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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1017 DELLA COMMISSIONE, 15 aprile 2021

G.U.U.E. 24 giugno 2021, n. L 224

Regolamento che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 25 giugno 2021

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 7,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri devono ridurre l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, del medesimo regolamento per un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del richiamato regolamento, il prodotto stimato della riduzione deve essere reso disponibile come sostegno supplementare per le misure nell'ambito dello sviluppo rurale.

2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione entro il 19 febbraio 2021 le rispettive decisioni sulla riduzione dell'importo dei pagamenti diretti e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2021. Nelle loro notifiche Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia hanno indicato una stima superiore a zero.

3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Lettonia e Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione la decisione di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell'esercizio 2022, una determinata percentuale dei rispettivi massimali nazionali annui per l'anno civile 2021.

4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Croazia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo e Slovacchia hanno comunicato alla Commissione la decisione di rendere disponibile, sotto forma di pagamenti diretti per l'anno civile 2021, un determinato importo della rispettiva dotazione FEASR per il 2022.

5) E' pertanto necessario adeguare gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 in modo che i massimali nazionali annui e i massimali netti annui per i pagamenti diretti rispecchino le decisioni adottate da Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia. E' inoltre necessario adeguare l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 in modo che la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale sia conforme a tali decisioni.

6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013.

7) Poiché le modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (UE) n. 1307/2013 incidono sulla sua applicazione per il 2021, in particolare per quanto riguarda la tempestiva fissazione dei massimali di bilancio applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che tali modifiche si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

GU L 347 del 20.12.2013.

Art. 1

L'allegato I del regolamento (UE) 1305/2013 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Art. 2

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Nell'allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. 1305/2013, la colonna del 2022 è sostituita dalla seguente:

  «2022
Belgio 82 800 894
Bulgaria 284 028 644
Cechia 267 027 708
Danimarca 136 972 060
Germania 1 387 301 738
Estonia 88 031 648
Irlanda 311 641 628
Grecia 651 537 600
Spagna 1 081 564 825
Francia 2 008 001 070
Croazia 276 679 401
Italia 1 355 921 375
Cipro 23 770 514
Lettonia 142 745 173
Lituania 195 495 162
Lussemburgo 11 626 644
Ungheria 384 539 149
Malta 19 334 497
Paesi Bassi 129 378 369
Austria 520 024 752
Polonia 1 004 725 539
Portogallo 455 640 620
Romania 967 049 892
Slovenia 110 170 192
Slovacchia 234 975 909
Finlandia 354 551 956
Svezia 211 889 741
Totale UE 27 12 697 426 700
Assistenza tecnica 30 272 220
Totale 12 727 698 920 »

.

ALLEGATO II

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono così modificati:

1) nell'allegato II la colonna dell'anno civile 2021 è sostituita dalla seguente:

Anno civile «2021
Belgio 494 926
Bulgaria 788 626
Cechia 848 107
Danimarca 802 001
Germania 4 620 753
Estonia 190 715
Irlanda 1 186 282
Grecia 1 797 077
Spagna 4 800 590
Francia 6 736 440
Croazia 364 968
Italia 3 628 529
Cipro 47 648
Lettonia 314 055
Lituania 569 965
Lussemburgo 33 432
Ungheria 1 305 715
Malta 5 244
Paesi Bassi 661 382
Austria 677 582
Polonia 3 360 049
Portogallo 680 873
Romania 1 891 805
Slovenia 131 530
Slovacchia 417 082
Finlandia 515 713
Svezia 685 676 »;

.

2) nell'allegato III la colonna dell'anno civile 2021 è sostituita dalla seguente:

Anno civile «2021
Belgio 494,9
Bulgaria 789,3
Cechia 847,1
Danimarca 801,3
Germania 4 620,8
Estonia 190,7
Irlanda 1 186,3
Grecia 1 981,1
Spagna 4 859,1
Francia 6 736,4
Croazia 365,0
Italia 3 622,5
Cipro 47,6
Lettonia 313,8
Lituania 570,0
Lussemburgo 33,4
Ungheria 1 275,5
Malta 5,2
Paesi Bassi 661,3
Austria 677,6
Polonia 3 345,3
Portogallo 681,0
Romania 1 891,8
Slovenia 131,5
Slovacchia 415,3
Finlandia 515,7
Svezia 685,7».

.