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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2021

G.U.R.I. 31 luglio 2021, n. 182

Istituzione della Cabina di regia per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016.

Testo con annotazioni alla data 24 settembre 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni, ed in particolare, l'art. 12-bis, concernente l'istituzione del Dipartimento «Casa Italia»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020, con cui l'avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, ed in particolare l'art. 9-duodetricies, il quale prevede, al comma 1, che il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 «può destinare una quota fino a 50 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'art. 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonchè l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese»;

Visto il successivo comma 2 del citato art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 2019, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, «è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime»;

Ritenuto di procedere all'istituzione della Cabina di regia ai sensi del citato art. 9-duodetricies, comma 2, del decreto-legge n. 123 del 2019, composta da nove membri, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatasi a far data dal 24 agosto 2016, dalla Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura e dalla Conferenza unificata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

Istituzione e compiti della Cabina di regia

1. Ai sensi dell'art. 9-duodetricies, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016.

2. La Cabina di regia di cui al comma 1 ha il compito di definire il programma di sviluppo di cui all'art. 9-duodetricies, comma 1, del citato decreto-legge n. 123 del 2019, volto ad assicurare, nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonchè l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini, da realizzare mediante:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali;

e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;

f) interventi e servizi di rete e di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese.

3. Il programma di sviluppo individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

4. La Cabina di regia di cui al presente articolo provvede all'elaborazione del programma di sviluppo di cui al comma 2, anche avvalendosi del contributo di enti di ricerca, università nonchè delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

Art. 2

Composizione

1. La Cabina di regia di cui all'art. 1 è composta da: (1)

a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatasi a far data dal 24 agosto 2016;

c) un rappresentante della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

d) un rappresentante del Ministro dello sviluppo economico;

e) un rappresentante del Ministro della transizione ecologica;

f) un rappresentante del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

g) un rappresentante del Ministro del turismo;

h) un rappresentante del Ministro della cultura;

i) un rappresentante della Conferenza unificata;

2. In caso di assenza o impedimento, ciascun componente indica un suo delegato.

(1)

Per l'integrazione alla composizione della Cabina di regia, di cui al comma annotato, si rimanda al D.P.C.M. 24 settembre 2021.

Art. 3

Modalità di funzionamento

1. Le riunioni della Cabina di regia sono convocate dal Presidente, specificando l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. All'esito delle riunioni della Cabina di regia viene redatto apposito verbale. Tale verbale è approvato nel corso della riunione successiva.

3. Su invito del Presidente, in relazione ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina di regia i rappresentanti del sistema degli enti territoriali nonchè i rappresentanti delle associazioni di categoria.

4. Sono invitati permanenti alle riunioni di cui al comma 1 fino a tre rappresentanti scelti, dal Presidente della Cabina di regia, anche tra membri della società civile provenienti dalle aree territoriali.

5. La Cabina di regia, all'atto del suo insediamento, definisce le ulteriori modalità del proprio funzionamento.

6. Ciascun componente della Cabina di regia si impegna a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, nell'ambito delle riunioni della Cabina di regia.

Art. 4

Sede

1. La Cabina di regia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In relazione a specifici temi da trattare possono essere convocate riunioni di lavoro presso altre sedi.

Art. 5

Funzioni di segreteria e di supporto

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia svolge funzioni di segreteria ed assicura il necessario supporto tecnico.

2. Per la disponibilità di informazioni e dati utili alle proprie valutazioni la Cabina di regia può richiedere la collaborazione della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 6

Oneri

1. Ai componenti, o ai rispettivi delegati, della Cabina di regia non è riconosciuto alcun compenso.

2. Eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza dei componenti o loro delegati nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2021

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Sottosegretario di Stato

GAROFOLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2021

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 1905