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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 giugno 2021

G.U.R.I. 18 agosto 2021, n. 197

Contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2021-2022.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 8 che prevede il versamento da parte delle società cooperative di un contributo per le spese di revisione;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, in particolare l'art. 15 in materia di vigilanza e di contributo per le spese relative alle ispezioni ordinane;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e in particolare l'art. 1 in materia di vigilanza cooperativa;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2005, che all'art. 25 stabilisce l'avvio della vigilanza sulle Banche di credito cooperativo al 1° gennaio 2007;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2006, recante modalità di accertamenti e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8 febbraio 2007, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 2007;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2013, recante criteri e modalità di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2014, in materia di vigilanza sulle società di mutuo soccorso;

Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3958 del 19 dicembre 2006, in materia di recesso di società cooperative dalle Associazioni nazionali riconosciute - ai sensi degli articoli 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 - di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

Ritenuto opportuno procedere alla determinazione della misura del contributo dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperative e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2021/2022;

Decreta:

Art. 1

Contributo delle società cooperative

1. Il contributo dovuto dalle società cooperative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2021/2022, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire:

  Fasce e importo Parametri
Numero soci Capitale sottoscritto Fatturato
a) € 280,00 fino a 100 fino a € 5.160,00 fino a € 75.000,00
b) € 680,00 da 101 a 500 da € 5.160,01 a € 40.000,00 da € 75.000,01 a € 300.000,00
c) € 1.350,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 da € 300.000,01 a € 1.000.000,00
d) € 1.730,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00
e) € 2.380,00 superiore a 500 superiore a € 40.000,00 superiore a € 2.000.000,00

.

2. Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.

3. Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all'art. 2424 del codice civile - e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all'art. 2425 del codice civile.

4. I contributi determinati ai sensi del comma 1 sono aumentati del 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le società cooperative di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. L'aumento del 50% di cui al comma 4 si applica anche alle società cooperative iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio.

6. Come disposto dall'art. 20, comma c), della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti commi 1, 4 e 5 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Art. 2

Contributo delle banche di credito cooperativo

l. Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2021/2022, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire:

  Fasce e importo Parametri
Numero soci Totale attivo (migliaia di euro)
a) € 1.980,00 fino a 980 fino a 124.000
b) € 3.745,00 da 981 a 1680 da 124.001 a 290.000
c) € 6.660.00 oltre 1680 oltre 290.000

.

Art. 3

Contributo delle società di mutuo soccorso

1. Il contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2021/2022, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire:

Fasce Importo (in euro) Numero soci Contributi mutualistici (in euro)
a € 280,00 fino a 1.000 fino a 100.000
b € 560,00 da 1.001 a 10.000 da 100.001 a 500.000
c € 840,00 oltre 10.000 oltre 500.000

.

Art. 4

Calcolo del contributo

1. La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che superino anche uno solo dei parametri ivi previsti sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

2. L'ammontare del contributo di cui agli articoli 1, 2 e 3 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2020 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2020.

Art. 5

Limitazioni ed eccezioni

1. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2021/2022 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma - per le società cooperative, ricorrendone la fattispecie, l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 6 del presente decreto.

2. Il termine del pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione è di novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, in tal caso, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

3. Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2021.

Art. 6

Modalità di versamento dei contributi dovuti al Ministero dello sviluppo economico

1. I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice Descrizione
3010

contributo biennale

- maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie)

- interessi per ritardato pagamento

3011

- maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie

- interessi per ritardato pagamento

3014 - sanzioni

.

2. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al portale delle cooperative, all'indirizzo internet http://cooperative.mise.gov.it

Art. 7

Contributi dovuti alle associazioni nazionali di rappresentanza

1. 1 contributi di pertinenza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni stesse.

2. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che aderiscono ad una Associazione nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute a effettuare il versamento all'associazione. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 8

Ritardato od omesso pagamento

1. Per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Art. 9

Termine per il versamento del contributo

1. Il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

Art. 10

Norme finali

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

2. Il presente decreto verrà pubblicato integralmente sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, nella sottosezione normativa dedicata agli enti cooperativi, e della sua adozione verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2021

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 756