
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1015 DELLA COMMISSIONE, 17 giugno 2021
G.U.U.E. 22 giugno 2021, n. L 222
Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di refrigerazione, apparecchi per gelati e produttori di ghiaccio, apparecchi da laboratorio per il riscaldamento di materiali, apparecchi automatici e semi-automatici da laboratorio per analisi ed altri usi, apparecchiature elettriche con i valori nominali relativi all'alimentazione elettrica, apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi, apparecchi elettrici di riscaldamento per locali, ferri da stiro, cucine, fornelli, forni ed apparecchi similari, apparecchi elettrici a vapore per tessuti, dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando, coperte, termofori, abbigliamento ed apparecchi riscaldanti flessibili similari e altro materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 17 giugno 2021
Entrata in vigore il: 22 giugno 2021
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 2
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
1) Conformemente all'articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il materiale elettrico conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all'articolo 3 di tale direttiva ed enunciati nell'allegato I della stessa.
2) Con il mandato M/511, dell'8 novembre 2012, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) la stesura del primo elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché la redazione, la revisione e il completamento delle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE. Gli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell'allegato I di tale direttiva, non hanno subito modifiche dal momento in cui è stata inoltrata la richiesta a CEN, a Cenelec e a ETSI.
3) Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno elaborato una norma armonizzata e le relative modifiche, EN 60335-2-24:2010, EN 60335-2-24:2010/A1:2019, EN 60335-2-24:2010/A2:2019 e EN 60335-2-24:2010/A11:2020, per apparecchi di refrigerazione, apparecchi per gelati e produttori di ghiaccio.
4) Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno rivisto le norme armonizzate EN 61010-2-010:2014 e EN 61293:1994, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2018/C 326/02 della Commissione (3). Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate EN IEC 61010-2-010:2020 per gli apparecchi da laboratorio per il riscaldamento di materiali e EN IEC 61293:2020 per le apparecchiature elettriche con i valori nominali relativi all'alimentazione elettrica.
5) Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno modificato le norme armonizzate EN 60335-2-17:2013 per coperte, termofori, abbigliamento ed apparecchi riscaldanti flessibili similari e EN 60335-2-85:2003 per gli apparecchi elettrici a vapore per tessuti, i cui riferimenti sono inseriti nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione (4). Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate modificative EN 60335-2-17:2013/A1:2020 e EN 60335-2-85:2003/A2:2020. CEN e Cenelec hanno inoltre modificato le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2018/C 326/02: EN 60335-2-27:2013 per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi; EN 60335-2-30:2009 per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali; e EN 60335-2-6:2015 per cucine, fornelli, forni ed apparecchi similari. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate modificative seguenti: EN 60335-2-27:2013/A1:2020 e EN 60335-2-27:2013/A2:2020; EN 60335-2-30:2009/A12:2020 e EN 60335-2-30:2009/A1:2020; e EN 60335-2-6:2015/A11:2020 e EN 60335-2-6:2015/A1:2020.
6) Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno inoltre rivisto la norma armonizzata EN 61010-2-081:2015 per gli apparecchi automatici e semi-automatici da laboratorio per analisi ed altri usi e hanno modificato la norma armonizzata EN 60335-2-3:2016 per i ferri da stiro. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, della norma armonizzata EN 61010-2-081:2020 e della norma armonizzata modificativa EN 60335-2-3:2016/A1:2020.
7) Unitamente a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità al mandato M/511 delle norme armonizzate e delle relative modifiche.
8) Le norme armonizzate EN IEC 61010-2-010:2020, EN IEC 61010-2-081:2020, EN IEC 61293:2020, EN 60335-2-17:2013 (modificata dalla norma EN 60335-2-17:2013/A1:2020), EN 60335-2-27:2013 (modificata dalle norme EN 60335-2-27:2013/A1:2020 e EN 60335-2-27:2013/A2:2020), EN 60335-2-30:2009 (modificata dalle norme EN 60335-2-30:2009/A12:2020 e EN 60335-2-30:2009/A1:2020), EN 60335-2-3:2016 (modificata dalla norma EN 60335-2-3:2016/A1:2020), EN 60335-2-6:2015 (modificata dalle norme EN 60335-2-6:2015/A11:2020 e EN 60335-2-6:2015/A1:2020) e EN 60335-2-85:2003 (modificata dalla norma EN 60335-2-85:2003/A2:2020), come modificate o rettificate da qualsiasi altra norma i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, soddisfano gli obiettivi di sicurezza a cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE. E' pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, insieme ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative.
9) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/35/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere tali riferimenti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.
10) La tabella ZZA.1 della norma armonizzata EN 60335-2-24:2010 (modificata dalle norme EN 60335-2-24:2010/A1:2019, EN 60335-2-24:2010/A2:2019 e EN 60335-2-24:2010/A11:2020) fornisce una spiegazione del testo «an area exceeding 75 cm2» (una superficie superiore a 75 cm2), utilizzato nei punti 30.2 e 30.2.101. Al fine di garantire chiarezza e coerenza, il riferimento di tale norma, unitamente ai riferimenti delle norme modificative, dovrebbe essere pubblicato con limitazioni per quanto riguarda tale testo.
11) L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 stabilisce che i riferimenti delle norme armonizzate relative al materiale elettrico redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE sono elencati nell'allegato I di tale decisione. Al fine di garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE che sono pubblicati con limitazioni siano elencati nello stesso atto, è necessario modificare tale articolo e inserire un allegato distinto contenente i riferimenti di tali norme armonizzate.
12) CEN e Cenelec hanno inoltre redatto la rettifica EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05 che rettifica la norma armonizzata EN 60947-5-1:2017 per dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra, il cui riferimento è incluso nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956. Poiché la rettifica apporta correzioni tecniche a tale norma e al fine di garantire l'applicazione corretta e coerente delle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati, è opportuno includere il riferimento di tale norma armonizzata unitamente al riferimento della rettifica nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.
13) E' pertanto necessario ritirare i riferimenti delle seguenti norme armonizzate dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dato che tali riferimenti sono stati rivisti o modificati, come pure i riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: EN 61010-2-010:2014; EN 61293:1994; EN 60335-2-27:2013; EN 60335-2-30:2009; e EN 60335-2-6:2015.
14) Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' quindi opportuno includere tali riferimenti in detto allegato.
15) E' inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 60335-2-17:2013, EN 60335-2-85:2003 e EN 60947-5-1:2017, come pure i riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dato che sono stati modificati o rettificati. E' pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.
16) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme armonizzate EN IEC 61010-2-010:2020, EN IEC 61293:2020, EN 60335-2-17:2013 (modificata dalla norma EN 60335-2-17:2013/A1:2020), EN 60335-2-27:2013 (modificata dalle norme EN 60335-2-27:2013/A1:2020 e EN 60335-2-27:2013/A2:2020), EN 60335-2-30:2009 (modificata dalle norme EN 60335-2-30:2009/A12:2020 e EN 60335-2-30:2009/A1:2020), EN 60335-2-6:2015 (modificata dalle norme EN 60335-2-6:2015/A11:2020 e EN 60335-2-6:2015/A1:2020), EN 60335-2-85:2003 (modificata dalla norma EN 60335-2-85:2003/A2:2020) e EN 60947-5-1:2017 (modificata dalla norma EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05), come modificate o rettificate da qualsiasi altra norma i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 61010-2-010:2014, EN 61293:1994, EN 60335-2-27:2013, EN 60335-2-30:2009, EN 60335-2-6:2015, EN 60335-2-85:2003, EN 60335-2-17:2013 e EN 60947-5-1:2017, come pure dei riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
17) Il riferimento della norma armonizzata EN 61010-2-081:2015 è stato pubblicato per la prima volta con la comunicazione 2016/C 249/03 della Commissione (5), ma per errore è stato omesso dalla comunicazione 2018/C 209/04 della Commissione (6) e dalla comunicazione 2018/C 326/02. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma con effetto retroattivo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale pubblicazione dovrebbe mantenere i suoi effetti per un periodo che consenta ai fabbricanti di prepararsi all'applicazione della norma armonizzata EN IEC 61010-2-081:2020.
18) Il riferimento della norma armonizzata EN 60335-2-3:2016 è stato pubblicato per la prima volta con la comunicazione 2016/C 249/03, ma per errore è stato omesso dalla comunicazione 2018/C 326/02. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma con effetto retroattivo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale pubblicazione dovrebbe mantenere i suoi effetti per un periodo che consenta ai fabbricanti di prepararsi all'applicazione della norma armonizzata EN 60335-2-3:2016 (modificata dalla norma EN 60335-2-3:2016/A1:2020).
19) I riferimenti delle norme armonizzate EN 60664-1:2007, EN 60051-1:1998, EN 60127-3:1996, EN 60664-3:2003, EN 60695-10-3:2002, EN 60695-11-2:2014, EN 60695-11-5:2005, EN ISO 11252:2013, HD 597 S1:1992, EN 60664-4:2006, EN 60695-2-10:2013, EN 60695-2-11:2014, EN 60695-10-2:2014, EN 60695-11-3:2012, EN 60695-11-4:2011, EN 60695-11-10:2013, EN 60695-11-20:2015, EN 61010-2-091:2012, EN 61557-8:2015, EN 61557-15:2014 e EN 61557-16:2015 e i riferimenti delle relative modifiche o rettifiche sono stati pubblicati per la prima volta con la comunicazione 2016/C 249/03 della Commissione, ma per errore non sono stati inseriti nelle comunicazioni 2018/C 209/04 e 2018/C 326/02. I riferimenti delle norme armonizzate EN 50288-2-1:2013, EN 50288-2-2:2013, EN 50288-3-1:2013, EN 50288-3-2:2013, EN 50288-4-1:2013, EN 50288-4-2:2013, EN 50288-5-1:2013, EN 50288-5-2:2013, EN 50288-6-1:2013, EN 50288-6-2:2013, EN 50288-10-2:2015, EN 50288-11-2:2015, EN 62493:2010, EN 50288-1:2013, EN 61010-2-061:2015, EN 61230:2008 e EN 62026-7:2013 e i riferimenti delle relative modifiche o rettifiche sono stati pubblicati per la prima volta con la comunicazione 2016/C 249/03, ma per errore non sono stati inseriti nella comunicazione 2018/C 326/02. E' pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme con effetto retroattivo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
20) Con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1146 della Commissione (7), il riferimento della norma armonizzata EN 50178:1997 è stato inserito nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956, nel quale figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE ritirati dalla serie C, senza indicare la data del ritiro. E' pertanto necessario sostituire la voce pertinente dell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 con una nuova voce contenente un riferimento della norma EN 50178:1997 e la data del ritiro. Dato che la norma EN 50178:1997 è stata rivista con la norma EN 62477-1:2012 e la relativa modifica EN 62477-1:2012/A11:2014, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con la comunicazione 2018/C 326/02, è necessario concedere ai fabbricanti un ulteriore periodo di tempo per prepararsi all'applicazione della norma armonizzata EN 62477-1:2012 e della relativa modifica. Il ritiro della norma EN 50178:1997 dovrebbe pertanto essere rinviato.
21) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.
22) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione, a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Occorre pubblicare diversi riferimenti delle norme armonizzate con effetto retroattivo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 316 del 14.11.2012.
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014).
Comunicazione 2018/C 326/02 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU C 326 del 14.9.2018).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione, del 26 novembre 2019, relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306 del 27.11.2019).
Comunicazione 2016/C 249/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU C 249 dell'8.7.2016).
Comunicazione 2018/C 209/04 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU C 209 del 15.6.2018).
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1146 della Commissione, del 31 luglio 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinati apparecchi elettrici di uso domestico, i protettori termici, le apparecchiature e gli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi, gli interruttori automatici, lo spegnimento dell'arco e la saldatura ad arco, i connettori da installazione destinati ad una connessione permanente in installazione fissa, i trasformatori, i reattori, le unità di alimentazione e loro combinazioni, il sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici, le installazioni elettriche e le fascette di cablaggio, i dispositivi per circuiti di comando, gli elementi di manovra, l'illuminazione di emergenza, i circuiti elettronici usati con gli apparecchi di illuminazione e le lampade a scarica (GU L 250 del 3.8.2020).
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è così modificata:
1) all'articolo 1 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«Il riferimento della norma armonizzata EN 60335-2-24:2010 redatta a sostegno della direttiva 2014/35/UE, riportato nell'allegato IA della presente decisione, è pubblicato con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I riferimenti delle norme armonizzate relative al materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE, elencati nell'allegato IB della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tali riferimenti si considerano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dalle date indicate nel suddetto allegato.
I riferimenti delle norme armonizzate relative al materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE, elencati nell'allegato IC della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tali riferimenti si considerano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per i periodi indicati nel suddetto allegato.»;
2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
3) è inserito l'allegato IA di cui all'allegato II della presente decisione;
4) è inserito l'allegato IB di cui all'allegato III della presente decisione;
5) è inserito l'allegato IC di cui all'allegato IV della presente decisione;
6) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato V della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 1) dell'allegato I si applica a decorrere dal 22 dicembre 2022.
Il punto 3) dell'allegato I si applica a decorrere dal 22 dicembre 2021.
Il punto 5) dell'allegato I si applica a decorrere dal 22 dicembre 2022.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO I
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è così modificato:
1) la riga n. 11 è soppressa;
2) è inserita la riga n. 11a seguente:
«11a. | EN 60335-2-85:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-85: Norme particolari per gli apparecchi elettrici a vapore per tessuti EN 60335-2-85:2003/A1:2008 EN 60335-2-85:2003/A11:2018 EN 60335-2-85:2003/A2:2020»; |
.
3) la riga n. 18 è soppressa;
4) è inserita la riga n. 18a seguente:
«18a. | EN 60947-5-1:2017 Apparecchiature a bassa tensione - parte 5-1: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05»; |
.
5) la riga n. 33 è soppressa;
6) è inserita la riga n. 33a seguente:
«33a. | EN 60335-2-17:2013 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-17: Norme particolari per coperte, termofori, abbigliamento ed apparecchi riscaldanti flessibili similari EN 60335-2-17:2013/A11:2019 EN 60335-2-17:2013/A1:2020»; |
.
7) sono aggiunte le righe seguenti:
N. | Riferimento della norma |
«73. | EN IEC 61010-2-010:2020 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-010: Prescrizioni particolari per apparecchi da laboratorio per il riscaldamento di materiali |
74. | EN IEC 61010-2-081:2020 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-081: Prescrizioni particolari per apparecchi automatici e semi-automatici da laboratorio per analisi ed altri usi |
75. | EN IEC 61293:2020 Marcatura delle apparecchiature elettriche con i valori nominali relativi all'alimentazione elettrica - Requisiti di sicurezza |
76. | EN 60335-2-27:2013 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-27: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi EN 60335-2-27:2013/A1:2020 EN 60335-2-27:2013/A2:2020 |
77. | EN 60335-2-3:2016 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-3: Norme particolari per ferri da stiro EN 60335-2-3:2016/A1:2020 |
78. | EN 60335-2-30:2009 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-30: Norme particolari per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali EN 60335-2-30:2009/A11:2012 EN 60335-2-30:2009/AC:2010 EN 60335-2-30:2009/AC:2014 EN 60335-2-30:2009/A1:2020 EN 60335-2-30:2009/A12:2020 |
79. | EN 60335-2-6:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-6: Norme particolari per cucine, fornelli, forni ed apparecchi similari EN 60335-2-6:2015/A11:2020 EN 60335-2-6:2015/A1:2020». |
.
ALLEGATO II
«ALLEGATO IA
Riferimento della norma |
EN 60335-2-24:2010 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-24: Norme particolari per apparecchi di refrigerazione, apparecchi per gelati e produttori di ghiaccio EN 60335-2-24:2010/A1:2019 EN 60335-2-24:2010/A2:2019 EN 60335-2-24:2010/A11:2020 Avvertenza: ai fini della presunzione di conformità ai corrispondenti obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell'allegato I di tale direttiva: a) al punto 30.2, il testo «an area exceeding 75 cm2» (una superficie superiore a 75 cm2) va inteso come una superficie totale superiore a 75 cm2 (75 cm2 è da considerarsi come la somma di tutti i fori nella parte posteriore di un apparecchio); b) al punto 30.2.101, il testo «an area not exceeding 75 cm2» (una superficie non superiore a 75 cm2) va inteso come una superficie totale non superiore a 75 cm2 (75 cm2 è da considerarsi come la somma di tutti i fori nella parte posteriore di un apparecchio).. |
.
»
ALLEGATO III
«ALLEGATO 1B
N. | Riferimento della norma | Dal |
1. | HD 597 S1:1992 Condensatori di accoppiamento e divisori capacitivi HD 597 S1:1992/AC:1992 |
15 giugno 2018 |
2. | EN 50288-1:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 1: Specifica generica |
14 settembre 2018 |
3. | EN 50288-2-1:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 2-1: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 100 MHz - Cavi per dorsali per edificio e cablaggio orizzontale |
14 settembre 2018 |
4. | EN 50288-2-2:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 2-2: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 100 MHz - Cavi per area di lavoro e cordoni di collegamento |
14 settembre 2018 |
5. | EN 50288-3-1:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 3-1: Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 100 MHz - Cavi per cablaggio di piano e per dorsale di edificio |
14 settembre 2018 |
6. | EN 50288-3-2:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 3-2: Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 100 MHz - Cavi per area di lavoro e per cordoni di collegamento |
14 settembre 2018 |
7. | EN 50288-4-1:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 4-1: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 600 MHz - Cavi per cablaggio piano e per dorsale di edificio |
14 settembre 2018 |
8. | EN 50288-4-2:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 4-2: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 600 MHz - Cavi per area di lavoro e cordoni di collegamento |
14 settembre 2018 |
9. | EN 50288-5-1:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 5-1: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 250 MHz - Cavi per cablaggio di piano e per dorsale di edificio |
14 settembre 2018 |
10. | EN 50288-5-2:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 5-2: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 250 MHz - Cavi per area di lavoro e per cordoni di collegamento |
14 settembre 2018 |
11. | EN 50288-6-1:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 6-1: Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 250 MHz - Cavi per cablaggio di piano e per dorsale di edificio |
14 settembre 2018 |
12. | EN 50288-6-2:2013 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 6-2: Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 250 MHz - Cavi per area di lavoro e per cordoni di collegamento |
14 settembre 2018 |
13. | EN 50288-10-2:2015 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 10-2: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 500 MHz - Cavi per area di lavoro, per cordoni di collegamento e per centri dati |
14 settembre 2018 |
14. | EN 50288-11-2:2015 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 11-2: Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 500 MHz - Cavi per area di lavoro, per cordoni di collegamento e per centri dati |
14 settembre 2018 |
15. | EN 60051-1:1998 Strumenti di misura elettrici indicatori analogici ad azione diretta e relativi accessori - parte 1: Definizioni e prescrizioni generali comuni a tutte le parti |
15 giugno 2018 |
16. | EN 60127-3:1996 Fusibili miniatura - parte 3: Cartucce per fusibili sub-miniatura EN 60127-3:1996/A2:2003 EN 60127-3:1996/AC:1996 |
15 giugno 2018 |
17. | EN 60664-1:2007 Coordinamento dell'isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa tensione - parte 1: Principi, prescrizioni e prove |
15 giugno 2018 |
18. | EN 60664-4:2006 Coordinamento dell'isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa tensione - parte 4: Considerazioni sulle sollecitazioni di tensione ad alta frequenza EN 60664-4:2006/AC:2006 |
15 giugno 2018 |
19. | EN 60695-2-10:2013 Prove relative ai rischi di incendio - parte 2-10: Metodi di prova al filo incandescente - Apparecchiatura di prova al filo incandescente e procedura comune di prova |
15 giugno 2018 |
20. | EN 60695-2-11:2014 Prove relative ai rischi di incendio - parte 2-11: Metodi di prova al filo incandescente - Metodi di prova dell'infiammabilità per prodotti finiti (IEC 60695-2-11:2014) |
15 giugno 2018 |
21. | EN 60695-10-2:2014 Prove relative ai rischi di incendio - parte 10-2: Calore anormale - Prova di pressione della biglia |
15 giugno 2018 |
22. | EN 60695-10-3:2002 Prove relative ai rischi di incendio - parte 10-3: Calore anormale - Prova di deformazione a seguito di rammollimento dovuto a riscaldamento |
15 giugno 2018 |
23. | EN 60695-11-2:2014 Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-2: Fiamme di prova - Fiamma nominale premiscelata da 1 kW - Guida, disposizione per le prove di verifica e apparecchiatura |
15 giugno 2018 |
24. | EN 60695-11-3:2012 Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-3: Fiamme di prova - Fiamme da 500 W - Apparecchiatura e relativi metodi di verifica |
15 giugno 2018 |
25. | EN 60695-11-4:2011 Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-4: Fiamme di prova - Fiamme da 50 W - Apparecchiatura e relativi metodi di verifica |
15 giugno 2018 |
26. | EN 60695-11-5:2005 Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-5: Fiamme di prova - Metodo di prova della fiamma con ago - Guida, disposizione per le prove di verifica e apparecchiatura |
15 giugno 2018 |
27. | EN 60695-11-10:2013 Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-10: Fiamme di prova - Metodi di prova con fiamma verticale ed orizzontale da 50 W EN 60695-11-10:2013/AC:2014 |
15 giugno 2018 |
28. | EN 60695-11-20:2015 Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-20: Fiamme di prova - Metodi di prova con fiamma da 500 W EN 60695-11-20:2015/AC:2016 |
15 giugno 2018 |
29. | EN 61010-2-061:2015 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-061: Prescrizioni particolari per spettrometri atomici da laboratorio con atomizzazione e ionizzazione termica |
14 settembre 2018 |
30. | EN 61010-2-091:2012 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e utilizzo in laboratorio - parte 2-091: Prescrizioni particolari per sistemi a raggi X in contenitore EN 61010-2-091:2012/AC:2013 |
15 giugno 2018 |
31. | EN 61230:2008 Lavori sotto tensione - Dispositivi portatili di messa a terra o di messa a terra e in cortocircuito |
14 settembre 2018 |
32. | EN 61557-8:2015 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 8: Dispositivi di controllo dell'isolamento nei sistemi IT |
15 giugno 2018 |
33. | EN 61557-15:2014 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 15: Prescrizioni di sicurezza funzionale per dispositivi di controllo di isolamento e per apparecchi per la localizzazione di guasti di isolamento nei sistemi IT |
15 giugno 2018 |
34. | EN 61557-16:2015 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 16: Apparecchi per provare l'efficacia delle misure di protezione degli apparecchi elettrici e/o degli apparecchi elettrici medicali |
15 giugno 2018 |
35. | EN 62026-7:2013 Apparecchiature a bassa tensione - Interfacce tra apparecchi e dispositivi di controllo (CDI) - parte 7: CompoNet |
14 settembre 2018 |
36. | EN 60664-3:2003 Coordinamento dell'isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa tensione - parte 3: Utilizzo del rivestimento, dell'incapsulamento o dello stampaggio per la protezione contro l'inquinamento EN 60664-3:2003/A1:2010 |
15 giugno 2018 |
37. | EN 60664-1:2007 Coordinamento dell'isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa tensione - parte 1: Principi, prescrizioni e prove |
14 settembre 2018 |
38. | EN ISO 11252:2013 Laser e sistemi laser - Dispositivi laser - Requisiti minimi per la documentazione (ISO 11252:2013) |
15 giugno 2018. |
.
»
ALLEGATO IV
«ALLEGATO IC
N. | Riferimento della norma | Dal | Al |
1. | EN 61010-2-081:2015 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-081: Prescrizioni particolari per apparecchi automatici e semi-automatici da laboratorio per analisi ed altri usi |
15 giugno 2018 | 22 dicembre 2022 |
2. | EN 60335-2-3:2016 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-3: Norme particolari per ferri da stiro elettrici |
14 settembre 2018 | 22 dicembre 2022. |
.
»
ALLEGATO V
L'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è così modificato:
1) la riga n. 64 è sostituita dalla seguente:
N. | Riferimento della norma | Data di ritiro |
«64. | EN 50178:1997 Apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza |
22 dicembre 2021»; |
.
2) sono aggiunte le righe seguenti:
N. | Riferimento della norma | Data di ritiro |
«72. | EN 61010-2-010:2014 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-010: Prescrizioni particolari per apparecchi da laboratorio per il riscaldamento di materiali |
22 dicembre 2022 |
73. | EN 61293:1994 Marcatura delle apparecchiature elettriche con riferimento ai valori nominali relativi alla alimentazione elettrica - Prescrizioni di sicurezza |
22 dicembre 2022 |
74. | EN 60335-2-27:2013 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-27: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi |
22 dicembre 2022 |
75. | EN 60335-2-30:2009 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-30: Norme particolari per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali EN 60335-2-30:2009/A11:2012 EN 60335-2-30:2009/AC:2010 EN 60335-2-30:2009/AC:2014 |
22 dicembre 2022 |
76. | EN 60335-2-6:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-6: Norme particolari per cucine, fornelli, forni ed apparecchi similari per uso domestico |
22 dicembre 2022». |
.