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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1015 DELLA COMMISSIONE, 17 giugno 2021

G.U.U.E. 22 giugno 2021, n. L 222

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di refrigerazione, apparecchi per gelati e produttori di ghiaccio, apparecchi da laboratorio per il riscaldamento di materiali, apparecchi automatici e semi-automatici da laboratorio per analisi ed altri usi, apparecchiature elettriche con i valori nominali relativi all'alimentazione elettrica, apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi, apparecchi elettrici di riscaldamento per locali, ferri da stiro, cucine, fornelli, forni ed apparecchi similari, apparecchi elettrici a vapore per tessuti, dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando, coperte, termofori, abbigliamento ed apparecchi riscaldanti flessibili similari e altro materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 17 giugno 2021

Entrata in vigore il: 22 giugno 2021

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1) Conformemente all'articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il materiale elettrico conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all'articolo 3 di tale direttiva ed enunciati nell'allegato I della stessa.

2) Con il mandato M/511, dell'8 novembre 2012, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) la stesura del primo elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché la redazione, la revisione e il completamento delle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE. Gli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell'allegato I di tale direttiva, non hanno subito modifiche dal momento in cui è stata inoltrata la richiesta a CEN, a Cenelec e a ETSI.

3) Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno elaborato una norma armonizzata e le relative modifiche, EN 60335-2-24:2010, EN 60335-2-24:2010/A1:2019, EN 60335-2-24:2010/A2:2019 e EN 60335-2-24:2010/A11:2020, per apparecchi di refrigerazione, apparecchi per gelati e produttori di ghiaccio.

4) Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno rivisto le norme armonizzate EN 61010-2-010:2014 e EN 61293:1994, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2018/C 326/02 della Commissione (3). Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate EN IEC 61010-2-010:2020 per gli apparecchi da laboratorio per il riscaldamento di materiali e EN IEC 61293:2020 per le apparecchiature elettriche con i valori nominali relativi all'alimentazione elettrica.

5) Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno modificato le norme armonizzate EN 60335-2-17:2013 per coperte, termofori, abbigliamento ed apparecchi riscaldanti flessibili similari e EN 60335-2-85:2003 per gli apparecchi elettrici a vapore per tessuti, i cui riferimenti sono inseriti nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione (4). Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate modificative EN 60335-2-17:2013/A1:2020 e EN 60335-2-85:2003/A2:2020. CEN e Cenelec hanno inoltre modificato le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2018/C 326/02: EN 60335-2-27:2013 per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi; EN 60335-2-30:2009 per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali; e EN 60335-2-6:2015 per cucine, fornelli, forni ed apparecchi similari. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate modificative seguenti: EN 60335-2-27:2013/A1:2020 e EN 60335-2-27:2013/A2:2020; EN 60335-2-30:2009/A12:2020 e EN 60335-2-30:2009/A1:2020; e EN 60335-2-6:2015/A11:2020 e EN 60335-2-6:2015/A1:2020.

6) Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno inoltre rivisto la norma armonizzata EN 61010-2-081:2015 per gli apparecchi automatici e semi-automatici da laboratorio per analisi ed altri usi e hanno modificato la norma armonizzata EN 60335-2-3:2016 per i ferri da stiro. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, della norma armonizzata EN 61010-2-081:2020 e della norma armonizzata modificativa EN 60335-2-3:2016/A1:2020.

7) Unitamente a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità al mandato M/511 delle norme armonizzate e delle relative modifiche.

8) Le norme armonizzate EN IEC 61010-2-010:2020, EN IEC 61010-2-081:2020, EN IEC 61293:2020, EN 60335-2-17:2013 (modificata dalla norma EN 60335-2-17:2013/A1:2020), EN 60335-2-27:2013 (modificata dalle norme EN 60335-2-27:2013/A1:2020 e EN 60335-2-27:2013/A2:2020), EN 60335-2-30:2009 (modificata dalle norme EN 60335-2-30:2009/A12:2020 e EN 60335-2-30:2009/A1:2020), EN 60335-2-3:2016 (modificata dalla norma EN 60335-2-3:2016/A1:2020), EN 60335-2-6:2015 (modificata dalle norme EN 60335-2-6:2015/A11:2020 e EN 60335-2-6:2015/A1:2020) e EN 60335-2-85:2003 (modificata dalla norma EN 60335-2-85:2003/A2:2020), come modificate o rettificate da qualsiasi altra norma i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, soddisfano gli obiettivi di sicurezza a cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE. E' pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, insieme ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative.

9) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/35/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere tali riferimenti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.

10) La tabella ZZA.1 della norma armonizzata EN 60335-2-24:2010 (modificata dalle norme EN 60335-2-24:2010/A1:2019, EN 60335-2-24:2010/A2:2019 e EN 60335-2-24:2010/A11:2020) fornisce una spiegazione del testo «an area exceeding 75 cm2» (una superficie superiore a 75 cm2), utilizzato nei punti 30.2 e 30.2.101. Al fine di garantire chiarezza e coerenza, il riferimento di tale norma, unitamente ai riferimenti delle norme modificative, dovrebbe essere pubblicato con limitazioni per quanto riguarda tale testo.

11) L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 stabilisce che i riferimenti delle norme armonizzate relative al materiale elettrico redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE sono elencati nell'allegato I di tale decisione. Al fine di garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE che sono pubblicati con limitazioni siano elencati nello stesso atto, è necessario modificare tale articolo e inserire un allegato distinto contenente i riferimenti di tali norme armonizzate.

12) CEN e Cenelec hanno inoltre redatto la rettifica EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05 che rettifica la norma armonizzata EN 60947-5-1:2017 per dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra, il cui riferimento è incluso nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956. Poiché la rettifica apporta correzioni tecniche a tale norma e al fine di garantire l'applicazione corretta e coerente delle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati, è opportuno includere il riferimento di tale norma armonizzata unitamente al riferimento della rettifica nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.

13) E' pertanto necessario ritirare i riferimenti delle seguenti norme armonizzate dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dato che tali riferimenti sono stati rivisti o modificati, come pure i riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: EN 61010-2-010:2014; EN 61293:1994; EN 60335-2-27:2013; EN 60335-2-30:2009; e EN 60335-2-6:2015.

14) Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' quindi opportuno includere tali riferimenti in detto allegato.

15) E' inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 60335-2-17:2013, EN 60335-2-85:2003 e EN 60947-5-1:2017, come pure i riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dato che sono stati modificati o rettificati. E' pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.

16) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme armonizzate EN IEC 61010-2-010:2020, EN IEC 61293:2020, EN 60335-2-17:2013 (modificata dalla norma EN 60335-2-17:2013/A1:2020), EN 60335-2-27:2013 (modificata dalle norme EN 60335-2-27:2013/A1:2020 e EN 60335-2-27:2013/A2:2020), EN 60335-2-30:2009 (modificata dalle norme EN 60335-2-30:2009/A12:2020 e EN 60335-2-30:2009/A1:2020), EN 60335-2-6:2015 (modificata dalle norme EN 60335-2-6:2015/A11:2020 e EN 60335-2-6:2015/A1:2020), EN 60335-2-85:2003 (modificata dalla norma EN 60335-2-85:2003/A2:2020) e EN 60947-5-1:2017 (modificata dalla norma EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05), come modificate o rettificate da qualsiasi altra norma i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 61010-2-010:2014, EN 61293:1994, EN 60335-2-27:2013, EN 60335-2-30:2009, EN 60335-2-6:2015, EN 60335-2-85:2003, EN 60335-2-17:2013 e EN 60947-5-1:2017, come pure dei riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

17) Il riferimento della norma armonizzata EN 61010-2-081:2015 è stato pubblicato per la prima volta con la comunicazione 2016/C 249/03 della Commissione (5), ma per errore è stato omesso dalla comunicazione 2018/C 209/04 della Commissione (6) e dalla comunicazione 2018/C 326/02. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma con effetto retroattivo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale pubblicazione dovrebbe mantenere i suoi effetti per un periodo che consenta ai fabbricanti di prepararsi all'applicazione della norma armonizzata EN IEC 61010-2-081:2020.

18) Il riferimento della norma armonizzata EN 60335-2-3:2016 è stato pubblicato per la prima volta con la comunicazione 2016/C 249/03, ma per errore è stato omesso dalla comunicazione 2018/C 326/02. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma con effetto retroattivo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale pubblicazione dovrebbe mantenere i suoi effetti per un periodo che consenta ai fabbricanti di prepararsi all'applicazione della norma armonizzata EN 60335-2-3:2016 (modificata dalla norma EN 60335-2-3:2016/A1:2020).

19) I riferimenti delle norme armonizzate EN 60664-1:2007, EN 60051-1:1998, EN 60127-3:1996, EN 60664-3:2003, EN 60695-10-3:2002, EN 60695-11-2:2014, EN 60695-11-5:2005, EN ISO 11252:2013, HD 597 S1:1992, EN 60664-4:2006, EN 60695-2-10:2013, EN 60695-2-11:2014, EN 60695-10-2:2014, EN 60695-11-3:2012, EN 60695-11-4:2011, EN 60695-11-10:2013, EN 60695-11-20:2015, EN 61010-2-091:2012, EN 61557-8:2015, EN 61557-15:2014 e EN 61557-16:2015 e i riferimenti delle relative modifiche o rettifiche sono stati pubblicati per la prima volta con la comunicazione 2016/C 249/03 della Commissione, ma per errore non sono stati inseriti nelle comunicazioni 2018/C 209/04 e 2018/C 326/02. I riferimenti delle norme armonizzate EN 50288-2-1:2013, EN 50288-2-2:2013, EN 50288-3-1:2013, EN 50288-3-2:2013, EN 50288-4-1:2013, EN 50288-4-2:2013, EN 50288-5-1:2013, EN 50288-5-2:2013, EN 50288-6-1:2013, EN 50288-6-2:2013, EN 50288-10-2:2015, EN 50288-11-2:2015, EN 62493:2010, EN 50288-1:2013, EN 61010-2-061:2015, EN 61230:2008 e EN 62026-7:2013 e i riferimenti delle relative modifiche o rettifiche sono stati pubblicati per la prima volta con la comunicazione 2016/C 249/03, ma per errore non sono stati inseriti nella comunicazione 2018/C 326/02. E' pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme con effetto retroattivo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

20) Con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1146 della Commissione (7), il riferimento della norma armonizzata EN 50178:1997 è stato inserito nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956, nel quale figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE ritirati dalla serie C, senza indicare la data del ritiro. E' pertanto necessario sostituire la voce pertinente dell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 con una nuova voce contenente un riferimento della norma EN 50178:1997 e la data del ritiro. Dato che la norma EN 50178:1997 è stata rivista con la norma EN 62477-1:2012 e la relativa modifica EN 62477-1:2012/A11:2014, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con la comunicazione 2018/C 326/02, è necessario concedere ai fabbricanti un ulteriore periodo di tempo per prepararsi all'applicazione della norma armonizzata EN 62477-1:2012 e della relativa modifica. Il ritiro della norma EN 50178:1997 dovrebbe pertanto essere rinviato.

21) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.

22) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione, a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Occorre pubblicare diversi riferimenti delle norme armonizzate con effetto retroattivo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 316 del 14.11.2012.

(2)

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014).

(3)

Comunicazione 2018/C 326/02 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU C 326 del 14.9.2018).

(4)

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione, del 26 novembre 2019, relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306 del 27.11.2019).

(5)

Comunicazione 2016/C 249/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU C 249 dell'8.7.2016).

(6)

Comunicazione 2018/C 209/04 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU C 209 del 15.6.2018).

(7)

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1146 della Commissione, del 31 luglio 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinati apparecchi elettrici di uso domestico, i protettori termici, le apparecchiature e gli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi, gli interruttori automatici, lo spegnimento dell'arco e la saldatura ad arco, i connettori da installazione destinati ad una connessione permanente in installazione fissa, i trasformatori, i reattori, le unità di alimentazione e loro combinazioni, il sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici, le installazioni elettriche e le fascette di cablaggio, i dispositivi per circuiti di comando, gli elementi di manovra, l'illuminazione di emergenza, i circuiti elettronici usati con gli apparecchi di illuminazione e le lampade a scarica (GU L 250 del 3.8.2020).

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è così modificata:

1) all'articolo 1 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«Il riferimento della norma armonizzata EN 60335-2-24:2010 redatta a sostegno della direttiva 2014/35/UE, riportato nell'allegato IA della presente decisione, è pubblicato con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I riferimenti delle norme armonizzate relative al materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE, elencati nell'allegato IB della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tali riferimenti si considerano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dalle date indicate nel suddetto allegato.

I riferimenti delle norme armonizzate relative al materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE, elencati nell'allegato IC della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tali riferimenti si considerano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per i periodi indicati nel suddetto allegato.»;

2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;

3) è inserito l'allegato IA di cui all'allegato II della presente decisione;

4) è inserito l'allegato IB di cui all'allegato III della presente decisione;

5) è inserito l'allegato IC di cui all'allegato IV della presente decisione;

6) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato V della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 1) dell'allegato I si applica a decorrere dal 22 dicembre 2022.

Il punto 3) dell'allegato I si applica a decorrere dal 22 dicembre 2021.

Il punto 5) dell'allegato I si applica a decorrere dal 22 dicembre 2022.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è così modificato:

1) la riga n. 11 è soppressa;

2) è inserita la riga n. 11a seguente:

«11a. 

EN 60335-2-85:2003

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-85: Norme particolari per gli apparecchi elettrici a vapore per tessuti

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

EN 60335-2-85:2003/A11:2018

EN 60335-2-85:2003/A2:2020»;

.

3) la riga n. 18 è soppressa;

4) è inserita la riga n. 18a seguente:

«18a.

EN 60947-5-1:2017

Apparecchiature a bassa tensione - parte 5-1: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando

EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05»;

.

5) la riga n. 33 è soppressa;

6) è inserita la riga n. 33a seguente:

«33a.

EN 60335-2-17:2013

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-17: Norme particolari per coperte, termofori, abbigliamento ed apparecchi riscaldanti flessibili similari

EN 60335-2-17:2013/A11:2019

EN 60335-2-17:2013/A1:2020»;

.

7) sono aggiunte le righe seguenti:

N. Riferimento della norma
«73.

EN IEC 61010-2-010:2020

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-010: Prescrizioni particolari per apparecchi da laboratorio per il riscaldamento di materiali

74.

EN IEC 61010-2-081:2020

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-081: Prescrizioni particolari per apparecchi automatici e semi-automatici da laboratorio per analisi ed altri usi

75.

EN IEC 61293:2020

Marcatura delle apparecchiature elettriche con i valori nominali relativi all'alimentazione elettrica - Requisiti di sicurezza

76.

EN 60335-2-27:2013

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-27: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi

EN 60335-2-27:2013/A1:2020

EN 60335-2-27:2013/A2:2020

77.

EN 60335-2-3:2016

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-3: Norme particolari per ferri da stiro

EN 60335-2-3:2016/A1:2020

78.

EN 60335-2-30:2009

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-30: Norme particolari per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

EN 60335-2-30:2009/AC:2014

EN 60335-2-30:2009/A1:2020

EN 60335-2-30:2009/A12:2020

79.

EN 60335-2-6:2015

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-6: Norme particolari per cucine, fornelli, forni ed apparecchi similari

EN 60335-2-6:2015/A11:2020

EN 60335-2-6:2015/A1:2020».

.

ALLEGATO II

«ALLEGATO IA

Riferimento della norma

EN 60335-2-24:2010

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-24: Norme particolari per apparecchi di refrigerazione, apparecchi per gelati e produttori di ghiaccio

EN 60335-2-24:2010/A1:2019

EN 60335-2-24:2010/A2:2019

EN 60335-2-24:2010/A11:2020

Avvertenza: ai fini della presunzione di conformità ai corrispondenti obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell'allegato I di tale direttiva:

a) al punto 30.2, il testo «an area exceeding 75 cm2» (una superficie superiore a 75 cm2) va inteso come una superficie totale superiore a 75 cm2 (75 cm2 è da considerarsi come la somma di tutti i fori nella parte posteriore di un apparecchio);

b) al punto 30.2.101, il testo «an area not exceeding 75 cm2» (una superficie non superiore a 75 cm2) va inteso come una superficie totale non superiore a 75 cm2 (75 cm2 è da considerarsi come la somma di tutti i fori nella parte posteriore di un apparecchio)..

.

»

ALLEGATO III

«ALLEGATO 1B

N. Riferimento della norma Dal
1.

HD 597 S1:1992

Condensatori di accoppiamento e divisori capacitivi

HD 597 S1:1992/AC:1992

15 giugno 2018
2.

EN 50288-1:2013

Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 1: Specifica generica

14 settembre 2018
3.

EN 50288-2-1:2013

Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 2-1: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 100 MHz - Cavi per dorsali per edificio e cablaggio orizzontale

14 settembre 2018
4.

EN 50288-2-2:2013

Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 2-2: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 100 MHz - Cavi per area di lavoro e cordoni di collegamento

14 settembre 2018
5.

EN 50288-3-1:2013

Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 3-1: Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 100 MHz - Cavi per cablaggio di piano e per dorsale di edificio

14 settembre 2018
6.

EN 50288-3-2:2013

Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 3-2: Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 100 MHz - Cavi per area di lavoro e per cordoni di collegamento

14 settembre 2018
7. 

EN 50288-4-1:2013

Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 4-1: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 600 MHz - Cavi per cablaggio piano e per dorsale di edificio

14 settembre 2018
8.

EN 50288-4-2:2013

 Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 4-2: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 600 MHz - Cavi per area di lavoro e cordoni di collegamento

14 settembre 2018
9.

EN 50288-5-1:2013

Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 5-1: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 250 MHz - Cavi per cablaggio di piano e per dorsale di edificio

14 settembre 2018
10.

EN 50288-5-2:2013

Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 5-2: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 250 MHz - Cavi per area di lavoro e per cordoni di collegamento

14 settembre 2018
11.

EN 50288-6-1:2013

Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 6-1: Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 250 MHz - Cavi per cablaggio di piano e per dorsale di edificio

14 settembre 2018
12.

EN 50288-6-2:2013

Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 6-2: Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 250 MHz - Cavi per area di lavoro e per cordoni di collegamento

14 settembre 2018
13.

EN 50288-10-2:2015

Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 10-2: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 500 MHz - Cavi per area di lavoro, per cordoni di collegamento e per centri dati

14 settembre 2018
14.

EN 50288-11-2:2015

Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico e digitale - parte 11-2: Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 500 MHz - Cavi per area di lavoro, per cordoni di collegamento e per centri dati

14 settembre 2018
15.

EN 60051-1:1998

Strumenti di misura elettrici indicatori analogici ad azione diretta e relativi accessori - parte 1: Definizioni e prescrizioni generali comuni a tutte le parti

15 giugno 2018
16.

EN 60127-3:1996

Fusibili miniatura - parte 3: Cartucce per fusibili sub-miniatura

EN 60127-3:1996/A2:2003

EN 60127-3:1996/AC:1996

15 giugno 2018
17.

EN 60664-1:2007

Coordinamento dell'isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa tensione - parte 1: Principi, prescrizioni e prove

15 giugno 2018
18.

EN 60664-4:2006

Coordinamento dell'isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa tensione - parte 4: Considerazioni sulle sollecitazioni di tensione ad alta frequenza

EN 60664-4:2006/AC:2006

15 giugno 2018
19.

EN 60695-2-10:2013

Prove relative ai rischi di incendio - parte 2-10: Metodi di prova al filo incandescente - Apparecchiatura di prova al filo incandescente e procedura comune di prova

15 giugno 2018
20.

EN 60695-2-11:2014

Prove relative ai rischi di incendio - parte 2-11: Metodi di prova al filo incandescente - Metodi di prova dell'infiammabilità per prodotti finiti (IEC 60695-2-11:2014)

15 giugno 2018
21.

EN 60695-10-2:2014

Prove relative ai rischi di incendio - parte 10-2: Calore anormale - Prova di pressione della biglia

15 giugno 2018
22.

EN 60695-10-3:2002

Prove relative ai rischi di incendio - parte 10-3: Calore anormale - Prova di deformazione a seguito di rammollimento dovuto a riscaldamento

15 giugno 2018
23.

EN 60695-11-2:2014

Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-2: Fiamme di prova - Fiamma nominale premiscelata da 1 kW - Guida, disposizione per le prove di verifica e apparecchiatura

15 giugno 2018
24.

EN 60695-11-3:2012

Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-3: Fiamme di prova - Fiamme da 500 W - Apparecchiatura e relativi metodi di verifica

15 giugno 2018
25.

EN 60695-11-4:2011

Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-4: Fiamme di prova - Fiamme da 50 W - Apparecchiatura e relativi metodi di verifica

15 giugno 2018
26.

EN 60695-11-5:2005

Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-5: Fiamme di prova - Metodo di prova della fiamma con ago - Guida, disposizione per le prove di verifica e apparecchiatura

15 giugno 2018
27.

EN 60695-11-10:2013

Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-10: Fiamme di prova - Metodi di prova con fiamma verticale ed orizzontale da 50 W

EN 60695-11-10:2013/AC:2014

15 giugno 2018
28.

EN 60695-11-20:2015

Prove relative ai rischi di incendio - parte 11-20: Fiamme di prova - Metodi di prova con fiamma da 500 W

EN 60695-11-20:2015/AC:2016

15 giugno 2018
29.

EN 61010-2-061:2015

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-061: Prescrizioni particolari per spettrometri atomici da laboratorio con atomizzazione e ionizzazione termica

14 settembre 2018
30.

EN 61010-2-091:2012

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e utilizzo in laboratorio - parte 2-091: Prescrizioni particolari per sistemi a raggi X in contenitore

EN 61010-2-091:2012/AC:2013

15 giugno 2018
31.

EN 61230:2008

Lavori sotto tensione - Dispositivi portatili di messa a terra o di messa a terra e in cortocircuito

14 settembre 2018
32.

EN 61557-8:2015

Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 8: Dispositivi di controllo dell'isolamento nei sistemi IT

15 giugno 2018
33.

EN 61557-15:2014

Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 15: Prescrizioni di sicurezza funzionale per dispositivi di controllo di isolamento e per apparecchi per la localizzazione di guasti di isolamento nei sistemi IT

15 giugno 2018
34.

EN 61557-16:2015

Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 16: Apparecchi per provare l'efficacia delle misure di protezione degli apparecchi elettrici e/o degli apparecchi elettrici medicali

15 giugno 2018
35.

EN 62026-7:2013

Apparecchiature a bassa tensione - Interfacce tra apparecchi e dispositivi di controllo (CDI) - parte 7: CompoNet

14 settembre 2018
36.

EN 60664-3:2003

Coordinamento dell'isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa tensione - parte 3: Utilizzo del rivestimento, dell'incapsulamento o dello stampaggio per la protezione contro l'inquinamento

EN 60664-3:2003/A1:2010

15 giugno 2018
37.

EN 60664-1:2007

Coordinamento dell'isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa tensione - parte 1: Principi, prescrizioni e prove

14 settembre 2018
38.

EN ISO 11252:2013

Laser e sistemi laser - Dispositivi laser - Requisiti minimi per la documentazione (ISO 11252:2013)

15 giugno 2018.

.

»

ALLEGATO IV

«ALLEGATO IC

N. Riferimento della norma Dal Al
1.

EN 61010-2-081:2015

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-081: Prescrizioni particolari per apparecchi automatici e semi-automatici da laboratorio per analisi ed altri usi

15 giugno 2018 22 dicembre 2022
2.

EN 60335-2-3:2016

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-3: Norme particolari per ferri da stiro elettrici

14 settembre 2018 22 dicembre 2022.

.

»

ALLEGATO V

L'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è così modificato:

1) la riga n. 64 è sostituita dalla seguente:

N. Riferimento della norma Data di ritiro
«64.

EN 50178:1997

Apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza

22 dicembre 2021»;

.

2) sono aggiunte le righe seguenti:

N. Riferimento della norma Data di ritiro
«72.

EN 61010-2-010:2014

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 2-010: Prescrizioni particolari per apparecchi da laboratorio per il riscaldamento di materiali

22 dicembre 2022
73.

EN 61293:1994

Marcatura delle apparecchiature elettriche con riferimento ai valori nominali relativi alla alimentazione elettrica - Prescrizioni di sicurezza

22 dicembre 2022
74.

EN 60335-2-27:2013

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-27: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi

22 dicembre 2022
75.

EN 60335-2-30:2009

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-30: Norme particolari per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

EN 60335-2-30:2009/AC:2014

22 dicembre 2022
76.

EN 60335-2-6:2015

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-6: Norme particolari per cucine, fornelli, forni ed apparecchi similari per uso domestico

22 dicembre 2022».

.