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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 luglio 2021

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 16 luglio 2021, n. 169

Primo riparto del fondo di 350 milioni di euro per l'anno 2021 per il ristoro parziale dei comuni delle minori entrate per mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi, per l'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che prevede la possibilità, per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire l'imposta di soggiorno o, in alternativa, per i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori, il contributo di sbarco;

VISTO l'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la possibilità, da parte del comune di Roma, di istituire un contributo di soggiorno a carico di coloro che soggiornano nelle strutture ricettive della città;

VISTO l'articolo 73, primo comma, dello Statuto Speciale per il Trentino Alto-Adige, secondo cui la Regione e le Province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza;

VISTA la legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, con la quale la Provincia autonoma di Bolzano, nell'esercizio della facoltà citata al precedente comma, ha introdotto l'imposta comunale di soggiorno;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";

VISTO, in particolare, l'art. 25, comma 1, del citato decreto-legge n. 41 del 2021, come modificato dall'articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui al citato articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, e alla menzionata legge della provincia autonoma di Bolzano n. 9 del 2012, nonché del contributo di soggiorno di cui al precitato articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;

VISTO, altresì, il comma 2 del citato articolo 25 del decreto-legge n. 41 del 2021, come modificato dall'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale prevede che, alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021;

CONSIDERATO che, nell'esercizio della facoltà di cui al più volte citato articolo 73, primo comma, dello Statuto Speciale per il Trentino Alto-Adige, la Provincia autonoma di Trento ha istituito l'imposta provinciale di soggiorno ai sensi dell'articolo 16-bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, e che pertanto i relativi comuni non rientrano nel riparto del Fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 41 del 2021;

CONSIDERATO, inoltre, che alla copertura del previsto onere di 350 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 250 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 del citato decreto-legge n. 41 del 2021 e per 100 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77 del menzionato decreto-legge n. 73 del 2021;

RITENUTO, nel caso di istituzione dell'imposta di soggiorno da parte delle unioni di comuni, di assegnare il ristoro di cui al presente decreto al comune dell'unione con maggior numero di abitanti, con obbligo per quest'ultimo di trasferimento delle risorse all'unione medesima;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 giugno 2021;

Decreta:

Art. 1

Riparto del Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi

1. Il Fondo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, istituito dall'art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come modificato dall'articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è parzialmente ripartito per un importo complessivo di 250 milioni di euro, nelle misure indicate nell'allegato A, secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato B "Nota metodologica".

2. Il restante importo di 100 milioni di euro è ripartito con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021, tenendo prioritariamente conto di eventuali rettifiche dei dati considerati nel riparto e con le stesse modalità previste nella "Nota metodologica" di cui all'allegato B.

3. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché della provincia autonoma di Bolzano, gli importi sono erogati, come specificati nell'Allegato A, per il tramite delle regioni e della provincia autonoma.

4. Nel caso di istituzione dell'imposta di soggiorno da parte di un'unione di comuni, l'assegnazione è effettuata al comune dell'unione con maggior numero di abitanti, con obbligo per quest'ultimo di trasferimento delle risorse all'unione medesima entro 5 giorni dalla ricezione.

5. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2021

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

FRANCO

Il Ministro dell'Interno

LAMORGESE