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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 agosto 2021

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 27 agosto 2021, n. 205

Riparto del fondo di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021, istituito dall'art. 6-sexies, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti da soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 41/2021.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che, a decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), stabilendo, altresì, che le disposizioni dei commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

CONSIDERATO che in base al citato comma 739 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, l'imposta municipale propria (IMU) si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti e che continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";

VISTO, in particolare, l'articolo 6-sexies, primo comma, del predetto decreto-legge n. 41 del 2021, il quale dispone che, in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui al menzionato articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti da soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del medesimo decreto-legge, ovvero i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ai quali è riconosciuto un contributo a fondo perduto e che sono quindi in possesso dei requisiti ivi analiticamente indicati;

CONSIDERATO che, in base al secondo comma del citato articolo 6-sexies del decreto-legge n. 41 del 2021, l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori;

CONSIDERATO, inoltre, che, ai fini del ristoro delle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 del menzionato articolo 6-sexies del decreto-legge n. 41 del 2021, i successivi commi 3 e 5 del medesimo articolo dispongono, rispettivamente:

- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'ano 2021, al cui riparto si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

- che ai relativi oneri, quantificati in complessivi 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 dello stesso decreto-legge n. 41 del 2021;

VISTA la "Nota metodologica" con la quale sono definiti i criteri e le modalità del ristoro ai comuni delle minori entrate IMU di cui al precitato articolo 6-sexies del decreto-legge in argomento;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 5 agosto 2021;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Riparto del fondo di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021, istituito dall'art. 6-sexies, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

1. Il fondo di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021, istituito dall'art. 6-sexies, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 - relativo al ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti da soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4 del medesimo decreto-legge - è ripartito per un importo complessivo di 142.499.960,08 euro, nelle misure indicate nell'allegato A, secondo i criteri e le modalità definiti nell'allegato B "Nota metodologica".

2. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta gli importi, come specificati nell'allegato A, sono erogati per il tramite delle Regioni stesse.

3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2021

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

FRANCO

Il Ministro dell'Interno

LAMORGESE