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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 luglio 2021

- Allegato al Comunicato Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella G.U.R.I. 27 luglio 2021, n. 178

Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazioni in favore dei progetti delle imprese italiane selezionati dall'impresa comune EuroHPC nell'ambito delle call emanate nel corso del 2020.

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

VISTO l'articolo 5 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede la possibilità per il Ministero di adottare le necessarie iniziative per favorire la partecipazione dei programmi o progetti predisposti dalle imprese alle linee di finanziamento aperte dalla Commissione europea e dalle altre istituzioni comunitarie in attuazione di programmi comunitari concernenti obiettivi di rilevante interesse per la competitività del Paese;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2020, n. 205, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati con risorse gestite a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione europea;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 maggio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 luglio 2021 n. 162, che destina euro 17.700.000,00 del Fondo Crescita Sostenibile a sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo, presentate ai sensi del decreto ministeriale 1° luglio 2020, selezionate dall'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni - EuroHPC nell'ambito delle call emanate nel corso del 2020;

VISTO l'articolo 3, del predetto decreto 6 maggio 2021, che prevede che i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e che con il medesimo decreto sono altresì definite le condizioni, i criteri di valutazione, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande di agevolazione, le modalità di concessione delle agevolazioni, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori-obiettivo di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalità di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo;

VISTO il regime di aiuto n. SA.58715, registrato in data 22 settembre 2020, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati con risorse gestite a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione europea;

CONSIDERATO che i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono unicamente quelli definiti all'articolo 3, comma 1, del predetto decreto 1° luglio 2020, e già selezionati dall'impresa comune EuroHPC nell'ambito delle call emanate nel corso del 2020;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "call 2020 EuroHPC": call denominate rispettivamente "EuroHPC-2020-01: Advanced pilots towards the European exascale supercomputers & Pilot on quantum simulator", con due topic distinti dalle lettere -a e -b, e "EuroHPC-2020-02: Framework Partnership Agreement in European low-power microprocessor technologies", alle quali hanno partecipato proponenti italiani. Tutte le informazioni inerenti la call 2020 EuroHPC sono pubblicate nel sito internet https://eurohpcju.europa.eu/previous-calls?year=2020;

b) "contratto di rete": il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

c) "decreto 1° luglio 2020": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2020, n. 205, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati con risorse gestite a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione europea;

d) "decreto 6 maggio 2021": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 luglio 2021, n. 162, recante la destinazione di ulteriori risorse del Fondo per la crescita sostenibile a valere sull'intervento di cui al decreto ministeriale 1° luglio 2020 per il sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo selezionati nelle call emanate nel corso del 2020 dall'impresa comune "EuroHPC"

e) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

f) "Organismo di ricerca": un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

g) "panel di esperti": esperti scientifici iscritti all'Albo degli esperti in innovazione tecnologica, istituito con decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153, e rinnovato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 2015, n. 282;

h) "PMI": le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del Regolamento GBER;

i) "regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

j) "ricerca industriale": la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

l) "sviluppo sperimentale": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Art. 2

Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazioni

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 2 del decreto 6 maggio 2021, i soggetti proponenti di cui all'articolo 3 del decreto 1° luglio 2020 i cui progetti di ricerca e sviluppo sono stati selezionati nell'ambito delle call 2020 EuroHPC, sono tenuti a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 2, la domanda di agevolazioni, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, unitamente alla documentazione elencata all'allegato n. 2.

2. La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata al comma 1, devono essere presentate in via esclusivamente telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata dgiai.div07@pec.mise.gov.it entro le ore 24:00 del giorno 8 settembre 2021, completa di tutta la documentazione richiesta pena l'irricevibilità.

3. Il soggetto che presenta domanda assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro, come previsto dalla legge n. 71/2013, art. 1, commi 591 e 592 per le istanze presentate per via telematica. L'annullamento della marca da bollo, in ottemperanza al disposto dell'articolo 12 del D.P.R. n. 642/72, deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell'apposita sezione del modulo di domanda. Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.

4. Ai fini dell'accesso alla riserva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto 6 maggio 2021, tutti i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere alla categoria delle PMI, fatti salvi gli eventuali Organismi di ricerca, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Art. 3

Istruttoria dei progetti selezionati nell'ambito della call 2020 EuroHPC

1. L'attività istruttoria delle domande di agevolazioni e della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 2, è svolta dal Ministero, anche tramite visite in loco ed ispezioni. Qualora nel corso di svolgimento di tale attività risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Ministero può, anche per conto del panel di esperti, una sola volta durante lo svolgimento di ciascuna delle fasi di cui al comma 2, lettere a) e b), richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a dieci giorni per la fase a) e venti giorni per la fase b). Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la domanda di agevolazioni viene valutata sulla base degli elementi disponibili.

2. L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;

b) valutazione istruttoria della domanda sulla base degli elementi di cui al comma 4.

3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera a), da completare nel termine di venti giorni dalla presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 1, il Ministero verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, riscontra la completezza di tutti i documenti di cui all'articolo 2, procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità, il rispetto dei vincoli relativi all'avvio e alla durata del progetto e ai parametri di costo. Con riguardo ai parametri di costo, il Ministero verifica i limiti di spesa ammissibile del progetto da realizzare nel territorio nazionale, che devono essere non inferiori a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) e non superiori ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), sulla base dei costi e delle spese ammissibili esposti in sede di domanda dal soggetto proponente. Per spese e costi ammissibili si intendono quelli rientranti nelle categorie previste dal decreto 6 maggio 2021 come determinati, a seguito dell'applicazione delle percentuali di imputazione, da parte del soggetto proponente in sede di domanda, senza considerare in questa fase la congruità e la pertinenza delle singole voci di costo o di spesa. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera a), è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui alla lettera b), dello stesso comma 2. In caso di conclusione negativa delle suddette attività, il Ministero procede a darne comunicazione al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

4. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera b), da completare nel termine di settanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 2, comma 2, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 1, il Ministero, avvalendosi eventualmente anche dell'ausilio del panel di esperti e tenuto conto delle valutazioni già effettuate dall'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni - EuroHPC, provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica del progetto esecutivo e della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 2, e valuta:

a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente, anche attraverso i principali indici di bilancio;

b) la pertinenza e congruità delle spese previste dal progetto di ricerca e sviluppo, ai fini della determinazione dell'importo complessivo ammissibile ed agevolabile di progetto fornendo il quadro complessivo dei costi ammissibili e l'importo delle agevolazioni concedibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto 6 maggio 2021;

c) l'impatto del progetto sul piano economico-finanziario, secondo i criteri e gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nella tabella riportata nell'allegato n. 7 e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilità ivi indicate;

d) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

5. Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 4, lettera b), il costo complessivo ammissibile del progetto risulti inferiore alla soglia minima di ammissibilità di 2.000.000,00 (duemilioni/00), a causa di una riduzione superiore al venti per cento delle spese e dei costi esposti nel progetto esecutivo, la domanda viene dichiarata non ammissibile.

6. Completate le attività di valutazione, il Ministero recepisce gli esiti istruttori complessivi di ammissibilità del progetto. In caso di esito positivo delle valutazioni istruttorie, il Ministero calcola, nel rispetto delle intensità massime di aiuto in equivalente sovvenzione lordo (ESL) indicate dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER, le agevolazioni spettanti sulla base del costo complessivo ritenuto ammissibile e provvedere a dare immediata comunicazione dell'esito positivo delle valutazioni istruttorie al soggetto proponente per i successivi adempimenti, richiedendo la presentazione della documentazione necessaria per l'adozione del decreto di concessione secondo quanto indicato all'articolo 5. In caso di esito negativo, il Ministero dà comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

7. Nel caso in cui le risorse finanziarie non consentano l'accoglimento integrale di tutti i progetti selezionati nell'ambito delle call 2020 EuroHPC presentati lo stesso giorno, i progetti stessi sono ammessi all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito. La graduatoria è formata dal Ministero in ordine decrescente in relazione al punteggio relativo all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo 4, utilizzando i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione relativa ai dati contabili, allegata alla domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6

8. In caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale il progetto con il minor costo presentato. Le domande sono ammesse solo se integralmente coperte dalle suddette disponibilità. A conclusione dell'attività istruttoria, qualora nel corso delle verifiche emergano dei dati utili alla formazione della graduatoria difformi rispetto a quelli dichiarati dal soggetto proponente, la graduatoria stessa, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, viene rideterminata sulla base dei dati risultanti dalla predetta attività istruttoria.

Art. 4

Criteri di valutazione

1. Nell'ambito delle attività istruttorie di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), la valutazione dei progetti di ricerca e sviluppo tramite l'attribuzione di punteggi avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) caratteristiche del soggetto proponente, valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) capacità tecnico-organizzativa: capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade, con particolare riferimento alla presenza di personale qualificato, di strutture interne dedicate all'attività di ricerca e sviluppo, alle tipologie e alla numerosità dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione e all'ammontare delle spese di ricerca e sviluppo sostenute nello stesso periodo;

2) qualità delle collaborazioni: da valutare sulla base delle collaborazioni con Organismi di ricerca, sia in qualità di co-proponenti che in qualità di fornitori di servizi di consulenza; la valutazione è svolta con particolare riferimento alle competenze e alle esperienze specifiche degli Organismi di ricerca rispetto alle tecnologie al cui sviluppo è finalizzato il progetto presentato, all'attinenza delle attività previste a carico degli Organismi di ricerca nell'ambito della ricerca industriale ovvero nell'ambito dello sviluppo sperimentale, nonché alla misura in cui le attività degli Organismi di ricerca risultano necessarie per l'effettiva realizzazione del progetto. Nel caso in cui l'Organismo di ricerca sia coinvolto come fornitore di servizi di consulenza sono considerate solo le collaborazioni con costi ammissibili di domanda almeno pari al dieci per cento del costo ammissibile di domanda del progetto;

3) solidità economico-finanziaria, da valutare, con riferimento agli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, sulla base dei seguenti indicatori:

i. copertura finanziaria delle immobilizzazioni: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra la somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo di ciascun rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto";

- il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del Passivo "Debiti";

- il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'Attivo "Immobilizzazioni";

ii. indipendenza finanziaria: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra i mezzi propri e il totale del passivo relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto";

- il valore relativo al Passivo è quello del totale del "Passivo";

iii. incidenza degli oneri finanziari sul fatturato: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra gli oneri finanziari e il fatturato relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:

- il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 "Interessi e altri oneri finanziari";

- il valore del fatturato è quello del totale della voce A "Valore della produzione";

iv. incidenza gestione caratteristica sul fatturato: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra il margine operativo lordo e il fatturato relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A "Valore della produzione" e le seguenti voci:

- Voce B.6 "Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";

- Voce B.7 "Costo della produzione per servizi";

- Voce B.8 "Costo della produzione per godimento di beni di terzi";

- Voce B.9 "Costo della produzione per il personale";

- Voce B.11 "Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";

- Voce B.14 "Costo della produzione per oneri diversi di gestione";

- il valore del fatturato è quello del totale della voce A "Valore della produzione";

b) qualità della proposta progettuale, valutata sulla base delle risultanze istruttorie acquisite dall'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni - EuroHPC e riguardante i seguenti elementi:

1) eccellenza: tale elemento è valutato con riferimento alla chiarezza e pertinenza degli obiettivi presentati. Viene valutata la solidità dell'idea proposta e il grado di credibilità della metodologia proposta per il raggiungimento dell'obiettivo finale. In particolare, viene posta particolare attenzione al potenziale delle applicazioni e alla misura di quanto le soluzioni proposte vadano oltre lo stato dell'arte attuale della tecnologia oggetto della Call 2020 EuroHPC;

2) qualità ed efficienza dei risultati attesi: tale elemento è valutato sulla base dell'appropriatezza delle strutture utilizzate e delle procedure riguardanti la gestione dei rischi e delle innovazioni introdotte dal progetto proposto;

c) impatto del progetto, valutata sulla base delle risultanze istruttorie acquisite dall'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni - EuroHPC e riguardante i seguenti elementi:

1) interesse industriale e potenzialità di sviluppo: tale elemento è valutato con riguardo all'interesse industriale all'esecuzione del progetto, con particolare riferimento alla capacità del progetto di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l'impresa opera ed alla capacità di raggiungere gli impatti previsti dai programmi di lavoro previsti dalle Call 2020 EuroHPC, ed eventuali impatti sostanziali non menzionati che rafforzerebbero la capacità di innovazione. Viene, inoltre, valutata la capacità di generare un miglioramento dell'impatto ambientale e sociale e di essere efficace nello sfruttamento e la disseminazione dei risultati del progetto.

2. Ai fini del calcolo degli indicatori relativi all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria" di cui al comma 1, i dati contabili e le informazioni per ciascun soggetto proponente, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono desunti dalla dichiarazione relativa ai dati contabili, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6, allegata alla domanda di agevolazione. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data ed ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni degli ultimi due esercizi i cui bilanci consolidati risultano approvati alla suddetta data. In tali ultimi casi, non è ammessa una soluzione che assuma i dati contabili e le informazioni del soggetto proponente per un esercizio e quelli del bilancio consolidato per l'altro esercizio.

3. In relazione a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), i soggetti competenti procedono ad attribuire un punteggio secondo quanto previsto nella tabella riportata nell'allegato n. 7, arrotondato all'intero inferiore, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a 5, ovvero all'intero superiore, qualora la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5.

4. I punteggi relativi ai criteri di cui al comma 1, lettera b) e lettera c) sono attribuiti tenuto conto delle risultanze istruttorie acquisite dall'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni - EuroHPC. Nel caso di progetti congiunti, il punteggio relativo al criterio di cui al comma 1, lettera a), è ricavato come media di quelli riferiti a ciascuno dei soggetti proponenti ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto. Nel caso di Organismi di ricerca, la valutazione delle "caratteristiche del soggetto proponente" di cui al comma 1, lettera a), viene effettuata limitatamente alla "capacità tecnico-organizzativa" di cui al numero 1, dello stesso comma 1, lettera a); pertanto, in presenza di tali soggetti co-proponenti, il punteggio relativo agli elementi di valutazione "qualità delle collaborazioni" e "solidità economico-finanziaria" di cui, rispettivamente, al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), è calcolato come media dei punteggi relativi ai soggetti proponenti diversi dagli Organismi di ricerca, ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto al netto dei costi sostenuti dagli Organismi di ricerca.

5. La verifica della condizione minima di ammissibilità istruttoria è positiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sia almeno pari, rispettivamente, a 20, 20 e 13;

b) il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 70 punti.

Art. 5

Adempimenti connessi alla concessione delle agevolazioni

1. Il soggetto proponente, ricevuta la comunicazione degli esiti positivi dell'attività istruttoria di cui all'articolo 3, comma 7, deve presentare, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, la seguente documentazione, qualora non già prodotta ed in corso di validità:

a) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

b) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione;

c) nel caso di progetti congiunti, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazioni.

2. Il Ministero, entro 30 giorni dalla presentazione da parte del soggetto proponente della documentazione di cui al comma 1, fatti salvi i termini previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni in merito al rilascio delle informazioni antimafia, procede all'adozione del decreto di concessione contenente l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto nonché le condizioni di revoca, e lo trasmette al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti. Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede, entro dieci giorni dalla ricezione del decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituire al Ministero il decreto debitamente sottoscritto per accettazione. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti. Nel caso in cui il soggetto interessato, al fine del rispetto del requisito di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto 1° luglio 2020, abbia utilizzato i dati contabili e le informazioni degli ultimi due bilanci consolidati dell'impresa controllante, il decreto di concessione è sottoscritto anche dal legale rappresentante della stessa impresa controllante a titolo di assunzione dell'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali interessi. In tale ultima ipotesi, l'indicazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere riferita anche al legale rappresentante dell'impresa controllante.

3. Il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila nel caso di progetti congiunti, è tenuto, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto 1° luglio 2020, ad avviare il progetto ed a comunicarne la relativa data al Ministero.

Art. 6

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal Ministero, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di cinque soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. Gli stati di avanzamento, ad eccezione di quanto previsto per la richiesta relativa alla prima erogazione e all'ultimo stato di avanzamento, rispettivamente, al comma 4, e al comma 6, devono essere relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.

2. Il semestre in relazione al quale può essere effettuata la rendicontazione della singola spesa o del singolo costo viene individuato con riferimento alla data in cui la spesa o il costo è sostenuto per cassa, ad eccezione di quanto previsto al comma 6.

3. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel periodo temporale di cui al comma 1, consistente in fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente ad eccezione di quanto previsto per le spese generali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto 1° luglio 2020. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

4. La prima erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), del decreto 1° luglio 2020, entro diciotto mesi dalla data del decreto di concessione e può riguardare, indipendentemente dalla cadenza semestrale, anche il periodo temporale che va dall'avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione. L'eventuale richiesta di erogazione per anticipazione di cui al comma 5, non è considerata utile ai fini del rispetto del predetto termine ultimo di diciotto mesi dalla data del decreto di concessione previsto per la presentazione della prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento.

5. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del trenta per cento del totale delle agevolazioni concesse, in favore di imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa che deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare.

6. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al Ministero, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, la relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 18 concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. Tale richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento può riguardare un periodo temporale diverso da un semestre e deve essere presentata entro il predetto limite, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera h), del decreto 1° luglio 2020. Il pagamento delle spese o dei costi sostenuti nell'ultimo stato di avanzamento può essere effettuato anche nei 3 mesi successivi alla data di ultimazione del progetto, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione.

7. L'ammontare complessivo delle erogazioni, effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo di anticipazione, non può superare il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall'anticipazione, viene erogato a saldo, secondo quanto disposto al comma 9 del presente articolo.

8. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a seguire le modalità di rendicontazione delle spese e dei costi indicate nell'allegato n. 8. Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione devono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 9, mentre quelle delle agevolazioni per stato di avanzamento devono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 10, ovvero, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, secondo lo schema di cui all'allegato n. 11. Le richieste di erogazione devono essere presentate, unitamente alla documentazione di cui all'allegato n. 12, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura resa disponibile nella sezione del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).

9. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro sessanta giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che è disposta entro sei mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa, al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 7, comma 3, e degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l'adozione del decreto di concessione definitivo di cui all'articolo 7, comma 5.

10. Entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Ministero provvede a:

a) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal presente articolo;

b) verificare la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati;

c) verificare il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto 1° luglio 2020;

d) verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;

e) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

f) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

g) verificare il rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'erogabilità delle risorse pubbliche;

h) calcolare le agevolazioni spettanti;

l) effettuare una verifica tecnica intermedia ed una verifica finale secondo quanto previsto all'articolo 7;

m) in caso di esito positivo delle verifiche, acquisite anche le risultanze della valutazione del panel di esperti, erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente articolo.

11. Nel medesimo termine di cui al comma 10, il panel di esperti in relazione agli aspetti tecnicoscientifico provvede a:

a) verificare il corretto andamento delle attività nonché l'avanzamento del progetto, dall'esame della documentazione tecnica prevista a corredo della richiesta e sulla base del rapporto tecnico presentato dal soggetto beneficiario;

b) verificare il permanere delle condizioni di ammissibilità accertate per gli aspetti di valutazione e verifica tecnico-scientifica;

c) verificare la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati;

d) effettuare una verifica tecnica intermedia ed una verifica finale secondo quanto previsto all'articolo 7.

12. Qualora nel corso di svolgimento delle verifiche istruttorie propedeutiche all'erogazione di cui ai comma 10, e 11, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Ministero può, anche per conto del panel di esperti, richiederli al soggetto beneficiario mediante una comunicazione scritta, una sola volta durante lo svolgimento delle verifiche di cui ai commi 10, e 11, con un termine non prorogabile per la presentazione degli elementi richiesti non superiore 20 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la richiesta di erogazioni è valutata sulla base degli elementi disponibili con lo stralcio delle spese non adeguatamente rendicontate.

Art. 7

Verifica intermedia e verifica finale

1. Indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori, il Ministero con la partecipazione del panel di esperti effettua una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo, a metà del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto 1° luglio 2020. Tale verifica è indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo, lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo il Ministero procede con la revoca delle agevolazioni.

2. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica intermedia di cui al comma 1, con un adeguato supporto da parte del soggetto beneficiario ed in termini coerenti con la predetta disposizione, il soggetto beneficiario stesso può trasmettere, prima della data prevista di svolgimento della verifica, una relazione sullo stato di attuazione del progetto. Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati nello schema di cui all'allegato n. 19, registrati nel mese precedente a quello della data prevista per le verifica intermedia e deve essere presentato attraverso la procedura la procedura resa disponibile nella sezione del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).

3. Il Ministero con la partecipazione del panel di esperti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell'erogazione corrispondente, effettua una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il Ministero con la partecipazione del panel di esperti, redige una relazione tecnica che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.

4. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica finale di cui al comma 3, il soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate. In particolare, in aggiunta a quella già prodotta negli stati di avanzamento lavori intermedi, il soggetto beneficiario deve rendere disponibile l'ulteriore documentazione relativa al personale (libro unico del lavoro, buste paga, registro presenze aziendale, documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro giornale riportanti le opportune annotazioni), insieme alle evidenze contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il soggetto beneficiario è tenuto comunque a rendere disponibile ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni approfondimenti. Il soggetto beneficiario deve, inoltre, rendere disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare l'effettiva realizzazione delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

5. Il Ministero, ai fini dell'adozione del decreto di concessione definitivo delle agevolazioni e dell'erogazione del saldo delle agevolazioni spettanti, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212.

Art. 8

Indicatori di impatto, valori-obiettivo e monitoraggio

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013, gli impatti attesi dell'intervento agevolativo sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati nella tabella riportata nell'allegato n. 20.

2. Gli indicatori e i relativi valori-obiettivo di cui al comma 1 possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.

3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere, utilizzando la procedura resa disponibile nella sezione del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:

a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, ed ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell'efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

b) dati inerenti al personale qualificato, ossia il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell'impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell'allegato n. 2 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83 [N.d.R. recte: decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83], convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore dei progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati con risorse comunitarie - call 2020 EuroHPC" del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).

Art. 10

Disposizioni finali

1. In ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180, nell'allegato n. 21 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto 6 maggio 2021 e dal presente provvedimento.

2. Il Ministero può avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, in qualità di società in house dello stesso Ministero, per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e dei controlli di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 1° luglio 2020, come meglio definiti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, e del panel di esperti per lo svolgimento delle adempimenti di natura di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto 1° luglio 2020, come meglio definiti dagli articoli 4, 5, 6 e 7.

3. Ai sensi dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa istituita con il presente provvedimento.

Roma, 19 luglio 2021

Il Direttore Generale

GIUSEPPE BRONZINO