
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 agosto 2021
- Allegato al Comunicato Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella G.U.R.I. 18 agosto 2021, n. 197
Sostegno in favore dell'industria del tessile, della moda e degli accessori. Termini e modalità di presentazione delle domande.
Testo con annotazioni alla data 5 ottobre 2021
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'articolo 38-bis, comma 1, che, al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020;
VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'allegato I, che riporta la definizione di micro, piccole e medie imprese;
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - nel seguito GDPR);
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016" (nel seguito, decreto legislativo n. 196/2003);
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio, con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui al precitato articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono stati definite le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e revoca connesse all'utilizzo dei fondi disponibili;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2021, con il quale sono state apportate integrazioni al precitato decreto 18 dicembre 2020 per quanto attiene le attività economiche ammissibili alle agevolazioni;
VISTO, in particolare, l'articolo 4 del decreto 18 dicembre 2020, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, attraverso la definizione di un'apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti l'accoglienza, l'istruttoria delle domande di agevolazione e la concessione ed erogazione dei contributi e degli adempimenti di natura tecnica connessi alla valutazione dei progetti;
CONSIDERATO che l'articolo 9 del decreto 18 dicembre 2020 prevede, al comma 2, che con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande e sono altresì resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione, la documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo,
Decreta:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
b) "legge n. 241/1990": la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
c) "decreto": decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2020 che, ai sensi dell'articolo all'articolo 38-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone le modalità di attuazione della misura di sostegno alle piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori, e successive modificazioni e integrazioni;
d) "decreto legislativo n. 123/1998": il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
e) "Regolamento di esenzione": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
f) "Agenzia": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia;
g) "DSAN": la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;
h) "impresa beneficiaria": l'impresa destinataria della delibera di ammissione di cui all'articolo 5 del presente decreto;
i) "PEC": posta elettronica certificata;
l) "piattaforma informatica": la piattaforma informatica resa disponibile nelle competenti sezioni dei siti web dell'Agenzia e del Ministero;
m) "GDPR": il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla 6 protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Finalità
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto, le modalità attuative dell'intervento a sostegno dell'industria del tessile, della moda e degli accessori, stabilendo, in particolare, gli aspetti inerenti alle modalità di presentazione della domanda, alle richieste di erogazione delle agevolazioni e all'articolazione dei sottocriteri di valutazione delle proposte progettuali.
2. Il presente decreto definisce, altresì, i compiti posti a carico dell'Agenzia individuati in attuazione dell'articolo 4 del decreto.
Soggetto gestore
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'accoglienza, l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni sono svolti dall'Agenzia, sulla base della convenzione prevista dall'articolo 4 del decreto, con la quale saranno regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie destinate al presente intervento, nonché definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività, che sono posti a carico delle medesime risorse.
Presentazione delle domande di agevolazione e delle proposte progettuali
1. Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 123/1998. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3 del decreto.
2. Le domande di agevolazione corredate dalle relative proposte progettuali di cui al successivo comma 7, possono essere presentate all'Agenzia a decorrere dalle ore 12:00 e fino alle ore 18.00 del giorno 22 settembre 2021. Le domande presentate prima del termine indicato al presente comma non sono prese in considerazione. Nei giorni seguenti alla predetta data, lo sportello agevolativo sarà aperto dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00.
3. Qualora le domande pervenute nel corso della giornata esauriscano le risorse disponibili, non si procederà alla riapertura dello sportello nella giornata seguente. In tal caso, l'Agenzia provvede a darne immediata notizia sul proprio sito web, comunicando altresì al Ministero l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. Il Ministero procede, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nelle competenti sezioni dei siti internet del Ministero e dell'Agenzia, a comunicare l'avvenuto esaurimento delle risorse. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato con le medesime modalità di cui al precedente periodo. (1)
4. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall'ultima domanda finanziabile, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, le domande presentate nell'ultima giornata di apertura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili si considerano sospese dalla procedura di valutazione, in attesa dell'espletamento delle verifiche istruttorie concernenti le domande aventi copertura finanziaria, totale o parziale e dell'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle predette istruttorie. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. La comunicazione della suddetta sospensione, ovvero della decadenza, è trasmessa dall'Agenzia ai soggetti proponenti.
6. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dall'Agenzia con congruo anticipo rispetto all'apertura dello sportello. Le domande, da sottoscrivere tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale in modalità persona fisica, devono essere corredate dalla proposta progettuale di cui al comma 8 e dall'ulteriore documentazione indicata nella domanda medesima.
7. In sede di compilazione della domanda, l'impresa proponente indica il codice attività prevalente, come risultante presso il Registro imprese di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto.
8. La proposta progettuale, da compilare utilizzando la piattaforma informatica secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dall'Agenzia con congruo anticipo rispetto all'apertura dello sportello, deve contenere:
a) profilo del soggetto proponente;
b) descrizione dell'iniziativa proposta e degli obiettivi previsti, così come definiti dall'articolo 6 del decreto, attraverso l'individuazione delle linee di attività funzionali al raggiungimento dei predetti obiettivi;
c) descrizione degli elementi necessari a determinarne il costo, la funzionalità e la coerenza delle spese del progetto, sulla base dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto;
d) descrizione dei criteri di quantificazione delle esigenze di capitale circolante, come definito all'articolo 7, comma 2, del decreto.
9. In caso di acquisto di brevetti, programmi informatici e licenze software di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto, il soggetto proponente è tenuto ad allegare alla domanda apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa, contenente tutte le informazioni necessarie per poter definire la congruità del prezzo.
10. Al termine dell'invio telematico della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico. La data di presentazione della domanda di agevolazione coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico. L'impresa proponente è tenuta a comunicare all'Agenzia tutte le modifiche riguardanti i dati esposti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione, ferma restando la procedura di autorizzazione nel caso di variazioni di cui all'articolo 14 del decreto.
11. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate al presente articolo non saranno prese in esame.
In attuazione del comma annotato si rimanda all'Avviso 23 settembre 2021, allegato al Comunicato Sviluppo Economico pubblicato nella G.U.R.I. 5 ottobre 2021, n. 238.
Valutazione delle domande
1. Le domande di agevolazione sono istruite dall'Agenzia secondo l'ordine cronologico di presentazione definito ai sensi dell'articolo 4, comma 10.
2. Nella valutazione della domanda, l'Agenzia procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità formale attraverso:
a) la verifica della completezza e correttezza della documentazione fornita dall'impresa proponente tramite la piattaforma informatica;
b) il controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità dell'impresa proponente di cui all'articolo 5 del decreto.
3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2, l'Agenzia prosegue nell'esame di merito dell'iniziativa attraverso la verifica della rispondenza del programma di investimento con i requisiti di cui all'articolo 6 del decreto e la verifica dei criteri di valutazione stabiliti dall'articolo 10, comma 2, del decreto medesimo. Nell'allegato n. 1 al presente decreto, è riportata l'articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri con indicazione dei punteggi assegnabili ai piani d'impresa, nonché delle soglie minime per l'accesso alle agevolazioni.
4. Per i progetti valutati positivamente ai sensi del comma 3, l'Agenzia provvede:
a) alla determinazione dell'ammontare del contributo spettante sulla base delle spese ritenute ammissibili;
b) alle altre verifiche rese necessarie ai sensi del decreto e della normativa di carattere generale.
5. Per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui ai commi che precedono, l'Agenzia può richiedere all'impresa proponente integrazioni o informazioni aggiuntive necessarie all'espletamento delle verifiche di competenza, assegnando al medesimo soggetto un congruo termine per la risposta, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni.
6. Per le domande in relazione alle quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono con esito positivo, l'Agenzia adotta la delibera di ammissione alle agevolazioni e, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, ne dà comunicazione all'impresa beneficiaria. L'adozione della predetta delibera è subordianta all'esito delle verifiche previste dal Regolamento Registro Nazionale Aiuti, effettuata dall'Agenzia.
7. Per le domande di agevolazione per le quali la verifica dei requisiti di ammissibilità formale di cui al comma 2 o l'esame di merito di cui al comma 3 si concluda con esito negativo, l'Agenzia comunica all'impresa proponente tramite PEC, ai sensi della legge n. 241/1990, le motivazioni del mancato accoglimento. Le imprese proponenti possono presentare controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate, su richiesta dell'impresa beneficiaria, in non più di 2 stati di avanzamento lavori. Ai fini della richiesta, le imprese beneficiarie trasmettono all'Agenzia, tramite la piattaforma informatica, le richieste di erogazione utilizzando gli schemi resi disponibili sul sito internet dell'Agenzia e del Ministero.
2. La richiesta di erogazione della prima quota di agevolazioni, pari al 50% di quelle concesse con il provvedimento di cui all'articolo 5, è subordinata al sostenimento di spese di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto per un importo pari ad almento il 50% di quelle ammesse con il medesimo provvedimento. Resta fermo che anche in caso di rendicontazione di spese per un importo superiore al 50% di quelle ammesse, la prima quota di contributo erogabile non potrà essere superiore al 50% delle agevolazioni concesse. La rendicontazione avviene mediante la presentazione dei titoli di spesa e delle relative quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori e relative ai pagamenti ricevuti; le imprese beneficiarie, ai fini della rendicontazione, possono altresì presentare titoli di spesa non quietanzati, fermo restando che all'Agenzia è, in ogni caso, riservata la facoltà di richiedere all'impresa beneficiaria la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei titoli di spesa decorsi 6 (sei) mesi dalla richiesta di erogazione ed in assenza di presentazione di richiesta del saldo.
3. La richiesta di erogazione relativa al secondo e ultimo stato avanzamento lavori, ovvero in un'unica soluzione, è trasmessa dall'impresa beneficiaria all'Agenzia entro 90 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimenti, unitamente alla documentazione di spesa di cui al successivo comma 4 e ad una relazione tecnica sul progetto realizzato, contenente anche il quadro riassuntivo delle spese complessivamente sostenute, da redigere secondo lo schema che sarà reso disponibile dall'Agenzia sul proprio sito web.
4. L'erogazione del saldo è subordinata alla dimostrazione da parte dell'impresa beneficiaria dell'effettivo pagamento di tutti i titoli di spesa rendicontati, anche a titolo di primo stato avanzamento lavori, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Qualora l'impresa beneficiaria non sia in grado di fornire le predette quietanze, è tenuta a darne motivata giustificazione all'Agenzia. Qualora l'Agenzia accerti che la mancata presentazione delle dichiarazioni dei fornitori sia ascrivibile a cause non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario, la verifica in ordine all'intervenuto pagamento dei titoli di spesa può essere effettuata attraverso l'acquisizione di diversa prova documentale.
5. Le agevolazioni erogate ai sensi dei commi 2 e 3 comprendono anche la proporzionale quota di contributo commisurato alle eventuali esigenze di capitale circolante ritenute agevolabili dall'Agenzia e quantificate nel provvedimento di concessione.
6. I pagamenti delle spese oggetto delle richieste di erogazione devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati alle società beneficiarie, che sono tenute ad assicurare la tracciabilità, anche attraverso l'indicazione nell'oggetto della fattura e nella causale di pagamento, ove possibile in funzione dello strumento prescelto, del CUP (Codice Unico progetto) assegnato al piano d'impresa agevolato o, nelle more dell'ottenimento dello stesso, della misura agevolativa "Tessile, Moda e Accessori ", unitamente a un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento. Nel caso in cui i pagamenti si riferiscono ad attivi materiali (macchinari, impianti e attrezzature), unitamente alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, deve essere presentata anche una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fornitore, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, diretta a comprovare che i beni oggetto della fornitura siano di nuova fabbricazione.
7. Nel caso in cui le verifiche di cui al presente articolo diano esito negativo, l'Agenzia richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni.
8. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al presente articolo, l'Agenzia eroga le somme dovute entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. Resta ferma la facoltà dell'Agenzia di richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento ovvero documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento delle verifiche istruttorie di competenza.
9. In occasione della richiesta di erogazione del saldo, l'Agenzia verifica altresì, attraverso i dati dei bilanci ovvero delle scritture contabili afferenti il periodo di realizzazione del progetto, l'effettivo sostenimento da parte dell'impresa beneficiaria di spese riconducibili alle esigenze di capitale circolante di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto, per un importo almeno pari a quello riconosciuto come ammissibile nel provvedimento di concessione.
10. Al fini di garantire il corretto funzionamento dei meccanismi di erogazione delle agevolazioni, il Ministero trasferisce all'Agenzia, sul conto corrente dedicato all'intervento "Tessile, Moda e Accessori", le risorse finanziarie stanziate dall'articolo 38-bis, del decreto-legge n. 34/2020.
Variazioni
1. Le variazioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto devono essere tempestivamente comunicate all'Agenzia con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione.
2. L'Agenzia verifica la documentazione di cui al comma 1 e procede all'aggiornamento istruttorio ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, nei casi previsti dall'articolo 16 del decreto, con provvedimento dell'Agenzia.
Controlli
1. L'Agenzia può effettuare controlli in qualsiasi fase del procedimento amministrativo mediante ispezioni in loco al fine di verificare l'effettiva acquisizione dei beni oggetto di agevolazione e il rispetto degli obblighi connessi all'ammissione, erogazione e mantenimento delle agevolazioni.
2. Il Ministero e l'Agenzia possono effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le DSAN presentate dalle imprese beneficiarie durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento.
3. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia adotta, ove necessario, il provvedimento di revoca delle agevolazioni.
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal decreto.
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 2, è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.
3. In attuazione del GDPR e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione "Fondo Tessile, Moda e Accessori" del sito web dell'Agenzia (www.invitalia.it) e del Ministero.
4. Gli schemi della documentazione utile alla presentazione della domanda di agevolazione recano i riferimenti alla disciplina di cui all'informativa riportata al precedente comma 3.
Il Direttore Generale
GIUSEPPE BRONZINO