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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 luglio 2021

- Allegato al Comunicato Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella G.U.R.I. 15 luglio 2021, n. 168

Elenco delle imprese ammesse al contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19.

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'articolo 40, che prevede "Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19";

VISTO il comma 1 del citato articolo 40 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede la concessione di un contributo alle microimprese e alle piccole e alle medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, commisurando tale aiuto ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2021, n. 22, che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, ha stabilito le modalità e le procedure di concessione ed erogazione del contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19;

VISTA la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 con la quale la Commissione europea ha adottato un "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, la Sezione 3.1 di detta comunicazione;

VISTE le successive modifiche e integrazioni apportate al suddetto "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e, in particolare, il quinto emendamento introdotto con comunicazione C(2021) 564 final della Commissione europea del 28 gennaio 2021, con il quale è stato disposto, tra l'altro, l'innalzamento del massimale di aiuti per imprese concedibile ai sensi della Sezione 3.1 da euro 800.000,00 a euro

1.800.000,00 e la proroga del periodo di vigenza del predetto quadro temporaneo dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, data entro la quale devono essere concessi gli aiuti riconosciuti ai sensi del medesimo quadro temporaneo;

VISTA la decisione C (2021) final 1043 della Commissione europea dell'11 febbraio 2021, con la quale è stato approvato il regime di aiuti di cui al richiamato articolo 40 del decreto-legge n. 34 del 2020, contrassegnato con l'identificativo SA.61559 (2021N);

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 9 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 marzo 2021, n. 70, recante, in attuazione dell'articolo 8, del citato decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 dicembre 2020, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e le procedure di concessione ed erogazione del contributo;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale 14 dicembre 2020, nel quale è stabilito che la dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni, comprensiva degli oneri di gestione dell'intervento agevolativo di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, ammonta ad euro 4.000.000,00 ed è riferita alle risorse stanziate dall'articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO, inoltre, l'articolo 9 del citato decreto direttoriale 14 dicembre 2020 nel quale sono disciplinate le procedure di concessione delle agevolazioni e, in particolare, il comma 3 del medesimo articolo, nel quale è stabilito che, per le domande per le quali le verifiche istruttorie si concludono positivamente, il Ministero determina l'agevolazione concedibile entro i limiti previsti dall'articolo 7 del medesimo decreto direttoriale, tenendo conto dell'eventuale riparto, procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul RNA e adotta un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it);

CONSIDERATO che l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti richiedenti non supera l'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento e che, dunque, non si rende necessario effettuare alcun riparto tra i soggetti istanti;

Decreta:

Art. 1

Concessione dei contributi

1. E' riportato, nell'Allegato A al presente decreto, l'elenco delle imprese che risultano ammesse al contributo di cui al decreto direttoriale 14 dicembre 2020.

2. Per le domande di agevolazione presentate dai soggetti di cui al comma 1, per le quali le verifiche previste all'articolo 9, comma 1, del decreto direttoriale 14 dicembre 2020 si sono concluse con esito positivo, con il presente provvedimento è contestualmente disposta, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, del citato decreto direttoriale, la concessione del contributo. Per tali iniziative, nell'elenco di cui all'Allegato A, è riportato l'importo concesso, il codice "CUP" e il relativo codice "COR" rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti di Stato. Il relativo onere è posto a carico delle risorse stanziate dall'articolo 40, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

3. E' riportato, nell'Allegato B al presente decreto, l'elenco delle imprese per le quali risulta necessario un approfondimento istruttorio. Per tali istanze, il Ministero, previa acquisizione degli ulteriori elementi utili alla definizione della valutazione, procede, in caso di esito positivo delle verifiche dei requisiti di ammissibilità, alla concessione del contributo con successivo provvedimento.

Art. 2

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale www.mise.gov.it. Con la predetta modalità è assolto l'obbligo di comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1. Dell'adozione del presente decreto è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Direttore Generale

GIUSEPPE BRONZINO