Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO (UE) 2021/899 DELLA COMMISSIONE, 3 giugno 2021

G.U.U.E. 4 giugno 2021, n. L 197

Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 7 giugno 2021

Applicabile dal: 1° gennaio 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato e l'esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati.

2) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1069/2009, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, stabilisce che le farine di carne e ossa di categoria 1 devono essere smaltite mediante incenerimento, coincenerimento o in discarica o possono essere utilizzate come combustibile per evitarne la reintroduzione nella catena dei mangimi e impedire contaminazioni della stessa.

3) Le autorità competenti dell'Irlanda hanno trasmesso i loro progetti di predisporre impianti propri entro la fine del 2023 per la combustione di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 e hanno chiesto l'autorizzazione dei flussi commerciali tradizionali di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinate allo smaltimento nel Regno Unito per un periodo transitorio.

4) Esaminata la richiesta dell'Irlanda e data la particolare situazione geografica di questo Stato membro, la Commissione ritiene necessario stabilire norme nell'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 in base alle quali l'Irlanda possa autorizzare le esportazioni nel Regno Unito di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 conformi alle disposizioni per l'immissione sul mercato finalizzata all'uso come combustibile fino al 31 dicembre 2023, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord a norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, e fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo protocollo, che consente i movimenti di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 come combustibile verso altre parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.

6) Per assicurare la continuità degli attuali flussi commerciali dopo la fine del periodo di transizione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dal 1° gennaio 2021 e che pertanto entri in vigore con urgenza il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 300 del 14.11.2009.

(2)

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011).

Art. 1

L'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nella tabella di cui all'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 è aggiunta la seguente riga:

«3 Farine di carne e ossa di materiali di categoria 1

Le farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinate all'uso come combustibile sono esportate dall'Irlanda al Regno Unito [*] soltanto alle seguenti condizioni:

a) l'autorità competente dell'Irlanda ha autorizzato l'esportazione verso l'impianto di combustione situato nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2023, purché i movimenti da tale Stato membro di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinati allo smaltimento avvenissero già prima del 1° gennaio 2021 alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 6, 7 e 8;

b) l'impianto di combustione di destinazione menzionato nella licenza di importazione rilasciata dal Regno Unito è autorizzato alla combustione di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 importate;

c) le farine di carne e ossa di materiali di categoria 1:

- sono state ottenute esclusivamente mediante processi di trasformazione conformi al metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione), 2, 3, 4 o 5 di cui all'allegato IV, capo III;

- sono marcate a norma dell'allegato VIII, capo V;

d) la partita di farine di carne e ossa è spedita direttamente in contenitori sigillati dall'impianto di trasformazione o di magazzinaggio di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a) o lettera j), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009 all'impianto di combustione di destinazione;

e) gli operatori presentano le partite di farine di carne e ossa al posto di controllo frontaliero di uscita;

f) l'autorità competente del posto di controllo frontaliero di uscita esegue controlli ufficiali sulle partite di cui alla lettera e), e verifica in particolare l'integrità del sigillo. Qualora l'integrità del sigillo sia compromessa, si applicano le norme di cui all'articolo 138, paragrafo 2, lettere d) e g) del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio [**];

g) l'autorità competente del posto di controllo frontaliero informa, tramite il sistema TRACES, l'autorità competente indicata nella casella I.4 del documento commerciale dell'arrivo della partita presso il punto di uscita e, se del caso, dei risultati delle verifiche dei sigilli e delle eventuali azioni correttive intraprese.

L'autorità competente responsabile dell'impianto di trasformazione di origine esegue controlli ufficiali basati sul rischio per verificare la conformità con il primo comma e per verificare che, per ciascuna partita di farine di carne e ossa, l'autorità competente del posto di controllo frontaliero abbia ricevuto la conferma del controllo effettuato presso il punto di uscita, mediante il sistema TRACES.

In caso di non conformità, l'autorità competente può vietare, a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625, detti movimenti di una partita di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinate all'uso come combustibile.

.

__________________

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

(**) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017)."