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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1006 DELLA COMMISSIONE, 12 aprile 2021

G.U.U.E. 22 giugno 2021, n. L 222

Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 12 luglio 2021

Applicabile dal: 1° gennaio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

1) L'allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce il modello del certificato da rilasciare agli operatori o gruppi di operatori che abbiano notificato la propria attività alle autorità competenti degli Stati membri in cui è effettuata e si conformino a tale regolamento. Per garantire un'attuazione armonizzata, il modello del certificato contiene elementi comuni, che sono obbligatori in tutti gli Stati membri, quali il nome e l'indirizzo, le attività degli operatori e le categorie di prodotti. Tuttavia le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo che rilasciano il certificato possono decidere di richiedere informazioni supplementari specifiche, quali l'elenco dettagliato dei prodotti, informazioni sui terreni e i locali, l'elenco degli appaltatori e informazioni sull'accreditamento dell'organismo di controllo. E' pertanto opportuno aggiungere al certificato un'apposita parte.

2) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/848.

3) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 150 del 14.6.2018.

Art. 1

L'allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN