
LEGGE REGIONALE 21 luglio 2021, n. 18
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 G.U.R.S. 30 luglio 2021, n. 33
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 16/2022)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24
(modificato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 13/2022, nel testo modificato e integrato dall'art. 20, comma 1, lett. p), della L.R. 16/2022)
1. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24 è abrogata.
2. All'articolo 6 della legge regionale n. 24/2020 è aggiunto il seguente comma:
"9 bis. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell'originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione il subingresso nell'attività di altro soggetto, previa acquisizione di licenza da parte del subentrante, ai sensi della normativa statale vigente.".
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 21 luglio 2021.
MUSUMECI
Assessore regionale per la salute RAZZA