenti, queste ultime avviano l'istruttoria per la valutazione delle modifiche alla propria regolamentazione, che potrebbero consentire lo svolgimento delle attività anche al di fuori della sperimentazione.

4. I soggetti ammessi alla sperimentazione che intendono chiedere la proroga della sperimentazione sottopongono all'autorità competente, sessanta giorni prima del termine:

a) il resoconto della sperimentazione, previsto dal comma 1;

b) la richiesta motivata di proroga.

5. L'autorità può concedere la proroga, entro trenta giorni, quando, alternativamente:

a) la sperimentazione è stata inizialmente avviata per un periodo inferiore a diciotto mesi e sussiste l'interesse alla prosecuzione; in questo caso la proroga ha una durata che, sommata a quella iniziale, non supera diciotto mesi;

b) per le attività previste dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b):

1) il richiedente si impegna ad adeguarsi, durante il periodo di proroga, a disposizioni che non gli si applicavano durante la sperimentazione, in vista della richiesta di autorizzazione o iscrizione prevista dal comma 6; in questo caso la proroga ha una durata massima di dodici mesi; oppure

2) l'autorità competente prevede modifiche alla propria regolamentazione, che potrebbero consentire lo svolgimento delle attività anche al di fuori della sperimentazione; in questo caso la proroga ha una durata massima di dodici mesi.

6. Per le attività indicate dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), i soggetti che al termine della sperimentazione intendano richiedere un'autorizzazione o un'iscrizione sottopongono all'autorità competente, sessanta giorni prima del termine della medesima sperimentazione:

a) il resoconto della sperimentazione previsto dal comma 1;

b) l'istanza per l'autorizzazione o l'iscrizione, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

7. Nel caso previsto dal comma 6, la sperimentazione si intende prorogata fino al pronunciamento dell'autorità competente sull'istanza di autorizzazione o iscrizione.

8. I soggetti ammessi alla sperimentazione danno tempestiva informazione al pubblico sul termine della sperimentazione. Essi informano gli utenti finali, almeno quindici giorni prima del termine del periodo di sperimentazione, delle operazioni richieste ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera d). Nei casi di proroga previsti dai commi 5 e 6, i soggetti ammessi alla sperimentazione ne danno tempestiva informazione al pubblico.

9. L'autorità di vigilanza competente comunica alla segreteria tecnica del Comitato la conclusione della sperimentazione e trasmette una relazione sull'esito della sperimentazione stessa, segnalando l'eventuale opportunità di modifiche normative o chiarimenti interpretativi della normativa, anche regolamentare, vigente, alla luce delle evoluzioni della tecnologia. Sulla base di tale relazione il Comitato può esercitare i poteri di cui all'articolo 3, comma 2.

10. Le relazioni annuali di cui all'articolo 36, comma 2-septies, sono trasmesse alla segreteria tecnica del Comitato. Sulla base di tali relazioni il Comitato può esercitare i poteri di cui all'articolo 3, comma 2, e redige la relazione annuale di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 18

Regime linguistico della sperimentazione

1. Tutta la documentazione richiesta dal presente decreto, da predisporre per l'ammissione alla sperimentazione o per l'interlocuzione con le autorità di vigilanza competenti, è presentata in lingua italiana o, se preferita dal richiedente, inglese, salvo la domanda di ammissione che va presentata in ogni caso in lingua italiana. Le autorità competenti dialogano informalmente con il richiedente nella lingua da questo utilizzata per la presentazione delle istanze di ammissione alla sperimentazione.

2. In ogni caso, le informazioni, le comunicazioni pubblicitarie e promozionali e la documentazione, anche contrattuale, indirizzate agli utenti ai sensi del presente decreto sono redatte in lingua italiana.

Art. 19

Assenza di oneri a carico della finanza pubblica

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 aprile 2021

Il Ministro: FRANCO

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 885