
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 26 agosto 2021, n. 1
G.U.R.S. 3 settembre 2021, n. 38
Legge regionale 15 giugno 2021, n. 13, art. 5 - Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio - indicazioni applicative.
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA REGIONE
e p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
UFFICIO DI GABINETTO
AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
ALLE PREFETTURE DELL'ISOLA
ALL'ANCI - SICILIA
AL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Con l'articolo 5 della legge regionale 15 giugno 2021, n. 26 [N.d.R. recte: legge regionale 15 giugno 2021, n. 13] (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 18 giugno 2021), è stato stabilito che "Per il triennio 2021-2023, per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale o europea destinate alla realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali, i comuni in sede di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad effettuare variazioni di bilancio con delibera della giunta, da ratificarsi a pena di decadenza da parte del consiglio ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni".
Dunque, in virtù della competenza legislativa di cui gode la Regione Sicilia sulle materie degli enti locali, è stata introdotta nell'ordinamento siciliano una norma derogatoria, peraltro destinata a vigere per il solo triennio 2021/2023 e per finalità pubbliche connesse al pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale o europea destinate alla realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali, che consente l'approvazione, attraverso una procedura speciale, di variazioni di bilancio.
Al fine di fornire utili indicazioni sul corretto perimetro applicativo di quanto stabilito dall'art. 5 cit., si formula l'indicazione che le "variazioni di bilancio" di cui è menzione nella detta norma, tenuto conto della previsione della loro successiva ratifica da parte del consiglio comunale, sono tutte quelle disciplinate dall'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Rientrano, pertanto, nel perimetro applicativo dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2021 anche le variazioni di bilancio destinate all'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti, seppure nei limiti disposti dai commi 897 e 898 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, purchè di derivazione statale o europea, ancorché erogati per il tramite della Regione siciliana.
La disciplina transitoria dettata dalla norma regionale richiamata si ritiene applicabile anche agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario o che hanno in corso la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'Assessore per l'economia: ARMAO
L'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica: ZAMBUTO