
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 10 agosto 2021
G.U.R.I. 27 agosto 2021, n. 205
Riparto, per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Visto l'art. 52 del predetto decreto-legge n. 73 del 2021;
Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 52 che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità, ai sensi dell'art. 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP;
Considerato che lo stesso comma 1 dispone che il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo;
Ritenuto di dover procedere al riparto del fondo di cui al comma 1 dell'art. 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Visto il comma 1-quater dello stesso art. 52, che dispone che a seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggior ripiano del disavanzo da ricostituzione del FAL applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2021;
Decreta:
Riparto per l'anno 2021 del fondo di cui all'art. 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
1. Il fondo istituito dal comma 1 dell'art. 52 del decreto-legge n. 73 del 2021, con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021 - destinato agli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP - è ripartito in proporzione al maggior disavanzo, secondo gli importi indicati per ciascun ente nell'allegato A, secondo le modalità specificate nell'allegato B «Nota metodologica».
2. Gli enti locali beneficiari del fondo di cui al comma 1 destinano le risorse alla riduzione del disavanzo tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 1-quater del citato decreto-legge 73 del 2021.
3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2021
Il Ministro dell'interno
LAMORGESE
Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO
ALLEGATO B
NOTA METODOLOGICA
1. La norma
La norma prevede:
1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP. Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.
2. Individuazione enti beneficiari
L'ambito di applicazione della norma è costituito dagli enti locali: comuni, città metropolitane, province, unioni di comuni e comunità montane.
In primo luogo sono stati individuati gli enti locali che hanno peggiorato il proprio disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio 2018 a seguito della ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità, in attuazione dell'art. 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
A tal fine, dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) sono stati estratti i dati dell'allegato a) al rendiconto 2018 e 2019, concernente il risultato di amministrazione, inviato dai comuni, città metropolitane, province, unioni di comuni e comunità montane alla data del 26 luglio 2021.
Per gli enti che hanno inviato alla BDAP il rendiconto 2019 e non il rendiconto 2018, si è fatto riferimento ai certificati di consuntivo 2018 inviati dagli enti al Ministero dell'interno (Quadro n. 14).
In primo luogo sono stati individuati gli enti in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 (lettera E) che hanno peggiorato il proprio risultato di amministrazione rispetto al 31 dicembre 2018 con un Fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione (FAL) al 31 dicembre 2019 di importo superiore a quello accantonato al 31 dicembre 2018. L'incremento dell'importo del FAL rappresenta l'intervento di ricostituzione del fondo da parte dell'ente.
Per ciascuno di tali enti è stato determinato l'ammontare del peggioramento del disavanzo di amministrazione determinato dalla ricostituzione del FAL, considerando il minore valore tra il peggioramento del disavanzo e l'incremento del FAL.
L'importo di tale maggiore disavanzo è stato confrontato con il totale degli accertamenti dei titoli da 1 a 3 (entrate correnti) di ciascun ente, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP, al fine di selezionare gli enti con un maggiore disavanzo da ricostituzione del FAL superiore al 10% delle entrate correnti accertate nel 2019.
Le elaborazioni descritte hanno consentito di individuare l'elenco degli enti tra cui ripartire il contributo di 660 milioni, sintetizzato nella seguente tabella.
Comparto | N. Enti beneficiari |
Città metropolitane | 0 |
Province | 4 |
Comuni | 320 |
Unioni di comuni | 1 |
Comunità montane | 1 |
Totale | 326 |
.
3. Riparto
Individuata la platea degli enti destinatari del contributo, il riparto del fondo di 660 milioni è effettuato in proporzione alla dimensione del maggiore disavanzo da ricostituzione del FAL determinato secondo le modalità indicate al paragrafo precedente.