
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 giugno 2021
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 7 luglio 2021, n. 161
Riparto parziale in favore dei comuni del fondo destinato al ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'abolizione, per l'anno 2021, della prima rata dell'imposta municipale propria.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti, stabilendo, altresì, che le disposizioni dei commi da 739 a 783 della stessa legge n. 160 del 2019 disciplinano l'imposta municipale propria;
CONSIDERATO che in base al citato comma 739 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, l'imposta municipale propria si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti e che continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in particolare l'articolo 177 concernente "Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico";
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 599, della citata legge n. 178 del 2020, il quale dispone che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui ai menzionati commi da 738 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della precitata legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
CONSIDERATO che il successivo comma 601 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020 prevede che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 del medesimo articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021 e che alla ripartizione di tale incremento si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019;
ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 19 maggio 2021;
Decreta:
Riparto dell'incremento per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
1. L'incremento di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previsto dal comma 601 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'abolizione, per l'anno 2021, della prima rata dell'imposta municipale propria relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della precitata legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate; è parzialmente ripartito, per l'ammontare complessivo di 63.095.959,05 euro, sulla base degli importi di cui all'allegato A e secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato B "Nota metodologica".
2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta gli importi, come specificati nell'allegato A, sono erogati per il tramite delle regioni stesse.
3. Al riparto del rimanente ammontare del fondo, pari a 16.004.040,95 euro, si provvederà con successivo provvedimento.
4. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2021
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
FRANCO
Il Ministro dell'Interno
LAMORGESE