
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/930 DELLA COMMISSIONE, 1° marzo 2021
G.U.U.E. 10 giugno 2021, n. L 204
Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare la natura, la gravità e la durata di una recessione economica di cui l'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 182, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 30 giugno 2021
Applicabile dal: 1° gennaio 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 181, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 182, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
1) L'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti, ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi o ai pool di rating, di impiegare stime interne della LGD adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Analogamente, l'articolo 182, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento impone agli enti di impiegare stime interne dei fattori di conversione (CF) adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo.
2) Date le specificità dei diversi portafogli, gli enti dovrebbero identificare fasi recessive separatamente per ciascun tipo di esposizione, come definito dall'articolo 142, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
3) La natura di una recessione economica per un determinato tipo di esposizione dovrebbe essere specificata con riferimento all'insieme di indicatori economici che sono considerati variabili esplicative del ciclo economico o indicatori del ciclo economico che è specifico per quel tipo di esposizione. L'insieme di indicatori economici dovrebbe comprendere indicatori sia macroeconomici sia relativi al credito. Ciò al fine di garantire che l'ente identifichi, in linea generale, la stessa recessione economica per i tipi di esposizioni comparabili.
4) Anche se a seguito di una recessione economica il livello delle LGD effettive e dei CF effettivi può essere sostanzialmente superiore alla media di lungo periodo, le condizioni che caratterizzano una recessione economica non dovrebbero essere considerate equivalenti alle condizioni utilizzate per le prove di stress. Le condizioni utilizzate per le prove di stress possono essere più gravi e potenzialmente utilizzare scenari più estremi che non sono necessariamente basati su osservazioni storiche. Il regolamento (UE) n. 575/2013 e gli atti delegati che lo integrano prevedono in modo adeguato lo svolgimento delle prove di stress nei casi in cui queste siano richieste, e le disposizioni relative alle stime interne della LGD e dei CF non rientrano tra tali casi. Per specificare una recessione economica ai fini delle stime interne della LGD e dei CF è opportuno invece basarsi sulle condizioni economiche osservate storicamente.
5) La gravità di una recessione economica dovrebbe essere specificata facendo riferimento ai valori per 12 mesi peggiori osservati su un arco temporale storico adatto all'insieme di indicatori economici che caratterizzano la natura di una recessione per il tipo particolare di esposizione oggetto d'esame. Per ciascun indicatore economico dell'insieme, dovrebbe essere utilizzato il valore per 12 mesi peggiore perché consente di trovare un equilibrio tra l'identificazione delle condizioni osservate più gravi e la stabilità delle stesse in un arco temporale adeguato. Tale approccio è stato scelto per la semplicità del periodo di 12 mesi e perché una media più lunga potrebbe diluire le condizioni avverse osservate per un indicatore economico. Da un lato, valori più frequenti, ad esempio valori trimestrali, potrebbero essere influenzati da effetti stagionali. Dall'altro, valori meno frequenti, ad esempio valori che rappresentano una media di 36 mesi, potrebbero nascondere condizioni gravi.
6) Anche per gli indicatori economici comunicati su base annuale, i 12 mesi ai quali gli indicatori si riferiscono non sono necessariamente gli stessi in tutti i casi. Alcuni indicatori si riferiscono all'anno civile, altri all'esercizio finanziario, altri all'esercizio fiscale e così via. Per identificare le recessioni economiche, dovrebbe quindi essere possibile, sia per gli indicatori economici comunicati su base annuale sia per gli indicatori comunicati su base più frequente, utilizzare periodi di 12 mesi che cominciano in qualsiasi momento dell'anno.
7) Dato che un tipo di esposizione può comprendere esposizioni relative a differenti attività, settori e aree geografiche, una recessione economica per un tipo di esposizione può comprendere uno o più «periodi di recessione». Un periodo di recessione dovrebbe essere identificato come uno specifico periodo di tempo in cui un indicatore economico pertinente mostra il suo valore per 12 mesi peggiore. Se due o più indicatori economici raggiungono simultaneamente o in un breve lasso di tempo i massimi o i minimi che rappresentano il valore per 12 mesi peggiore osservato, tali indicatori economici dovrebbero essere tutti attribuiti allo stesso periodo di recessione. Il motivo per cui è consentita la possibilità di una recessione economica che comprenda più di un periodo di recessione differente è per garantire che ogni indicatore economico pertinente sia preso in considerazione per specificare periodi di recessione non sovrapposti da analizzare nel contesto di una stima della LGD in caso di recessione e di una stima dei CF in caso di recessione.
8) Al fine di evitare un'eccessiva complessità, è opportuno stabilire un elenco di indicatori economici da prendere in considerazione in tutti i casi. Tuttavia, data la specificità di particolari portafogli, gli enti dovrebbero anche prendere in considerazione quegli indicatori economici ulteriori che sono considerati variabili esplicative o indicatori del ciclo economico che è specifico per quel tipo di esposizione.
9) Data l'ampia varietà geografica e settoriale dei portafogli, non è possibile stabilire con precisione le fonti di dati che devono essere utilizzate in ogni giurisdizione e in ogni settore per ogni indicatore nell'elenco. Inoltre, ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, agli enti è già richiesto di utilizzare dati accurati e di avere solidi meccanismi con cui validare la stima di tutti i parametri di rischio. Di conseguenza, gli enti sono comunque tenuti a dimostrare l'accuratezza e l'affidabilità delle fonti di dati utilizzate per ottenere i valori degli indicatori. Pertanto non è necessario stabilire nel presente regolamento norme specifiche che precisano le fonti di dati da utilizzare.
10) Gli enti dovrebbero utilizzare fonti di dati adeguate e affidabili, ma non dovrebbero essere tenuti ad acquisire dati sugli indicatori economici disponibili se i costi di tale operazione sono sproporzionati, tenuto conto del tipo di indicatore e della rilevanza del tipo di esposizione oggetto d'esame rispetto agli altri tipi di esposizione nel portafoglio.
11) A seconda dei casi, gli indicatori economici devono essere considerati in assoluto o in variazione, tenendo conto del modo in cui l'indicatore economico è segnalato normalmente e della misura in cui è in grado di evidenziare ciclicità.
12) Un indicatore economico dovrebbe essere incluso nell'insieme di indicatori economici pertinenti solo una volta per ogni giurisdizione, o, a seconda dei casi, per ogni area geografica più ridotta che rappresenta una quota rilevante del tipo di esposizioni oggetto d'esame. Questo per garantire che l'insieme di indicatori rifletta fedelmente la combinazione geografica delle esposizioni in quel tipo di esposizioni. La stessa norma dovrebbe essere applicata a ciascun settore industriale che rappresenta una quota rilevante del tipo di esposizioni. E' opportuno che gli enti possano raggruppare diverse giurisdizioni o settori per l'identificazione di una recessione economica solo nel caso in cui tali giurisdizioni o settori presentano forti movimenti correlati nei valori effettivi degli indicatori economici.
13) L'arco temporale storico durante il quale viene stimato un dato indicatore economico dovrebbe essere specificato. Per ciascun indicatore economico dovrebbe essere stabilito un arco temporale predefinito di 20 anni. Questo per garantire che il periodo storico di osservazione comprenda almeno due cicli economici. Tuttavia, nel caso in cui i 20 anni non contengano valori sufficientemente gravi, gli enti dovrebbero esaminare periodi antecedenti nello storico dei dati. I valori sono da ritenersi «non sufficientemente gravi» se la variabilità dell'indicatore economico all'interno di tale periodo di osservazione di 20 anni non è rappresentativa del probabile intervallo di variabilità di tale indicatore in futuro.
14) Per motivi di semplicità e comparabilità, il periodo di recessione dovrebbe avere una durata di almeno 12 mesi. Tale periodo di tempo dovrebbe essere considerato come il minimo possibile per garantire una maggiore precisione dei risultati. Quando il valore o i valori più gravi per l'indicatore o gli indicatori economici legati a un periodo di recessione implicano una fase di recessione più lunga, gli enti dovrebbero utilizzare una durata più lunga. La durata di un periodo di recessione dovrebbe riflettere le condizioni sfavorevoli nei comportamenti ciclici specifici del tipo di esposizioni oggetto d'esame, piuttosto che cambiamenti strutturali nell'economia che determinano degli effetti a lungo termine sui valori degli indicatori economici.
15) I requisiti per la stima delle LGD e dei CF contenuti nel regolamento (UE) n. 575/2013 impongono agli enti di documentare l'assetto e i particolari operativi dei loro sistemi di rating, incluso l'assetto dei loro processi per identificare le recessioni economiche, e di conservare la documentazione che comprova l'osservanza dei requisiti di stima di tale regolamento. Il regolamento (UE) n. 575/2013 impone inoltre agli enti di rivedere le proprie stime delle LGD e dei CF e tutti i dati necessari a effettuare tali stime ogniqualvolta emergano nuove informazioni e, in ogni caso, almeno con cadenza annuale.
16) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate tra loro dato che riguardano la natura, la gravità e la durata di una recessione economica che interessa due differenti parametri di rischio utilizzati entrambi per l'applicazione del metodo basato sui rating interni (IRB), vale a dire le stime interne della LGD e le stime interne dei CF. Per garantire la coerenza tra le disposizioni necessarie per identificare le recessioni economiche per le LGD e le disposizioni necessarie per identificare le recessioni economiche per i CF e che esse entrino in vigore contemporaneamente, e per garantire l'immediato accesso a tali disposizioni, è auspicabile includere in un unico regolamento le norme tecniche di regolamentazione di cui l'articolo 181, paragrafo 3, e le norme tecniche di regolamentazione di cui l'articolo 182, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
17) Data l'interazione con altri atti dell'Unione rilevanti per le stime interne della LGD e dei CF, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata al 1° gennaio 2021. In particolare, gli enti dovranno rispettare la soglia di rilevanza rivista fissata dalle autorità competenti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione (2).
18) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
19) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali in conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha chiesto il parere del gruppo di parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 di tale regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 176 del 27.6.2013.
Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (GU L 32 del 6.2.2018).
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Specificazione della natura, della gravità e della durata di una recessione economica
1. Ai fini dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 182, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, una recessione economica deve essere identificata per ciascun tipo di esposizione, come definito dall'articolo 142, paragrafo 1, punto 2, di tale regolamento.
2. Nell'identificazione di una recessione economica per un dato tipo di esposizioni si applicano le seguenti norme di specificazione:
(a) la natura di una recessione economica è caratterizzata da un insieme di indicatori economici che sono classificati come pertinenti per le esposizioni incluse in un tipo di esposizioni in conformità con le regole di cui all'articolo 2 («l'insieme di indicatori pertinenti»);
(b) la gravità di una recessione economica è indicata dal valore peggiore osservato relativo a un periodo di 12 mesi («il valore per 12 mesi peggiore»), per ciascun indicatore economico nell'insieme di indicatori pertinenti, su un arco temporale storico determinato per tale indicatore economico conformemente all'articolo 3 («l'arco temporale applicabile»);
(c) una recessione economica si compone di uno o più periodi di recessione distinti che coprono i massimi e i minimi che rappresentano i valori per 12 mesi peggiori per gli indicatori economici nell'insieme di indicatori pertinenti; la durata di ognuno di questi periodi di recessione è determinata conformemente all'articolo 4 («la durata di un periodo di recessione»).
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), i periodi di 12 mesi ai quali si riferiscono i valori per un indicatore economico possono iniziare in qualsiasi momento all'interno dell'arco temporale applicabile.
4. Ai fini del paragrafo 2, lettera c):
(a) un periodo di recessione è un periodo di tempo in cui un indicatore economico raggiunge il suo valore per 12 mesi peggiore;
(b) se per due differenti indicatori economici significativamente correlati si raggiungono simultaneamente o in un breve lasso di tempo i massimi o i minimi che rappresentano i valori per 12 mesi peggiori, i periodi di recessione nei quali questi indicatori raggiungono il loro valore per 12 mesi peggiore devono essere considerati come un singolo periodo di recessione comprendente i valori per 12 mesi peggiori per tutti questi indicatori.
Insieme di indicatori pertinenti
1. I seguenti indicatori economici sono classificati come pertinenti per le esposizioni all'interno di un dato tipo di esposizioni:
(a) per tutti i tipi di esposizioni:
i) prodotto interno lordo (PIL);
ii) tasso di disoccupazione;
iii) tassi di default aggregati forniti da fonti esterne, se disponibili;
iv) perdite su crediti aggregate fornite da fonti esterne, se disponibili;
(b) oltre agli indicatori economici elencati alla lettera a)
i) per esposizioni verso imprese o verso piccole e medie imprese (PMI) al dettaglio: indici settoriali specifici;
ii) per esposizioni relative a immobili residenziali verso imprese debitrici o debitori al dettaglio: prezzi degli immobili residenziali o indici dei prezzi degli immobili residenziali;
iii) per esposizioni relative a immobili non residenziali verso imprese debitrici o PMI al dettaglio debitrici: prezzi degli immobili non residenziali o indici dei prezzi degli immobili non residenziali, e prezzi di locazione degli immobili non residenziali o indici dei prezzi di locazione degli immobili non residenziali;
iv) per esposizioni al dettaglio diverse da quelle di cui i punti i), ii) o iii): debito totale delle famiglie e reddito personale disponibile, in ciascun caso, se disponibile;
v) per esposizioni da finanziamenti specializzati:
- nel caso di immobili: prezzi degli immobili o indici dei prezzi degli immobili, prezzi di locazione degli immobili o indici dei prezzi di locazione degli immobili residenziali, non residenziali o industriali a seconda dei casi;
- nel caso di finanziamento di progetti (project finance): prezzi dei prodotti sottostanti forniti;
- nel caso di finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (object finance): indici per il tipo o i tipi di garanzie reali pertinenti;
- nel caso di finanziamento su merci (commodity finance): prezzi o indici dei prezzi per il tipo di merce pertinente;
vi) per esposizioni verso enti: indici dei crediti finanziari;
(c) oltre agli indicatori economici elencati nelle lettere a) e b), tutti gli altri indicatori economici che sono considerati variabili esplicative del ciclo economico o indicatori del ciclo economico specifico per il tipo di esposizione oggetto d'esame.
2. Gli indicatori economici identificati per le esposizioni all'interno di un tipo di esposizioni conformemente al paragrafo 1 riflettono la distribuzione geografica e, se del caso, la distribuzione settoriale delle esposizioni all'interno di un tipo di esposizioni.
A tale fine, un indicatore economico è incluso nell'insieme di indicatori pertinenti come segue:
(a) una volta per ciascuna giurisdizione o, se del caso, una volta per ciascuna area geografica all'interno di una giurisdizione interessata da una quota rilevante di tale tipo di esposizioni; e
(b) una volta per ciascun settore, se del caso, interessato da una quota rilevante di tale tipo di esposizioni.
Tuttavia, nel caso in cui gli indicatori economici da includere conformemente al secondo comma presentino forti movimenti correlati tra differenti giurisdizioni o, se del caso, differenti aree geografiche all'interno di una giurisdizione o, se del caso, differenti settori, può essere scelto un indicatore economico comune per riflettere nel loro complesso tali giurisdizioni, aree geografiche o settori.
Determinazione dell'arco temporale applicabile
Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), l'arco temporale storico applicabile per un indicatore economico è il periodo di 20 anni che termina nel momento in cui l'ente identifica la recessione economica conformemente al presente regolamento. Tuttavia, se la variabilità di un indicatore economico all'interno di tale periodo di 20 anni non è rappresentativa del probabile intervallo di variabilità di tale indicatore in futuro, l'arco temporale storico applicato a tale indicatore deve essere esteso in modo che fornisca valori rappresentativi di tale probabile intervallo di variabilità.
Durata di un periodo di recessione
Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), la durata di un periodo di recessione è determinata come segue:
(a) in un caso di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), il singolo periodo di recessione è un periodo con durata sufficiente a comprendere tutti i massimi e i minimi che rappresentano i valori per 12 mesi peggiori osservati per i diversi indicatori economici associati a tale singolo periodo di recessione.
(b) in tutti i casi, rientranti o meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), se i vari valori per 12 mesi per l'indicatore economico o per gli indicatori economici osservati nell'arco temporale applicabile non si discostano significativamente dal loro valore per 12 mesi peggiore per un periodo di tempo specifico e continuo nell'arco temporale applicabile, il periodo di recessione dura abbastanza da riflettere la gravità prolungata osservata per l'indicatore o gli indicatori economici oggetto d'esame;
(c) in tutti i casi, rientranti o meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), se l'indicatore o gli indicatori economici presentano massimi o minimi adiacenti a quelli rappresentanti i valori per 12 mesi peggiori osservati nell'arco temporale applicabile per l'indicatore o gli indicatori economici oggetto d'esame e se gli stessi massimi o minimi adiacenti non si discostano significativamente dal valore per 12 mesi peggiore osservato nell'arco temporale applicabile per tale indicatore o tali indicatori e se gli stessi massimi o minimi adiacenti sono collegati alla stessa condizione economica complessiva, il periodo di recessione dura abbastanza da riflettere l'intero periodo prolungato all'interno del quale si osservano tali massimi o minimi adiacenti;
(d) nei casi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), dove non si applicano né la lettera b) né la lettera c) di questo articolo, il periodo di recessione è il periodo di 12 mesi al quale si riferisce il valore per 12 mesi peggiore.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN