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ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 5 luglio 2021, n. 1187

- Allegato al Comunicato Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale pubblicato nella G.U.R.S. 16 luglio 2021, n. 30

Determinazione del calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l'anno scolastico 2021/2022.

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

SERVIZIO VII SCUOLE STATALI

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 643/Area I°/SG del 29 Novembre 2017 con cui viene nominato l'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;

VISTO il D. Leg.vo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 74, al comma 2, il quale prevede espressamente che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, ed al comma 3, il quale dispone lo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione;

VISTO il D. Leg.vo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l'art. 138, comma 1, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico;

VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 in materia di attribuzioni di autonomia organizzativa e didattica alle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi del citato art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997" ed in particolare:

- l'art. 1, comma 1, "Autonomia scolastica" le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regione.

- l'art. 4, comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la scansione temporale dei tempi dell'insegnamento;

- l'art. 5, comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa e nel rispetto delle determinazioni adottate in materia dalla Regione;

- l'art. 5, comma 3, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la potestà di organizzare in maniera flessibile l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;

VISTA la L.R. 15.5.2000, n. 10;

VISTO l'art. 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61, che ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, i percorsi di istruzione e formazione per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, sono realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni;

CONSIDERATO che in forza dell'art. 1 del citato D.P.R. 246/85, e dell'art. 138 del citato D. Leg.vo 112/98, nel territorio della Regione Siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di Pubblica Istruzione sono esercitate dall'Amministrazione Regionale, a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera r), all'art. 17 lettera d) dello Statuto della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che il calendario delle festività nazionali è determinato dal Ministero della Pubblica Istruzione;

RITENUTO che la determinazione del calendario scolastico spetta conseguentemente, nell'ambito della Regione Siciliana, all'Amministrazione Regionale;

Decreta:

Art. 1

Nelle scuole di ogni ordine e grado, operanti nel territorio della Regione Siciliana nell'anno scolastico 2021/2022, le lezioni avranno inizio il giorno 16 settembre 2021. I giorni di scuola sono determinati in 207 e/o 206 (se la festa del Santo Patrono locale ricade durante l'anno scolastico) e avranno termine il giorno 10 giugno 2022, così come riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Nelle scuole dell'infanzia, il termine delle attività educative è fissato al 30 giugno 2022. Nel periodo compreso tra il giorno 8 ed il giorno 30 giugno 2022 può essere previsto il funzionamento delle sole sezioni necessarie a garantire il servizio.

A decorrere dal 1° settembre 2021, il collegio degli insegnanti delle scuole materne curerà gli adempimenti previsti dall'art. 46 del D. Leg.vo 297/94.

Art. 3

Le festività nazionali - ivi compresa la Festa del Santo Patrono e la data di inizio degli esami di Sato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, stabiliti dal Ministero - sono le seguenti:

- tutte le domeniche (compresa la Santa Pasqua);

- 1 novembre 2021: Ognissanti;

- 8 dicembre 2021: Immacolata Concezione;

- 25 dicembre 2021: Natale;

- 26 dicembre 2021: Santo Stefano;

- 1 gennaio 2022: Capodanno;

- 6 gennaio 2022: Epifania;

- 18 aprile 2022: Lunedì dell'Angelo;

- 25 aprile 2022: Festa della Liberazione;

- 1 maggio 2022: Festa del Lavoro;

- 2 giugno 2022: Festa della Repubblica.

L'attività scolastica, nelle scuole di ogni ordine e grado, è sospesa nei seguenti periodi:

- vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022;

- vacanze di Pasqua: dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire la ulteriore sospensione delle lezioni, per un massimo di tre giorni, in aggiunta ai predetti periodi di vacanze.

Art. 4

Nell'ambito del calendario, i Consigli di Circolo e d'Istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni, nonché la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso. Le lezioni potranno articolarsi in 6 e/o 5 giorni settimanali. I predetti adattamenti sono stabiliti nel rispetto delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. del comparto Scuola, nonché del monte ore previsto per ogni corso di studio e per ogni disciplina. Resta, in ogni caso, impregiudicata l'autonomia organizzativa di cui all'art. 21, comma 8, della legge 59/1997.

I Dirigenti scolastici, in relazione alle date che saranno stabilite dal Ministero dell'Istruzione per lo svolgimento degli esami di Stato, avranno cura di assicurare che gli scrutini finali delle classi terminali degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado abbiano inizio in tempo utile a garantirne la pubblicazione prima dell'inizio degli stessi esami di Stato.

Art. 5

Il calendario scolastico, così come fissato dall'articolo 1 e ferma restando l'esigenza del rispetto delle previsioni di cui all'art. 74, comma 3, del D. Leg.vo 297/1994, può essere derogato, con conseguente non obbligatorietà di recupero, unicamente per i seguenti motivi:

a) eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse ad inderogabili esigenze delle amministrazioni locali, nonché per eventi straordinari;

b) sospensione del servizio scolastico negli Istituti scolastici sedi di seggio elettorale, limitatamente alle giornate delle corrispondenti tornate elettorali;

c) sospensione del servizio scolastico per celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, anche a carattere locale.

Art. 6

La ricorrenza del 15 maggio, festa dell'Autonomia Siciliana, deve essere dedicata a specifici momenti di aggregazione scolastica per lo studio dello Statuto della Regione Siciliana e per l'approfondimento di problematiche connesse all'autonomia, alla storia e all'identità regionale, ai sensi della legge regionale 31 maggio 2011, n. 9.

Eventuali attività didattiche, già programmate nell'ambito di progetti educativi finanziati dal Ministero dell'Istruzione e/o dalla Regione Siciliana o finalizzate al recupero degli apprendimenti, in coerenza con la pianificazione disposta dalle singole istituzioni scolastiche, potranno avere luogo già a partite da mercoledì 1° settembre 2021.

Art. 7

Con separato e successivo provvedimento, si provvederà ad impartire analoghe disposizioni aventi ad oggetto il calendario didattico delle attività formative in obbligo scolastico (IeFP), erogate dalle istituzioni formative accreditate.

I percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà, giusta decreto dirigenziale n. 5562/24.10.2018, si svolgeranno secondo le modalità esplicitate nel presente provvedimento.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e inserito sul sito ufficiale del Dipartimento Istruzione Università e Diritto allo Studio.

L'Assessore

ROBERTO LAGALLA