
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 maggio 2021, n. 114
G.U.R.I. 10 agosto 2021, n. 190
Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, istitutivo del pegno mobiliare non possessorio a garanzia di crediti inerenti l'esercizio dell'impresa;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge n. 59 del 2016, che prevede la costituzione presso l'Agenzia delle entrate di un registro informatizzato denominato «registro dei pegni non possessori»;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 59 del 2016, a norma del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sono regolate le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il «registro dei pegni non possessori», gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni, nonchè le modalità di accesso al registro medesimo, e stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione ed evoluzione del registro;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 2020;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196 [N.d.R. recte: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196], che ha espresso parere all'adunanza del 21 giugno 2018;
Acquisito il formale concerto del Ministero della giustizia;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 24 dicembre 2020;
Adotta
il seguente regolamento:
Registro dei pegni mobiliari non possessori
1. E' istituito, presso l'Agenzia delle entrate, il registro informatico per l'iscrizione dei pegni mobiliari non possessori, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, di seguito denominato «Registro pegni».
2. Il Registro pegni è gestito dall'Agenzia delle entrate con la vigilanza del Ministero della giustizia, finalizzata ad assicurare la legittimità dell'attività amministrativa e delle procedure predisposte per la relativa gestione. Annualmente, l'Agenzia delle entrate invia al Ministero della giustizia i dati riepilogativi della gestione.
3. Il Registro pegni è tenuto da apposito ufficio, situato in Roma, che provvede alla tenuta del registro in conformità alle disposizioni del citato articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, e del presente regolamento, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia.
4. L'Ufficio è diretto da un conservatore, depositario del registro pegni, nominato dal direttore dell'Agenzia delle entrate.
Registro pegni
1. Nel Registro pegni sono giornalmente inserite, secondo l'ordine di ricezione, le formalità presentate, indicando il numero d'ordine, il giorno della richiesta, la persona del richiedente e le persone per cui la richiesta è fatta, la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio presentato con la domanda, l'oggetto della richiesta.
2. Oltre al registro di cui al comma 1, il conservatore deve tenere la raccolta delle domande.
Formalità per l'iscrizione
1. La parte che richiede l'iscrizione nel Registro pegni o il suo rappresentante deve presentare al conservatore, per via telematica, il titolo costitutivo del pegno non possessorio, unitamente ad una domanda sottoscritta digitalmente. Quando l'iscrizione è richiesta da un rappresentante al conservatore è presentata anche la procura sottoscritta digitalmente.
2. Nella domanda di iscrizione sono indicati, in conformità al titolo:
a) le generalità del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di pegno, con indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita, per gli imprenditori individuali, ovvero della denominazione o ragione sociale e della sede per le persone giuridiche, le società e gli altri enti che svolgono attività d'impresa;
b) il codice fiscale delle parti;
c) il luogo e il numero di iscrizione nel registro imprese del debitore e del datore del pegno;
d) il domicilio del creditore, del debitore e del terzo datore del pegno;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, del datore del pegno e del creditore;
f) la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio;
g) l'importo massimo garantito;
h) la descrizione del credito garantito se trattasi di credito presente o la descrizione del rapporto giuridico esistente dal quale potrà sorgere il credito futuro;
i) l'indicazione dei beni o crediti gravati con la descrizione degli elementi che ne permettono l'identificazione, ed in particolare:
1) la natura e se trattasi di bene o credito presente o futuro;
2) il luogo di ubicazione dei beni, se indicato nel titolo;
3) il marchio e il numero identificativo, se indicati nel titolo;
4) la qualità e la quantità, in caso di insieme di beni;
5) il tipo di diritto di proprietà industriale o intellettuale e i relativi estremi di registrazione, se indicati nel titolo, ovvero in mancanza di registrazione, i relativi elementi distintivi;
6) la natura, la quantità e gli estremi identificativi delle azioni, ovvero delle partecipazioni gravate;
7) la categoria merceologica cui appartengono, secondo la nomenclatura stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
8) il valore complessivo dei beni gravati come indicato nell'atto di pegno;
9) la specifica descrizione del credito gravato, se trattasi di credito presente, o la descrizione del rapporto giuridico esistente dal quale potrà sorgere il credito futuro;
l) la destinazione economica del bene gravato come dichiarata dal datore del pegno nell'atto di costituzione;
m) l'indicazione della facoltà, ove prevista, per il creditore di locare il bene oggetto di pegno al verificarsi degli eventi che ne determinano l'escussione;
n) l'indicazione della facoltà per il creditore, ove prevista, di appropriarsi dei beni oggetto di pegno al verificarsi degli eventi che ne determinano l'escussione;
o) la specifica indicazione che l'acquisto del bene già gravato da pegno mobiliare non possessorio è stato finanziato con un credito garantito da riserva di proprietà o da altro pegno non possessorio, ove ricorra tale ipotesi;
p) ove il contratto disponga in tal senso, la volontà delle parti di non consentire al costituente la garanzia di trasformare il bene oggetto del pegno (o di alienarlo o comunque di disporne);
q) la dichiarazione del debitore e, se diverso, del datore del pegno, sottoscritta digitalmente e resa a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i beni o i crediti oggetto di pegno, nonchè il credito garantito, sono destinati ovvero inerenti l'esercizio dell'impresa;
r) la dichiarazione del datore del pegno, sottoscritta digitalmente e resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'esistenza o meno di precedente garanzia sui beni o i crediti dati in pegno, costituita a norma di disposizioni diverse dall'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119;
s) le condizioni contrattuali che disciplinano il patto di rotatività, ove previsto.
3. E' facoltà delle parti indicare nella domanda di iscrizione ogni altro elemento ritenuto utile alla individuazione del bene, del credito o del rapporto.
4. Le iscrizioni e le altre formalità non si possono eseguire se non in forza di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, di contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di provvedimento dell'autorità giudiziaria.
5. E' data facoltà alle parti di redigere il titolo unitamente alla domanda, con sottoscrizione digitale dei contraenti, nel formato definito con il provvedimento di cui all'articolo 7.
Formalità per la rinnovazione
1. Per la rinnovazione deve essere presentata al conservatore una domanda, conforme a quella della precedente formalità, in cui si dichiara che si intende rinnovare l'iscrizione originaria.
2. Decorso il termine di dieci anni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso il pegno prende grado dalla data della nuova iscrizione.
Formalità per la cancellazione
1. La cancellazione è eseguita dal conservatore a seguito della presentazione della relativa domanda, unitamente all'atto contenente il consenso del creditore o al provvedimento definitivo con cui viene ordinata giudizialmente.
Pubblicità delle vicende modificative
1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le vicende modificative del rapporto e della garanzia di cui viene chiesto l'inserimento nel Registro pegni, che vengono eseguite, previa presentazione della domanda di annotazione, con riferimento alla formalità alla quale si riferiscono.
Specifiche tecniche e sistemi informatici
1. Con provvedimento interdirigenziale, adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Ministero della giustizia, sono approvate le specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonchè per la relativa trasmissione al conservatore.
2. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalità per la registrazione dei titoli, secondo le procedure telematiche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti.
Funzioni del conservatore
1. Al fine di procedere all'iscrizione e alle altre formalità previste nel presente regolamento, il conservatore verifica la presenza delle condizioni richieste per il relativo inserimento nel registro e la conformità della domanda al titolo.
2. Il conservatore non può ricevere le domande e i titoli quando:
a) sono non intellegibili o in lingua diversa da quella italiana, salvo quanto previsto in tema di bilinguismo;
b) non sono trasmessi per via telematica;
c) il titolo non ha i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4;
d) le domande di iscrizione non hanno i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2.
3. Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le domande ai sensi del presente regolamento, indica sulla domanda i motivi del rifiuto e la restituisce telematicamente, secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, alla parte richiedente. Contro il rifiuto del conservatore, la parte può avvalersi del procedimento stabilito nell'articolo 745, secondo comma, del codice di procedura civile.
Conservazione delle domande e dei titoli
1. Eseguita la formalità richiesta, il conservatore restituisce al richiedente il certificato con indicazione della data e del numero di iscrizione.
2. Il Registro pegni, la raccolta delle domande e i titoli consegnati al conservatore sono conservati su supporto informatico in conformità alle disposizioni e secondo le regole tecniche stabilite dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Consultazione del registro dei pegni mobiliari non possessori
1. Il Registro pegni e la raccolta delle domande sono consultabili da chiunque per via telematica.
2. Per ogni richiesta di visura devono essere indicati:
a) i dati identificativi del debitore o del datore di pegno ovvero il relativo codice fiscale;
b) i dati del richiedente;
La richiesta può essere limitata a specifiche categorie di beni.
3. Per il rilascio di ogni certificato, generale o speciale, delle formalità iscritte nel Registro pegni e per ogni copia delle medesime formalità, il richiedente deve presentare apposita domanda indicando gli elementi di cui al comma 2.
4. L'ufficio rilascia per via telematica il certificato delle formalità eseguite nel Registro pegni o il certificato che attesta l'assenza di formalità, nonchè copia autentica delle domande.
Diritti di certificazione, visura e copia
1. Per le operazioni nel registro pegni, tranne quelle richieste da amministrazioni dello Stato o effettuate a favore dello Stato, sono dovuti i diritti indicati nell'allegata Tabella, parte integrante del presente decreto, gestiti dall'Agenzia delle entrate e determinati in funzione della copertura dei costi di allestimento, gestione e sviluppo del medesimo registro.
2. Le misure dei diritti di cui alla Tabella del comma 1 sono aggiornate ogni due anni con decreto, del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio finanziario.
Disposizione transitoria
1. Il sistema informatico di cui al presente regolamento è realizzato dall'Agenzia delle entrate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro trenta giorni dalla data di cui al periodo precedente sono adottate le previste specifiche tecniche.
2. La data di attivazione del Registro pegni è resa nota mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.
3. A partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato di cui al comma 2, possono essere presentate le formalità di cui al presente regolamento.
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 maggio 2021
Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO
Il Ministro della giustizia
CARTABIA
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione n. 1065
ALLEGATO
TABELLA DI DIRITTI DI VISURA E CERTIFICAZIONE RELATIVI AL REGISTRO PEGNI
N. d'ordine | OGGETTO | Tariffa in Euro |
1 | Certificati e copie | |
1.1 | Certificato di eseguita formalità | 35,00 |
1.2 | Certificati: | |
a) per soggetto debitore o datore del pegno | 30,00 | |
b) per soggetto debitore o datore del pegno e categoria merceologica | 20,00 | |
1.3 | Rilascio copie autentiche | 15,00 |
2 | Visure: | |
2.1 | Consultazione dell'elenco sintetico delle formalità per soggetto debitore o datore del pegno | 5,00 |
2.2 | Consultazione della raccolta delle domande per soggetto debitore o datore del pegno e categoria merceologica | 5,00 |
2.3 | Consultazione di formalità | 3,00 |
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L'esenzione dal pagamento dei diritti di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.
Note sui diritti del Registro pegni | |
Numero voce | |
1.1 | Il diritto si applica all'atto della presentazione della domanda. L'importo verrà restituito in caso di rifiuto della formalità. |
1.2 | Il diritto si applica all'atto della richiesta ed è dovuto anche in caso di certificazione negativa. L'importo è comprensivo di copia delle formalità indicate nel certificato. |
1.3 | Il diritto si applica all'atto della richiesta. |
2.1 | Il diritto è dovuto per la consultazione dell'elenco sintetico, con indicazione di tutte le formalità riguardanti un soggetto debitore o datore del pegno. Il diritto si applica all'atto della richiesta del servizio ed è dovuto anche in caso di visura negativa. |
2.2 | Il diritto è dovuto per la consultazione delle formalità relative ad un soggetto debitore o datore del pegno e ad una categoria merceologica. Il diritto si applica all'atto della richiesta ed è dovuto anche in caso di visura negativa. |
2.3 | Il diritto è dovuto per la consultazione di specifiche formalità, individuate con il relativo numero identificativo ed il nominativo di uno dei soggetti presenti. Il diritto si applica all'atto della richiesta. L'importo è comprensivo della visura delle formalità accessorie direttamente correlate. |
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