
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/897 DELLA COMMISSIONE, 4 marzo 2021
G.U.U.E. 4 giugno 2021, n. L 197
Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 24 giugno 2021
Applicabile dal: 24 giugno 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (1), in particolare l'articolo 40, paragrafo 9, quarto comma, e l'articolo 66, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2019/1238 stabilisce norme uniformi in materia di registrazione, creazione, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti nell'Unione con la denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP».
2) Un adeguato livello di dettaglio delle informazioni è essenziale per l'attuazione da parte delle autorità di vigilanza della procedura di riesame basata sul rischio e della sorveglianza a livello di prodotto. I modelli per la comunicazione delle informazioni a norma del regolamento delegato (UE) 2021/896 della Commissione (2) dovrebbero fornire una rappresentazione visiva delle informazioni e rispecchiarne il livello di dettaglio.
3) Al fine di promuovere la convergenza in materia di vigilanza, le informazioni da comunicare alle autorità competenti a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2019/1238 dovrebbero essere trasmesse utilizzando modelli.
4) Il quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e con l'EIOPA dovrebbe agevolare l'esercizio dei rispettivi diritti e obblighi di vigilanza e garantire una vigilanza coerente ed efficace. In particolare, è necessario specificare i metodi, i mezzi e gli altri dettagli dello scambio di informazioni, compresi la portata e il trattamento delle informazioni da scambiare.
5) Per assicurare una vigilanza efficace ed efficiente, lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti dovrebbero tener conto della natura, dell'entità e della complessità del prodotto, della disponibilità e del tipo delle informazioni e dei dati più recenti e pertinenti. Al fine di garantire una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci e tempestivi, è necessario stabilire procedure e modelli standardizzati.
6) Le autorità competenti e l'EIOPA dovrebbero utilizzare le procedure e i modelli standardizzati anche per trasmettere informazioni su base volontaria qualora ritengano che le informazioni in loro possesso possano essere utili ad un'altra autorità competente, all'EIOPA, all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e all'Autorità bancaria europea.
7) Affinché le autorità competenti possano monitorare efficacemente i fornitori e i distributori di PEPP, è necessario che esse si scambino regolarmente informazioni sui PEPP commercializzati, ad esempio i corrispondenti documenti contenenti le informazioni chiave, informazioni sulle attività transfrontaliere e informazioni sulle sanzioni e sulle pertinenti specificità di condotta.
8) Al fine di garantire l'applicazione regolare e tempestiva degli obblighi di comunicazione in caso di sanzioni amministrative e altre misure, le autorità competenti dovrebbero comunicarsi reciprocamente e comunicare all'EIOPA le violazioni o le sospette violazioni.
9) Le disposizioni del presente regolamento relative alla segnalazione a fini di vigilanza e alla cooperazione tra le autorità competenti e con l'EIOPA sono strettamente collegate tra loro. Esse fissano i requisiti relativi alla presentazione e alla condivisione delle informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sui PEPP. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contestualmente, è necessario riunire in un unico regolamento di esecuzione tutte le norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 40, paragrafo 9, e all'articolo 66, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1238.
10) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'EIOPA ha presentato alla Commissione.
11) L'EIOPA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati in relazione alle disposizioni in materia di segnalazioni a fini di vigilanza e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali istituiti dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Per quanto riguarda le disposizioni in materia di cooperazione e scambio di informazioni, l'EIOPA non ha effettuato l'analisi dei potenziali costi e benefici, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato in relazione alla portata e all'impatto del progetto di norme tecniche di attuazione, tenendo conto del fatto che i destinatari sono unicamente le autorità competenti e l'EIOPA e non i partecipanti ai mercati finanziari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 198 del 25.7.2019.
Regolamento delegato (UE) 2021/896 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni aggiuntive ai fini della convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza (cfr. della presente Gazzetta ufficiale).
Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Formati della segnalazione a fini di vigilanza
I fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) trasmettono le informazioni di cui all'articolo 40, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) 2019/1238 conformemente ai seguenti criteri:
a) i punti di dati con tipo di dati «monetario» sono espressi in unità senza decimali, tranne nei modelli PP.06.02 e PP.08.03, di cui gli allegati I e II, in cui sono espressi in unità con due decimali;
b) i punti di dati con tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con quattro decimali;
c) i punti di dati con tipo di dati «intero» sono espressi in unità senza decimali;
d) i punti di dati sono espressi come valori positivi, tranne se:
i) sono di natura opposta all'importo naturale dell'elemento;
ii) la natura del punto di dati consente di segnalare valori positivi e negativi;
iii) le istruzioni di cui agli allegati da V a XIV richiedono un formato diverso per la segnalazione.
Valuta di segnalazione
1. Ai fini del presente regolamento, per «valuta di segnalazione» si intende la valuta utilizzata per la redazione del bilancio del fornitore di PEPP, salvo diversamente disposto dall'autorità competente.
2. I punti di dati e le cifre del tipo «monetario» sono comunicati nella valuta di segnalazione, il che implica la conversione delle altre valute nella valuta di segnalazione, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento.
3. Per esprimere il valore delle attività o passività denominate in una valuta diversa dalla valuta di segnalazione, il valore è convertito nella valuta di segnalazione come se la conversione fosse avvenuta al tasso di chiusura dell'ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso appropriato nel periodo di riferimento a cui le attività o passività si riferiscono.
4. Per esprimere il valore di ricavi e costi, il valore è convertito nella valuta di segnalazione applicando la base di conversione utilizzata a fini contabili.
5. La conversione nella valuta di segnalazione è calcolata applicando il tasso di cambio della stessa fonte utilizzata per il bilancio del fornitore di PEPP, salvo altrimenti disposto dall'autorità competente.
Modelli per la segnalazione quantitativa annuale
I fornitori di PEPP trasmettono annualmente le informazioni di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/896 utilizzando i seguenti modelli:
a) il modello PP.01.01 di cui all'allegato I, che specifica il contenuto della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.01.01 di cui all'allegato II;
b) il modello PP.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni di base sul PEPP e della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.01.02 di cui all'allegato II;
c) il modello PP.52.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul PEPP e sul risparmiatore in PEPP, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.52.01 di cui all'allegato II;
d) il modello PP.06.02 di cui all'allegato I, che specifica l'elenco analitico delle attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.02 di cui all'allegato II e utilizzando i codici identificativi complementari (CIC) stabiliti all'allegato III e definiti nell'allegato IV;
e) il modello PP.06.03 di cui all'allegato I, per la comunicazione di informazioni sul look-through di tutti gli organismi di investimento collettivo detenuti dal fornitore di PEPP conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.03 di cui all'allegato II;
f) il modello PP.08.03 di cui all'allegato I, per la comunicazione di informazioni aggregate sulle posizioni aperte in derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.08.03 di cui all'allegato II e utilizzando i CIC stabiliti nell'allegato III e definiti nell'allegato IV.
Adeguatezza delle informazioni trasmesse
Ai fini dell'articolo 40, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1238, i fornitori di PEPP utilizzano i pertinenti modelli di cui all'allegato I del presente regolamento per garantire che le informazioni comunicate siano costantemente adeguate.
Principi generali
L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) facilita lo scambio regolare di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e, se le informazioni sono pertinenti per i suoi compiti, è tenuta informata di ogni scambio bilaterale di informazioni.
Punti di contatto unici
Le autorità competenti forniscono all'EIOPA le coordinate dei punti di contatto unici e le comunicano le eventuali modifiche. L'EIOPA tiene aggiornato l'elenco dei punti di contatto unici e lo mette a disposizione delle autorità competenti.
Strumenti per lo scambio di informazioni
Le autorità competenti e l'EIOPA trasmettono le informazioni e la documentazione relative alla cooperazione e allo scambio di informazioni di cui al capo I in modo sicuro mediante mezzi elettronici. Le autorità competenti confermano elettronicamente il ricevimento delle informazioni e della documentazione.
Valuta
Nello scambio di informazioni le autorità competenti e l'EIOPA esprimono gli importi in euro. Tuttavia le autorità competenti possono convenire di utilizzare un'altra valuta per gli scambi bilaterali di informazioni.
CAPO III
COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI NEL PROCESSO DI REGISTRAZIONE E DI ANNULLAMENTO DELLA REGISTRAZIONE
Registrazione del PEPP
1. Le autorità competenti comunicano all'EIOPA le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b), d), f) e g), del regolamento (UE) 2019/1238 mediante il modello di cui all'allegato V del presente regolamento.
2. Le autorità competenti comunicano all'EIOPA le modifiche delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda compilando solo le parti del modello di cui all'allegato V soggette a modifiche.
3. L'EIOPA informa prontamente le autorità competenti se le modifiche incidono sulle attività del fornitore di PEPP nei rispettivi Stati membri, mediante il modello di cui all'allegato VI o di cui all'allegato VIII.
4. Dopo la registrazione del prodotto nel registro pubblico centrale, l'EIOPA ne informa le autorità competenti mediante il modello di cui all'allegato VI.
Apertura di un nuovo sottoconto
1. In caso di apertura di un nuovo sottoconto, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante e l'EIOPA mediante il modello di cui all'allegato IX.
2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante conferma il ricevimento delle informazioni e della documentazione utilizzando il modello di cui all'allegato X. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica eventuali modifiche del sottoconto all'autorità competente dello Stato membro ospitante e all'EIOPA compilando solo le parti del modello di cui all'allegato IX soggette a modifica.
Informazioni sulle disposizioni nazionali
Con il modello di cui all'allegato XIV le autorità competenti trasmettono all'EIOPA il link a tutti i seguenti elementi:
a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le condizioni relative alla fase di accumulo di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) 2019/1238;
b) le condizioni relative alla fase di decumulo di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) 2019/1238;
c) se del caso, informazioni su procedure supplementari per richiedere vantaggi e incentivi stabiliti a livello nazionale.
Annullamento della registrazione del PEPP
1. L'autorità competente comunica all'EIOPA la decisione di annullamento della registrazione del PEPP utilizzando il modello di cui all'allegato VII.
2. Dopo l'annullamento della registrazione del PEPP dal registro pubblico centrale, l'EIOPA ne informa le autorità competenti interessate mediante il modello di cui all'allegato VIII.
Cooperazione tra le autorità competenti e con l'EIOPA
1. La cooperazione tra le autorità competenti e con l'EIOPA riguarda almeno i seguenti aspetti:
a) la vigilanza;
b) i controlli e le indagini;
c) l'individuazione delle violazioni del regolamento (UE) 2019/1238 e le misure correttive;
d) le informazioni sui reclami;
e) le azioni di vigilanza programmate nei confronti di fornitori o distributori del PEPP, se pertinenti per il prodotto PEPP;
f) le azioni di vigilanza programmate per attenuare il danno per i risparmiatori in PEPP, compreso il previsto esercizio dei poteri di intervento sui prodotti di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/1238.
2. L'EIOPA fornisce annualmente all'autorità competente interessata dello Stato membro ospitante le informazioni di vigilanza relative ai PEPP offerti nello Stato membro, come previsto all'articolo 14.
3. Su richiesta presentata a norma dell'articolo 16, le autorità competenti e l'EIOPA si scambiano, se in loro possesso, tutte le informazioni relative al PEPP non previste all'articolo 15 pertinenti per l'esercizio delle loro funzioni.
4. Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro di origine informa prontamente l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito all'esito delle procedure di riesame da parte delle autorità di vigilanza riguardanti i rischi derivanti dalle vendite transfrontaliere o dai sottoconti del PEPP o che incidono su di essi. L'autorità competente dello Stato membro di origine fornisce dette informazioni in relazione ai casi sui quali l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia già espresso riserve.
5. L'autorità competente dello Stato membro ospitante informa prontamente l'autorità competente dello Stato membro di origine se ha motivo di ritenere che le attività del fornitore di PEPP possano incidere sulla solidità finanziaria dello stesso o sulla tutela dei consumatori in altri Stati membri.
6. L'autorità competente dello Stato membro di origine coopera con l'autorità competente dello Stato membro ospitante per valutare se il fornitore di PEPP abbia una chiara comprensione del mercato di riferimento e dei rischi cui i prodotti sono o possono essere esposti nello Stato membro ospitante e quali specifici strumenti di gestione del rischio e controlli interni sono posti in essere, tenendo conto del principio di proporzionalità e dell'approccio basato sul rischio.
7. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti ambiti di rischio:
a) il profilo dei risparmiatori in PEPP;
b) i partenariati PEPP locali e i partner per la distribuzione;
c) il trattamento dei reclami;
d) la conformità;
e) la protezione dei consumatori e qualsiasi altro aspetto relativo alla condotta del fornitore di PEPP e del distributore di PEPP, compresi i requisiti in materia di governance e controllo del prodotto.
Scambio regolare di informazioni
1. L'EIOPA estrae e deriva le seguenti informazioni su ciascun PEPP offerto in uno Stato membro ospitante:
a) il numero dei risparmiatori in PEPP nello Stato membro interessato;
b) gli Stati membri per i quali il fornitore di PEPP offre sottoconti;
c) il numero di domande di trasferimento e di trasferimenti effettivi, se nello Stato membro interessato non è offerto uno specifico sottoconto;
d) le informazioni relative a ciascun PEPP offerto nello Stato membro interessato, se disponibili, come indicato nei seguenti modelli:
i) il modello PP.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni di base sul PEPP e della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.01.02 di cui all'allegato II;
ii) il modello PP.52.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul PEPP e sul risparmiatore in PEPP, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.52.01 di cui all'allegato II;
iii) il modello PP.06.02 di cui all'allegato I, che specifica l'elenco analitico delle attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.02 di cui all'allegato II e utilizzando i CIC stabiliti nell'allegato III e definiti nell'allegato IV;
iv) il modello PP.06.03 di cui all'allegato I, per la comunicazione di informazioni sul look-through di tutti gli organismi di investimento collettivo detenuti dai fornitori di PEPP conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.03 di cui all'allegato II;
v) il modello PP.08.03 di cui all'allegato I, per la comunicazione di informazioni aggregate sulle posizioni aperte in derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.08.03 di cui all'allegato II e utilizzando i CIC stabiliti nell'allegato III e definiti nell'allegato IV.
L'EIOPA mette annualmente a disposizione di ciascuna autorità competente ospitante le informazioni di cui al primo comma per ciascun PEPP interessato.
2. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti scambino dati più granulari su base più regolare o su richiesta.
Presentazione della richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni
1. L'autorità competente presenta la richiesta all'autorità competente interpellata utilizzando il modello di cui all'allegato XI. L'autorità competente richiedente può allegare alla richiesta tutto il materiale giustificativo ritenuto pertinente. Qualora la richiesta di informazioni sia pertinente per i compiti dell'EIOPA, l'autorità competente richiedente trasmette la richiesta anche all'EIOPA.
2. L'autorità competente richiedente specifica l'urgenza della richiesta. Se la richiesta di cooperazione comporta una richiesta di informazioni, l'autorità competente richiedente:
a) specifica, per quanto possibile, i dettagli delle informazioni richieste, compresi i motivi per cui tali informazioni sono considerate pertinenti per l'esercizio dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2019/1238;
b) individua, se del caso, qualsiasi questione relativa alla riservatezza delle informazioni richieste, comprese eventuali precauzioni speciali per la raccolta delle informazioni.
3. Se l'autorità competente richiedente ha giustificati motivi per classificare la sua richiesta come urgente, può presentare la richiesta con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, se la richiesta è successivamente trasmessa per via elettronica conformemente allo stesso paragrafo, salvo altrimenti concordato dalle autorità competenti.
Risposta alla richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni
1. L'autorità competente interpellata trasmette la risposta all'autorità competente richiedente utilizzando il modello di cui all'allegato XII. Qualora la risposta sia pertinente per i compiti dell'EIOPA, l'autorità competente interpellata trasmette la risposta anche all'EIOPA. Nella risposta l'autorità competente interpellata:
a) chiede quanto prima ulteriori chiarimenti in qualsiasi forma, in caso di dubbi in merito alla richiesta;
b) adotta misure ragionevoli nell'ambito dei suoi poteri per cooperare o fornire le informazioni richieste;
c) dà seguito alla richiesta così da agevolare l'adozione tempestiva di qualsiasi azione regolamentare necessaria, tenendo conto della complessità della richiesta e della necessità di coinvolgere un'altra autorità competente;
d) fornisce di propria iniziativa ogni ulteriore informazione essenziale.
2. Qualora, a causa della complessità della richiesta o del volume di informazioni richieste, non sia in grado di rispettare il termine fissato nella richiesta, l'autorità competente interpellata:
a) informa tempestivamente l'autorità competente richiedente dei motivi che giustificano il ritardo e indica la data stimata per la risposta;
b) fornisce informazioni già disponibili utilizzando il modello di cui all'allegato XII;
c) fornisce le informazioni mancanti non appena disponibili, in modo da garantire che tutte le azioni necessarie possano essere adottate rapidamente.
Cooperazione e scambio di informazioni in caso di violazioni
1. Non appena viene a conoscenza di violazioni o sospette violazioni da parte del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP o di violazioni commesse nell'esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento, l'autorità competente o l'EIOPA, a seconda dei casi, ne informa prontamente l'autorità competente interessata utilizzando il modello di cui all'allegato XIII. L'autorità competente notificante può allegare alla comunicazione tutto il materiale giustificativo ritenuto pertinente. Se la violazione è pertinente per i compiti dell'EIOPA, l'autorità competente notificante ne dà notifica senza indugio anche all'EIOPA mediante il modulo di cui all'allegato XIII.
2. L'autorità competente notificante o l'EIOPA, a seconda dei casi, fornisce all'autorità competente notificata tutte le informazioni necessarie per valutare la questione, in particolare le seguenti informazioni:
a) il tipo, la natura, la rilevanza e la durata della violazione o della sospetta violazione;
b) azioni proposte e potenziale pubblicazione, se del caso, che l'autorità competente notificante prevede di intraprendere;
c) gli elementi di prova sui quali è basata la decisione.
L'autorità competente notificata e l'EIOPA, a seconda dei casi, può chiedere all'autorità competente notificante tutte le altre informazioni ritenute necessarie ai fini della propria valutazione e azione.
3. Se ritiene che le informazioni debbano essere inviate con urgenza, l'autorità competente notificante può inizialmente darne notifica all'autorità competente notificata e all'EIOPA, a seconda dei casi, oralmente, purché le informazioni siano successivamente trasmesse per via elettronica conformemente al paragrafo 1, salvo altrimenti concordato dalle autorità competenti.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO V
Modello per la registrazione
1. Data di completamento del modello per la registrazione;
2. Stato membro;
3. Nome dell'autorità competente;
4. Punto di contatto unico (nome/telefono/e-mail);
5. Tipo di domanda (prima domanda/modifica di domanda precedente/chiusura delle attività);
6. Numero di registrazione del PEPP (tranne nel caso di prima domanda);
7. Data di adozione della decisione;
8. Il nome, l'indirizzo e, ove applicabile, il numero di autorizzazione del fornitore del PEPP nello Stato membro d'origine;
9. Se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fornitore del PEPP;
10. Il tipo di fornitore di PEPP, selezionabile da un menu a tendina dall'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238;
11. Gli Stati membri in cui il fornitore di PEPP intende commercializzare il PEPP (e su quale base: libera prestazione di servizi/libertà di stabilimento);
12. Gli Stati membri per i quali il fornitore di PEPP ha aperto o intende aprire un sottoconto;
13. Le condizioni contrattuali standard, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1238:
- descrizione del PEPP di base, compresi eventuali garanzie offerte di rendimento dell'investimento, un determinato livello di prestazioni ecc., e la tecnica di attenuazione del rischio;
- descrizione delle opzioni alternative di investimento, ove applicabile, compresi eventuali garanzie offerte di rendimento dell'investimento, un determinato livello di prestazioni ecc., e la tecnica di attenuazione del rischio;
14. Descrivere le condizioni relative alla modifica dell'opzione di investimento;
15. Copertura del rischio biometrico, se del caso:
- descrivere gli elementi della copertura del rischio biometrico;
- descrivere i fattori che fanno scattare la copertura del rischio biometrico;
16. Prestazioni pensionistiche del PEPP:
- descrivere i tipi di prestazioni offerte;
- descrivere le possibili forme di erogazione;
- ove applicabile, descrivere la copertura supplementare offerta (ad esempio assistenza di lunga durata, rischi biometrici supplementari ecc.) e chi la fornisce;
- descrivere il diritto di modificare la forma di erogazione;
17. Descrivere le condizioni relative al servizio di portabilità;
18. Descrivere le condizioni relative al servizio di trasferimento;
19. Descrivere le categorie dei costi e i costi aggregati complessivi espressi in termini percentuali e monetari, ove applicabile;
20. Descrivere le condizioni relative alla fase di accumulo per i rispettivi sottoconti;
21. Descrivere le condizioni relative alla fase di decumulo per i rispettivi sottoconti;
22. Ove applicabile, descrivere le condizioni alle quali i vantaggi o gli incentivi concessi vanno rimborsati allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP;
23. Allegare tutti i KID relativi al PEPP in formato leggibile meccanicamente.
ALLEGATO VI
Modello per la comunicazione della registrazione
1. Data di completamento della registrazione;
2. Punto di contatto designato dell'EIOPA (nome/telefono/e-mail);
3. Numero di registrazione del PEPP.
ALLEGATO VII
Modello per l'annullamento della registrazione
1. Data di completamento dell'annullamento della registrazione;
2. Stato membro;
3. Nome dell'autorità competente;
4. Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);
5. Numero di registrazione del PEPP;
6. Data di adozione della decisione;
7. Motivo dell'annullamento della registrazione.
ALLEGATO VIII
Modello per la comunicazione dell'annullamento della registrazione
1. Data di completamento della notifica dell'annullamento della registrazione;
2. Numero di registrazione del PEPP.
ALLEGATO IX
Modello per l'apertura di un sottoconto
Data;
Da:
Stato membro;
Autorità competente richiedente;
Punto di contatto designato (telefono/e-mail);
A:
Stato membro;
Autorità competente;
Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);
Tipo di domanda (prima domanda/modifica di domanda precedente)
La data di ricevimento della domanda accurata e completa di apertura di un nuovo sottoconto a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238;
La data prevista di inizio delle attività;
Il nome, l'indirizzo e, ove applicabile, il numero di autorizzazione del fornitore del PEPP nello Stato membro d'origine;
Se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fornitore del PEPP;
Il tipo di fornitore di PEPP;
Il numero di registrazione del PEPP;
Il prospetto generale delle prestazioni;
Il KID del PEPP per il sottoconto.
Descrizione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, ove applicabile;
Descrizione della conformità del fornitore del PEPP ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, ove applicabile.
ALLEGATO X
Modello per la comunicazione dell'apertura di un sottoconto
Data;
Da:
Stato membro;
Autorità competente richiedente;
Punto di contatto designato (telefono/e-mail);
A:
Stato membro;
Autorità competente;
Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);
La data di ricevimento del modello della domanda accurata e completa di apertura di un nuovo sottoconto;
Avviso di ricevimento.
ALLEGATO XI
Modello per la richiesta di informazioni/cooperazione
Numero di riferimento;
Data;
Da:
Stato membro;
Autorità competente richiedente;
Punto di contatto designato (telefono/e-mail);
A:
Stato membro;
Autorità competente;
Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);
Motivi della richiesta;
La richiesta vera e propria;
Riferimenti;
Numero di registrazione del PEPP;
Scambio di informazioni, ove applicabile;
Riservatezza;
Informazioni supplementari;
Urgenza.
ALLEGATO XII
Modello per la risposta alla richiesta di informazioni/cooperazione
Numero di riferimento della richiesta;
Data;
Data di ricevimento della richiesta di informazioni/cooperazione;
Da:
Stato membro;
Autorità competente richiedente;
Punto di contatto designato (telefono/e-mail);
A:
Stato membro;
Autorità competente;
Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);
Numero di registrazione del PEPP;
Risposta alla richiesta;
Motivi del mancato rispetto del termine per la richiesta e termine stimato;
Riservatezza;
Informazioni aggiuntive.
ALLEGATO XIII
Modello per la comunicazione di violazioni
Numero di riferimento della richiesta;
Data;
Da:
Stato membro;
Autorità competente richiedente;
Punto di contatto designato (telefono/e-mail);
A:
Stato membro;
Autorità competente;
Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);
Oggetto:
Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 2019/1238;
Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 2019/1238;
Numero di prodotto del PEPP;
Paese o paesi in cui è avvenuta la violazione;
Tipo di violazione:
Natura;
Gravità;
Durata;
Azioni proposte:
Tipo di azione;
Attuazione prevista/effetto dell'azione;
Paese o paesi in cui le azioni avranno effetto;
Elementi di prova a sostegno della decisione;
Urgenza;
Riferimenti;
Pubblicazione prevista.
ALLEGATO XIV
Modello per le informazioni relative alle disposizioni nazionali
Data di completamento del modello per le informazioni relative alle disposizioni nazionali;
Stato membro;
Nome dell'autorità competente;
Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);
Tipo di domanda (prima domanda/modifica alla domanda precedente);
Link alle informazioni pertinenti per l'autorità competente.