
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1079 DELLA COMMISSIONE, 24 giugno 2021
G.U.U.E. 2 luglio 2021, n. L 234
Regolamento recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 22 luglio 2021
Applicabile dal: 28 giugno 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4, paragrafo 12, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Ai fini di una corretta attuazione del regolamento (UE) 2019/880, è necessario stabilire norme specifiche per l'istituzione di un sistema di licenze di importazione per talune categorie di beni culturali elencate nell'allegato, parte B, di detto regolamento.
2) E' inoltre necessario stabilire norme relative a un sistema per le dichiarazioni dell'importatore per le categorie elencate nell'allegato, parte C, del regolamento (UE) 2019/880.
3) Occorre altresì stabilire norme relative alle esenzioni dall'obbligo di ottenere una licenza di importazione o di presentare una dichiarazione dell'importatore a determinate condizioni.
4) I beni culturali a rischio di imminente distruzione o perdita in un paese terzo dovrebbero essere custoditi in depositi appositamente adibiti nell'Unione, affinché ne sia garantita la protezione e il mantenimento in buone condizioni finché la situazione non ne consenta una restituzione sicura al paese terzo. Per garantire che i beni depositati in custodia nell'Unione non siano dirottati all'interno del territorio e immessi sul mercato, è opportuno che la supervisione o la gestione dei depositi sia affidata ad enti pubblici che provvedano alla supervisione diretta e continua dei beni culturali.
5) I beni culturali in custodia presso un deposito di uno Stato membro dovrebbero essere sottoposti a regimi doganali adeguati che ne garantiscano il ricovero per un periodo di tempo indeterminato; è inoltre opportuno prevedere disposizioni nel caso in cui la situazione di rischio nel paese terzo sia presumibilmente destinata a protrarsi oltre un orizzonte temporale prevedibile. Affinché il pubblico possa fruire di tali beni culturali temporaneamente presenti nel territorio dell'Unione, dovrebbe esserne autorizzata l'esposizione in spazi gestiti dallo stesso ente che gestisce il relativo deposito di custodia previo consenso del paese terzo e, se i beni sono stati vincolati ad un regime di deposito doganale, previa autorizzazione delle autorità doganali a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il trasferimento presso gli spazi espositivi dovrebbe essere consentito solo se è possibile garantire che i beni siano protetti e mantenuti in buone condizioni.
6) Il regime di esenzione dall'obbligo di ottenere una licenza di importazione o di presentare una dichiarazione dell'importatore alle autorità doganali in caso di ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici, di conservazione, di restauro, di esposizione, di digitalizzazione, di spettacolo, di ricerca condotta da istituti accademici o a fini di collaborazione tra musei o enti analoghi dovrebbe essere tale da garantire che i beni culturali siano utilizzati unicamente ai suddetti fini. Gli istituti e le istituzioni del settore pubblico sono considerati affidabili per quanto riguarda l'uso dei beni culturali importati temporaneamente; essi dovrebbero pertanto essere tenuti solamente a registrarsi nel sistema elettronico. Anche le istituzioni o gli istituti di diritto privato o di diritto sia pubblico che privato dovrebbero poter beneficiare dell'esenzione, a condizione che la registrazione nel sistema elettronico sia successivamente convalidata dall'autorità competente. L'esenzione dovrebbe inoltre essere applicata in modo tale da garantire che gli oggetti in regime di ammissione temporanea siano gli stessi che saranno riesportati al termine di tale regime e che le autorità doganali possano immediatamente e agevolmente individuare gli istituti beneficiari tramite il sistema elettronico centralizzato.
7) Per garantire la tracciabilità dei beni culturali in regime di ammissione temporanea esenti dall'obbligo di licenza di importazione o di dichiarazione dell'importatore a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2019/880, è opportuno stabilire norme relative alla descrizione di tali beni da inserire nel sistema elettronico di cui all'articolo 8 del medesimo regolamento.
8) Ai fini della corretta applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/880 e al fine di garantire un'attuazione uniforme ed evitare l'uso improprio dell'esenzione da parte di punti vendita permanenti quali case d'asta, negozi di antiquariato e gallerie, le fiere d'arte commerciali dovrebbero soddisfare determinate condizioni per quanto riguarda la loro durata, lo scopo e l'accessibilità al pubblico, nonché la pubblicità che ne viene fatta.
9) Per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/880 riguardanti le licenze di importazione, sono necessarie norme per la redazione, la presentazione e l'esame delle domande, nonché per il rilascio e la validità delle relative licenze mediante il sistema elettronico centralizzato.
10) Per impedire l'uso irregolare di una licenza di importazione che è stata revocata da un'autorità competente, è opportuno che si attivi, nel sistema elettronico per l'importazione di beni culturali di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/880, una segnalazione che richiami l'attenzione delle autorità doganali e delle autorità competenti degli altri Stati membri.
11) La lecita provenienza di un bene culturale che è stato precedentemente importato nell'Unione con una licenza di importazione è già stata esaminata dall'autorità competente di uno Stato membro. Ai fini della coerenza con tale valutazione e per agevolare il commercio, le nuove domande di reimportazione dello stesso bene culturale dovrebbero essere soggette a obblighi semplificati.
12) A norma del regolamento (UE) 2019/880, il termine di 90 giorni entro il quale un'autorità competente può decidere in merito a una domanda di licenza di importazione decorre dalla ricezione di una domanda completa. Per garantire pari condizioni e un trattamento adeguato delle domande di licenza, qualora si ritenga che per dimostrare la legalità dell'esportazione occorrono informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate dal richiedente nella domanda elettronica, il periodo di 90 giorni dovrebbe decorrere solo dal momento in cui il richiedente ha presentato le informazioni aggiuntive richieste inserendole nel sistema elettronico. Poiché incombe al richiedente l'onere di dimostrare la legalità dell'esportazione, se le informazioni aggiuntive richieste non sono state presentate all'autorità competente entro il termine stabilito, la domanda dovrebbe essere respinta in quanto incompleta.
13) Per impedire che beni culturali esportati illegalmente da un paese terzo siano introdotti nell'Unione, è opportuno che determinati documenti o informazioni che ne attestino l'esportazione legale da parte delle autorità del paese terzo, che identifichino adeguatamente il bene culturale e che impegnino la responsabilità dell'importatore siano sempre acclusi alle domande di licenza di importazione o che il dichiarante che presenta una dichiarazione dell'importatore ne sia in possesso, qualora le autorità doganali ne facciano richiesta.
14) Se il paese in cui il bene è stato creato o scoperto non disponeva di un sistema di certificazione al momento dell'esportazione, per poter dimostrare la lecita provenienza gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad accludere una serie di altri documenti di prova alla domanda di licenza di importazione o averli in loro possesso, qualora tali documenti siano richiesti dalle autorità doganali. In tal caso gli Stati membri dovrebbero esigere dall'operatore il maggior numero possibile di prove di vario tipo, tra cui la storia e la proprietà dell'oggetto, grazie alle quali se ne possano determinare l'autenticità e la proprietà.
15) Ai fini dell'uniformità delle dichiarazioni dell'importatore di cui al regolamento (UE) 2019/880, occorre prevedere norme che disciplinino la redazione della dichiarazione firmata nel sistema elettronico centralizzato e il contenuto della descrizione standardizzata del bene culturale.
16) Le autorità doganali sono tenute a eseguire controlli diversi da quelli casuali, basandosi principalmente su un'analisi del rischio. Per garantire che l'oggetto presentato alle autorità doganali sia lo stesso per il quale è stata ottenuta la licenza di importazione o è stata redatta la dichiarazione dell'importatore, le autorità doganali dovrebbero eseguire controlli applicando criteri di gestione del rischio conformemente agli articoli da 46 a 49 del regolamento (UE) n. 952/2013.
17) Il regolamento (UE) 2019/880 prevede che la Commissione istituisca un sistema elettronico centralizzato per gestire l'importazione di beni culturali da paesi terzi nel territorio doganale dell'Unione. E' opportuno prevedere modalità riguardanti il funzionamento, l'uso, l'accesso, le disposizioni di emergenza e la sicurezza di tale sistema e delle informazioni ivi conservate o scambiate.
18) Per garantire un livello adeguato di sicurezza dei mezzi elettronici di identificazione e di certificazione elettronica e per digitalizzare e armonizzare i processi, le licenze di importazione e le dichiarazioni dell'importatore dovrebbero rispettare le norme in materia di firme elettroniche, sigilli elettronici e validazione temporale elettronica nei loro diversi livelli di garanzia dell'identità stabiliti dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione (4).
19) L'accesso al contenuto delle licenze di importazione, alle relative domande, alle dichiarazioni dell'importatore e a qualsiasi informazione o documento giustificativo accluso dovrebbe essere riservato solo alle autorità degli Stati membri responsabili dell'attuazione del regolamento (UE) 2019/880, nonché ai richiedenti e ai dichiaranti stessi. Tuttavia, per agevolare il commercio, ad esempio in caso di trasferimento di proprietà di un bene culturale importato, dovrebbe essere consentito al titolare di una licenza di importazione o a chi redige inizialmente la dichiarazione dell'importatore di dare accesso a terzi alla propria licenza o dichiarazione.
20) Gli Stati membri possono limitare il numero degli uffici doganali autorizzati a espletare le formalità di importazione dei beni culturali. Affinché gli importatori sappiano quali sono gli uffici doganali preposti all'espletamento delle formalità di importazione, tale informazione dovrebbe essere messa a loro disposizione e regolarmente aggiornata nel sistema elettronico centralizzato.
21) Il regolamento (UE) 2019/880 dispone che l'articolo 3, paragrafi 2, 3, 4, 5, 7 e 8, l'articolo 4, paragrafi da 1 a 10, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 8, paragrafo 1, si applichino dalla data in cui il sistema elettronico di cui all'articolo 8 diviene operativo o al più tardi dal 28 giugno 2025. E' pertanto opportuno prorogare di conseguenza la data a decorrere dalla quale il presente regolamento dovrebbe applicarsi.
22) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e ha espresso un parere il 23 aprile 2021.
23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei beni culturali (6),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 151 del 7.6.2019.
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013).
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014).
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
Articolo 8 del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali (GU L 39 del 10.2.2009).
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «deposito»: un ricovero sicuro all'interno del territorio doganale dell'Unione, designato da uno Stato membro per la custodia di beni culturali di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica che, nel luogo in cui si trovano, sono esposti a un rischio serio e imminente di distruzione o perdita;
2) «paese terzo»: un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione quale definito all'articolo 1, paragrafo 11, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (1);
3) «paese interessato»: il paese terzo in cui è stato creato o scoperto il bene culturale da importare oppure l'ultimo paese in cui si è trovato il bene culturale per un periodo superiore a cinque anni per scopi diversi dall'uso temporaneo, dal transito, dalla riesportazione o dal trasbordo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/880;
4) «sistema ICG»: sistema elettronico per l'importazione di beni culturali di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/880;
5) «TRACES»: sistema di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
6) «firma elettronica»: una firma elettronica quale definita all'articolo 3, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 910/2014;
7) «sigillo elettronico avanzato»: un sigillo elettronico conforme alle specifiche tecniche stabilite con decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione;
8) «sigillo elettronico qualificato»: un sigillo elettronico qualificato quale definito all'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014;
9) «validazione temporale elettronica qualificata»: una validazione temporale elettronica quale definita all'articolo 3, punto 34, del regolamento (UE) n. 910/2014;
10) «codice EORI»: codice di registrazione e identificazione degli operatori economici quale definito all'articolo 1, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017).
Custodia
1. Gli Stati membri che importano beni culturali a fini di custodia istituiscono depositi appositamente adibiti al loro ricovero. Tali depositi sono specificamente attrezzati per ricevere beni culturali e garantirne la protezione e il mantenimento in buone condizioni. Le zone franche di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952/2013 non possono essere designate come depositi.
2. Lo Stato membro che istituisce un deposito incarica un'autorità pubblica di gestire o sorvegliarne la gestione e inserisce i recapiti di tale autorità nel sistema ICG. La Commissione rende tali informazioni consultabili su internet.
3. Gli Stati membri possono designare soltanto autorità statali, regionali o locali o organismi di diritto pubblico quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), come autorità pubbliche incaricate di gestire o sorvegliare la gestione di un deposito.
4. I beni culturali appartenenti alle categorie elencate nell'allegato, parti B e C, del regolamento (UE) 2019/880, di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica, possono essere temporaneamente collocati in un deposito nel territorio doganale dell'Unione affinché siano protetti dalla distruzione o dalla perdita in seguito a conflitti armati, catastrofi naturali o altre situazioni di emergenza che colpiscano il paese terzo in questione.
5. L'importazione di beni culturali per la finalità di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/880, è subordinata all'accettazione preliminare di una richiesta ufficiale di custodia presentata da un'autorità pubblica del paese terzo che possiede o detiene i beni culturali all'autorità pubblica dell'Unione designata per gestire o sorvegliare la gestione del deposito in cui i beni culturali devono essere collocati.
6. In mancanza di un accordo specifico tra le parti, le spese di deposito e di manutenzione dei beni culturali collocati in un deposito sono a carico dello Stato membro in cui quest'ultimo è situato.
7. Per quanto riguarda il regime doganale cui possono essere soggetti i beni culturali per la durata della loro custodia in un deposito appositamente adibito, si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'ente che gestisce il deposito dichiara i beni culturali vincolati a un regime di deposito doganale privato conformemente all'articolo 240 del regolamento (UE) n. 952/2013, a condizione che l'ente sia in possesso di un'autorizzazione per la gestione di un deposito doganale privato presso tale deposito di custodia;
b) in alternativa, l'ente che gestisce il deposito può dichiarare i beni culturali per l'immissione in libera pratica, in franchigia dai dazi all'importazione, conformemente agli articoli da 42 a 44 del regolamento (CE) 1186/2009 del Consiglio (2);
c) l'ente che gestisce il deposito può inizialmente vincolare i beni culturali al regime di ammissione temporanea. Qualora si scelga tale regime doganale, si adottano disposizioni affinché i beni siano successivamente vincolati a uno dei regimi di cui alla lettera a) o b), nel caso in cui il periodo massimo di ammissione temporanea previsto dall'articolo 251 del regolamento (UE) n. 952/2013 giunga a scadenza e non ne sia concessa la proroga e non sia ancora possibile una restituzione sicura dei beni al paese terzo.
8. I beni culturali possono essere temporaneamente rimossi dal deposito per essere esposti al pubblico, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il paese terzo dal quale sono stati importati i beni culturali ha espresso il suo consenso;
b) le autorità doganali hanno autorizzato la rimozione conformemente all'articolo 240, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013;
c) gli spazi adibiti all'esposizione offrono le condizioni adeguate per garantire la protezione, la conservazione e la manutenzione dei beni.
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014).
Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009).
Ammissione temporanea a fini formativi, scientifici o di ricerca
1. L'ammissione temporanea dei beni culturali a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/880, è consentita senza licenza di importazione o dichiarazione dell'importatore per i seguenti scopi:
a) l'uso esclusivo dei beni culturali da parte di istituti pubblici scientifici, scolastici o di formazione professionale per motivi di didattica, formazione professionale o ricerca scientifica e sotto la loro responsabilità;
b) il prestito temporaneo, da parte di musei e istituzioni analoghe di paesi terzi, di beni culturali appartenenti alle loro collezioni permanenti a un museo pubblico o a un'istituzione analoga all'interno del territorio doganale dell'Unione, così che questi ultimi possano esporre al pubblico tali beni culturali o utilizzarli in rappresentazioni artistiche;
c) la digitalizzazione, vale a dire la conservazione delle loro immagini o suoni in un formato idoneo alla trasmissione e al trattamento informatico, da parte di un istituto adeguatamente attrezzato per tali scopi e sotto la responsabilità e la supervisione di un museo pubblico o di un'istituzione analoga;
d) il restauro o la conservazione da parte di professionisti esperti sotto la responsabilità di un museo pubblico o di una istituzione pubblica analoga, a condizione che tali trattamenti o manipolazioni si limitino a quanto necessario per riparare i beni culturali, restaurarli o conservarli in buone condizioni.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'istituto o l'istituzione interessati offrono tutte le garanzie ritenute necessarie affinché il bene culturale sia restituito al paese terzo nelle medesime condizioni e possa essere descritto o contrassegnato in modo tale che non vi sia alcun dubbio, al momento dell'ammissione temporanea, che il bene importato sia lo stesso che sarà riesportato al termine del regime.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono concedere un'esenzione agli istituti o alle istituzioni privati o semiprivati nel loro territorio a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/880, per gli scopi specificati al paragrafo 1 del presente articolo, purché offrano le necessarie garanzie che il bene culturale sarà restituito in buone condizioni al paese terzo al termine del regime di ammissione temporanea.
4. Per beneficiare di un'esenzione ai sensi del paragrafo 1, gli istituti e le istituzioni pubblici e gli istituti o istituzioni privati o semiprivati autorizzati sono tenuti a registrarsi nel sistema ICG. Tali informazioni sono messe a disposizione delle autorità doganali dell'Unione tramite il sistema ICG.
Tracciabilità
I titolari di beni culturali esenti dagli obblighi documentali di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2019/880, forniscono una descrizione generale standardizzata dei beni nel sistema ICG prima di presentare la relativa dichiarazione doganale.
La descrizione generale è redatta secondo il dizionario dei dati di cui all'allegato I in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui devono essere importati i beni.
Ammissione temporanea di beni culturali messi in vendita in occasione di fiere d'arte commerciali
1. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/880, la fiera d'arte commerciale nella quale è prevista la presentazione dei beni deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) essere un evento commerciale di durata limitata, diverso da un'asta pubblica, in cui i beni culturali siano esposti ai fini di un'eventuale vendita;
b) essere accessibile al pubblico, senza obbligo di acquisto;
c) essere stata precedentemente pubblicizzata tramite mezzi di comunicazione elettronici o convenzionali di ampia divulgazione, quali giornali, periodici o cataloghi di mostre.
2. Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/880, un bene culturale è descritto o contrassegnato in modo che, al momento dell'ammissione temporanea, non vi sia alcun dubbio che il bene importato sia lo stesso che sarà riesportato o vincolato a un altro regime doganale di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/880 al termine del regime di ammissione temporanea.
3. Ai fini dell'articolo 251, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 952/2013, il periodo durante il quale i beni culturali possono rimanere vincolati al regime di ammissione temporanea è determinato dalle autorità doganali tenendo conto del tempo necessario per l'esposizione e per il rilascio di una licenza di importazione, nel caso in cui i beni siano destinati a rimanere nel territorio doganale dell'Unione una volta terminata la fiera d'arte commerciale.
4. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/880, la domanda di licenza di importazione è presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui il bene culturale è stato importato per la prima volta e vincolato al regime di ammissione temporanea.
Principi generali
1. La validità di una licenza di importazione decade in uno dei seguenti casi:
a) il bene culturale è immesso in libera pratica;
b) la licenza di importazione è stata usata solo per vincolare il bene a uno o più regimi doganali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/880, e il bene culturale è successivamente riesportato dal territorio doganale dell'Unione.
2. Per ciascun bene culturale è rilasciata una licenza di importazione distinta.
Tuttavia, se una spedizione è composta da diversi beni culturali l'autorità competente può stabilire se una determinata licenza di importazione riguarda uno o più beni culturali di tale spedizione.
3. Prima di rilasciare una licenza di importazione, l'autorità competente può esigere che i beni culturali da importare siano messi a sua disposizione per un'ispezione fisica presso l'ufficio doganale o altri locali posti sotto la sua giurisdizione in cui i beni sono custoditi provvisoriamente. A discrezione dell'autorità competente e se ritenuto necessario, l'ispezione fisica può essere effettuata a distanza in collegamento video.
4. Le spese connesse a una domanda di licenza di importazione sono a carico del richiedente.
5. L'autorità competente può revocare la licenza di importazione da essa rilasciata se non sono più soddisfatte le condizioni alle quali era stata rilasciata. La decisione amministrativa di revoca della licenza di importazione, accompagnata da una motivazione e da informazioni sulla procedura di ricorso, è comunicata al titolare della licenza di importazione tramite il sistema ICG. La revoca di una licenza di importazione dà luogo a una segnalazione nel sistema ICG che informa le autorità doganali e le autorità competenti degli altri Stati membri.
6. L'utilizzo di licenze di importazione lascia impregiudicati gli obblighi relativi alle formalità doganali di importazione o ai documenti connessi.
Coerenza delle licenze di importazione rilasciate
1. Il titolare di un bene culturale per il quale è stata rilasciata una licenza di importazione prima della sua esportazione o riesportazione dall'Unione può fare riferimento a tale licenza in qualsiasi domanda di importazione successiva.
2. Il richiedente dimostra che il bene culturale è stato esportato o riesportato dal territorio doganale dell'Unione e che il bene culturale per il quale è richiesta una licenza di importazione è lo stesso che è stato precedentemente autorizzato. L'autorità competente verifica se tali condizioni sono soddisfatte e rilascia una nuova licenza di importazione, sulla scorta degli elementi presenti nella precedente, a meno che, in base a nuove informazioni, non nutra ragionevoli dubbi riguardo alla legalità dell'esportazione del bene culturale dal paese interessato.
Elenco dei documenti giustificativi atti a dimostrare la lecita provenienza in una domanda di licenza di importazione
1. Il richiedente presenta all'autorità competente elementi atti a comprovare che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese interessato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese o presenta prove dell'assenza di tali disposizioni legislative e regolamentari al momento del trasferimento dei beni dal suo territorio. In particolare:
a) la domanda di licenza di importazione comprende una dichiarazione firmata con cui il richiedente si assume esplicitamente la responsabilità della veridicità di tutte le dichiarazioni contenute nella domanda e sostiene di aver agito con la dovuta diligenza al fine di garantire che il bene culturale che intende importare sia stato esportato legalmente dal paese interessato;
b) se le disposizioni legislative e regolamentari del paese interessato impongono l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per l'esportazione di beni culturali dal proprio territorio, il richiedente carica nel sistema ICG copie degli opportuni certificati di esportazione o licenze di esportazione rilasciati dall'autorità pubblica competente del paese interessato, attestanti che l'esportazione del bene culturale in questione è stata da essa debitamente autorizzata;
c) la domanda è corredata di fotografie a colori dell'oggetto su sfondo neutro, secondo le specifiche di cui all'allegato II;
d) tra gli altri tipi di documenti da esibire a corredo di una domanda di licenza di importazione possono figurare anche:
i) documentazione doganale comprovante i movimenti passati del bene culturale;
ii) fatture di vendita;
iii) documenti assicurativi;
iv) documenti di trasporto;
v) relazioni attestanti le condizioni del bene;
vi) titoli di proprietà, compresi testamenti per atto notarile o testamenti olografi dichiarati validi ai sensi della legislazione del paese in cui sono stati redatti;
vii) dichiarazioni giurate dell'esportatore, del venditore o di un terzo, rese in un paese terzo conformemente alle disposizioni legislative vigenti, che attestino la data in cui il bene culturale è stato trasferito dal paese terzo in cui è stato creato o scoperto o altri eventi che ne confermino la lecita provenienza;
viii) perizie;
ix) pubblicazioni di musei, cataloghi di mostre, articoli in periodici specializzati;
x) cataloghi d'asta, pubblicità e altro materiale promozionale per la vendita;
xi) prove fotografiche o cinematografiche che confermino la legalità dell'esportazione del bene culturale dal paese interessato o consentano di stabilire quando vi si trovava o quando è stato esportato dal suo territorio.
2. I documenti e gli altri elementi di informazione di cui al paragrafo 1, lettera d), sono valutati liberamente dall'autorità competente, tenendo conto delle circostanze e del rischio percepito di traffico illecito in ciascun caso.
3. L'autorità competente può chiedere al richiedente di caricare traduzioni ufficiali dei documenti di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), in una lingua ufficiale dello Stato membro interessato.
Norme procedurali relative al trattamento delle domande di licenze di importazione
1. L'autorità competente può inoltrare più richieste di informazioni aggiuntive conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/880, entro il termine di 21 giorni stabilito in tale disposizione.
2. Il richiedente presenta le informazioni aggiuntive richieste entro 40 giorni, pena il rigetto della domanda. Dopo che il richiedente ha presentato le informazioni richieste, l'autorità competente dispone di 90 giorni per esaminarle e adottare una decisione. Se l'autorità competente ha inoltrato più di una richiesta di informazioni, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione dell'ultima informazione da parte del richiedente.
3. Se lo Stato membro in cui è presentata la domanda di licenza di importazione è diverso da quello in cui è stabilito il richiedente, il sistema ICG invia una notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente.
4. Qualora sia in possesso di informazioni che ritiene rilevanti per il trattamento della domanda, l'autorità competente che riceve la notifica trasmette tali informazioni attraverso il sistema ICG all'autorità competente alla quale è stata presentata la domanda di licenza di importazione.
5. Qualora la domanda non sia presentata all'autorità competente a rilasciare la licenza di importazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/880, l'autorità che ha ricevuto la domanda la trasmette senza indugio all'autorità competente adeguata.
Controlli delle licenze di importazione
1. Nell'eseguire i controlli doganali a norma degli articoli da 46 a 49 del regolamento (UE) n. 952/2013, l'ufficio doganale al quale è presentata la dichiarazione in dogana per l'importazione dei beni culturali si accerta che i beni presentati corrispondano a quelli descritti nella licenza di importazione e che nella dichiarazione in dogana si faccia riferimento a tale licenza.
2. Qualora i beni culturali siano vincolati al regime di deposito doganale di cui all'articolo 240 del regolamento (UE) n. 952/2013, il numero di classificazione tariffaria corrispondente nella TARIC è indicato nella dichiarazione in dogana.
3. Qualora i beni culturali siano vincolati al regime di zona franca, i controlli di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dall'ufficio doganale competente presso il quale è presentata la licenza di importazione conformemente all'articolo 245, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. Il titolare dei beni indica il numero di classificazione tariffaria corrispondente nella TARIC all'atto della presentazione dei beni in dogana.
Principi generali
1. Le dichiarazioni dell'importatore sono redatte utilizzando l'apposito formulario nel sistema ICG, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il bene culturale deve essere importato e presentato in dogana.
2. Ad eccezione delle monete di categoria e) di cui all'allegato, parte C, del regolamento (UE) 2019/880, per ciascun bene culturale da importare è redatta una dichiarazione dell'importatore distinta. Una singola dichiarazione dell'importatore può riguardare diverse monete aventi lo stesso valore unitario, la stessa composizione materiale e la stessa origine, secondo le specifiche di cui all'allegato I del presente regolamento.
3. Una dichiarazione dell'importatore è compilata e presentata per ogni successiva reimportazione dello stesso bene culturale, a meno che non si applichi una delle esenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), b) o c), del regolamento (UE) 2019/880.
Elenco dei documenti giustificativi che il dichiarante deve possedere per dimostrare la lecita provenienza
1. La dichiarazione dell'importatore comprende una dichiarazione firmata con cui l'importatore si assume la responsabilità e sostiene esplicitamente di aver agito con la dovuta diligenza al fine di garantire che il bene culturale che intende importare sia stato esportato legalmente dal paese interessato.
2. La dichiarazione dell'importatore è accompagnata da informazioni standardizzate che descrivono il bene culturale in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione da parte delle autorità doganali, comprese fotografie a colori del bene culturale su sfondo neutro, secondo le specifiche di cui all'allegato II.
3. Se le disposizioni legislative e regolamentari del paese interessato impongono l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per l'esportazione del bene culturale dal proprio territorio, l'importatore è tenuto ad essere in possesso degli opportuni permessi rilasciati dall'autorità pubblica competente del paese interessato, attestanti che l'esportazione del bene in questione è stata da essa debitamente autorizzata. Su richiesta, tale documentazione è presentata alle autorità doganali.
4. Tra gli altri tipi di documenti di cui il titolare del bene potrebbe essere in possesso, da esibire su richiesta a corredo della sua dichiarazione di importazione, possono figurare ad esempio:
a) documentazione doganale comprovante i movimenti passati del bene culturale;
b) fatture di vendita;
c) documenti assicurativi;
d) documenti di trasporto;
e) relazioni attestanti le condizioni del bene;
f) titoli di proprietà, compresi testamenti per atto notarile o testamenti olografi dichiarati validi ai sensi della legislazione del paese in cui sono stati redatti;
g) dichiarazioni giurate dell'esportatore, del venditore o di un terzo, rese in un paese terzo conformemente alle disposizioni legislative vigenti, che attestino la data in cui il bene culturale è stato trasferito dal paese terzo in cui è stato creato o scoperto o altri eventi che ne confermino la lecita provenienza;
h) perizie;
i) pubblicazioni di musei, cataloghi di mostre, articoli in periodici specializzati;
j) cataloghi d'asta, pubblicità e altro materiale promozionale per la vendita;
k) prove fotografiche o cinematografiche che confermino la legalità dell'esportazione del bene culturale dal paese interessato o consentano di stabilire quando vi si trovava o quando è stato esportato dal suo territorio.
5. I documenti e gli altri elementi di informazione di cui al paragrafo 4 sono valutati liberamente, tenendo conto delle circostanze e del rischio percepito di traffico illecito in ciascun caso.
6. L'autorità doganale può chiedere al titolare del bene di caricare traduzioni ufficiali dei documenti di cui ai paragrafi 3 e 4 in una lingua ufficiale dello Stato membro interessato.
Controlli delle dichiarazioni dell'importatore
1. Nell'eseguire i controlli doganali a norma degli articoli da 46 a 49 del regolamento (UE) n. 952/2013, l'ufficio doganale al quale è presentata la dichiarazione in dogana per l'importazione dei beni culturali si accerta che i beni dichiarati corrispondano a quelli descritti nella dichiarazione dell'importatore e che nella dichiarazione in dogana si faccia riferimento a tale dichiarazione.
2. Qualora i beni culturali siano vincolati al regime di deposito doganale, il numero di classificazione tariffaria corrispondente nella TARIC è indicato nella dichiarazione in dogana.
3. Qualora i beni culturali siano vincolati al regime di zona franca, i controlli di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dall'ufficio doganale competente presso il quale è presentata la dichiarazione dell'importatore conformemente all'articolo 245, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. Il titolare dei beni indica il numero di classificazione tariffaria corrispondente nella TARIC all'atto della presentazione dei beni in dogana.
CAPO V
MODALITA' E NORME DETTAGLIATE RELATIVE AL SISTEMA ELETTRONICO PER L'IMPORTAZIONE DI BENI CULTURALI
Messa in esercizio del sistema ICG
La Commissione:
a) sviluppa il sistema ICG come modulo indipendente del sistema TRACES;
b) provvede al funzionamento, alla manutenzione, all'assistenza e a qualsiasi aggiornamento o sviluppo necessario del sistema ICG;
c) ha accesso a tutti i dati, informazioni e documenti nel sistema ICG ai fini dell'elaborazione di relazioni annuali e dello sviluppo, del funzionamento e della manutenzione del sistema;
d) assicura l'interconnessione tra il sistema ICG e i sistemi doganali nazionali, attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane.
Punti di contatto
1. Gli Stati membri e la Commissione designano punti di contatto al fine di gestire, orientare lo sviluppo, individuare le priorità e monitorare il corretto funzionamento del sistema ICG.
2. Il punto di contatto della Commissione tiene un elenco di tutti i punti di contatto, lo aggiorna e lo mette a disposizione degli altri punti di contatto.
Uso del codice EORI
I titolari di beni culturali che presentano una domanda di licenza di importazione o presentano una dichiarazione dell'importatore si identificano mediante un codice EORI.
Licenze di importazione in formato elettronico
1. Le domande di licenza di importazione in formato elettronico sono compilate secondo il dizionario dei dati di cui all'allegato I e sono firmate elettronicamente dal titolare del bene.
2. La licenza di importazione in formato elettronico reca la firma elettronica del responsabile autorizzato dell'autorità competente, è sigillata mediante un sigillo elettronico avanzato o qualificato dell'autorità competente che la rilascia e, successivamente, mediante un sigillo elettronico avanzato o qualificato del sistema ICG.
3. Le seguenti fasi del processo di rilascio di una licenza di importazione in formato elettronico sono convalidate mediante validazione temporale elettronica qualificata:
a) la presentazione della domanda da parte del titolare del bene;
b) qualsiasi richiesta di informazioni mancanti o aggiuntive inoltrata dall'autorità competente al richiedente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/880;
c) la presentazione di informazioni o documenti aggiuntivi da parte del richiedente, a seguito di una richiesta dell'autorità competente;
d) qualsiasi decisione dell'autorità competente in merito alla domanda;
e) la scadenza di un periodo di 90 giorni dalla ricezione della domanda completa, senza una decisione dell'autorità competente.
Dichiarazioni dell'importatore in formato elettronico
1. Le dichiarazioni dell'importatore in formato elettronico sono redatte mediante il sistema ICG in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il bene è vincolato per la prima volta ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/880. Tali dichiarazioni sono compilate secondo il dizionario dei dati di cui all'allegato I.
2. Le dichiarazioni dell'importatore in formato elettronico recano la firma elettronica del titolare del bene e sono sigillate dal sistema TRACES mediante un sigillo elettronico avanzato o qualificato.
Accesso alle licenze di importazione, alle dichiarazioni dell'importatore e alle descrizioni generali nel sistema ICG
1. Ogni titolare di beni ha accesso, nel sistema ICG, alle proprie licenze di importazione, dichiarazioni dell'importatore e descrizioni generali di cui all'articolo 4.
2. Le autorità doganali e le autorità competenti hanno accesso alle licenze di importazione che siano state oggetto di una decisione, alle dichiarazioni dell'importatore e alle descrizioni generali di cui all'articolo 4.
3. Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell'articolo 14, lettera c), le autorità che non hanno partecipato al trattamento, all'elaborazione o alla trasmissione dei dati, delle informazioni o dei documenti nel sistema ICG o i soggetti che non hanno partecipato alle relative operazioni di importazione non hanno accesso a tali dati, informazioni o documenti.
4. In deroga al paragrafo 3, il titolare del bene può rendere accessibili a un titolare successivo del bene le proprie licenze di importazione, le dichiarazioni dell'importatore o le descrizioni generali di cui all'articolo 4, tramite il sistema ICG.
Contitolarità del trattamento
1. La Commissione e gli Stati membri sono considerati titolari del trattamento dei dati personali necessario per l'istituzione, il funzionamento e la manutenzione del sistema ICG.
2. La Commissione provvede a:
a) definire e predisporre mezzi tecnici nel sistema ICG atti a informare gli interessati e consentire loro di esercitare i propri diritti;
b) garantire la sicurezza del trattamento;
c) determinare le categorie del proprio personale e dei fornitori esterni alle quali può essere conferito l'accesso al sistema;
d) notificare e comunicare qualsiasi violazione dei dati personali nel sistema ICG, rispettivamente al Garante europeo della protezione dei dati, a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1725, e all'interessato, a norma dell'articolo 35 di tale regolamento;
e) garantire che il proprio personale e i fornitori esterni siano adeguatamente formati allo svolgimento dei loro compiti nel sistema ICG conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
3. Le autorità doganali e le autorità competenti degli Stati membri provvedono a:
a) garantire che i diritti degli interessati siano esercitati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 (1) e al presente regolamento;
b) garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali a norma del capo IV, sezione 2, del regolamento (UE) 2016/679;
c) designare il personale e i professionisti esperti ai quali deve essere conferito l'accesso al sistema ICG;
d) accertarsi che il personale e gli esperti che accedono al sistema ICG siano adeguatamente formati allo svolgimento dei propri compiti conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
4. La Commissione e gli Stati membri si assumono la contitolarità del trattamento sotto forma di un accordo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).
Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016).
Aggiornamento degli elenchi degli uffici doganali designati
Gli Stati membri aggiornano il sistema ICG con gli elenchi degli uffici doganali competenti per la gestione dell'importazione dei beni culturali, a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/880.
Disponibilità dei sistemi elettronici
1. La Commissione e gli Stati membri concludono accordi operativi che stabiliscono requisiti pratici per la disponibilità e le prestazioni del sistema ICG, nonché per la sua continuità operativa.
2. Il sistema ICG è tenuto disponibile in permanenza, salvo nei seguenti casi:
a) in casi specifici legati all'uso del sistema elettronico, stabiliti negli accordi di cui al paragrafo 1 o, in assenza di tali accordi, a livello nazionale;
b) in casi di forza maggiore.
Disposizioni di emergenza
1. I punti di contatto del sistema ICG tengono un archivio pubblico online contenente un modello elettronico editabile di tutti i documenti che possono essere rilasciati nel sistema ICG.
2. Qualora il sistema ICG, o una delle sue funzionalità, non sia disponibile per più di otto ore, gli utenti possono utilizzare il modello elettronico editabile di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri determinano le modalità operative nazionali per la presentazione delle dichiarazioni dell'importatore e per il trattamento delle domande di licenza di importazione in caso di indisponibilità del sistema ICG.
4. Una volta che il sistema ICG o la funzionalità non disponibile tornano disponibili, gli operatori utilizzano i documenti creati conformemente al paragrafo 2 per registrare le stesse informazioni nel sistema.
Sicurezza del sistema ICG
1. In fase di sviluppo, manutenzione e utilizzo del sistema ICG, gli Stati membri e la Commissione definiscono e provvedono a far rispettare disposizioni adeguate in materia di sicurezza affinché il sistema funzioni in maniera efficace, affidabile e sicura. Essi garantiscono inoltre l'esistenza di misure per il controllo della fonte e della sicurezza dei dati contro il rischio di accesso non autorizzato, perdita, alterazione o distruzione.
2. L'inserimento, la modifica e la cancellazione dei dati sono registrati con l'indicazione della finalità dell'operazione, del momento preciso in cui avviene l'operazione e della persona che la effettua.
3. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri, la Commissione e, se del caso, l'operatore interessato di ogni effettiva o sospetta violazione della sicurezza del sistema ICG.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/880.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN