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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DELIBERAZIONE 28 luglio 2021, n. 9

- Allegato al Comunicato Ministero della Transizione Ecologica pubblicato nella G.U.R.I. 23 agosto 2021, n. 201

Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 1 del 10 marzo 2021, recante requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 5, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di regolamentare l'esatta determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile tecnico, individuati sulla base di idonei titoli di studio, dell'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e della formazione di cui all'articolo 13 dello stesso decreto;

Visto l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e affida al Comitato nazionale il compito di definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento di dette verifiche;

Visto, in particolare, il comma 4, del richiamato articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che i responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina possano continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale, salvo l'obbligo, per detti soggetti, dell'aggiornamento quinquennale;

Vista la propria deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, la quale ha stabilito che i responsabili tecnici in esame possano continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni a decorrere dalla data di piena operatività della disciplina relativa al responsabile tecnico di cui gli articolo 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, fissata al 16 ottobre 2017, e che gli stessi possono sostenere la verifica di aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021;

Vista la propria deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, la quale ha stabilito i requisiti dei responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina relativa al responsabile tecnico di cui gli articolo 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, numero 9, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», recepito con circolare dell'Albo n. 12 del 9 novembre 2020, sono state sospese le verifiche d'idoneità e che, pertanto, i responsabili tecnici di cui alla precedente premessa non possono svolgere la verifica di aggiornamento, il cui superamento consente la prosecuzione dell'attività;

Ritenuto che nel calcolo del quinquennio relativo al periodo transitorio di cui all'art. 12, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e all'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, possa essere detratto il periodo di sospensione delle verifiche;

Delibera:

Art. 1

Modifica dell'articolo 3 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017

All'articolo 3 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 la data del 16 ottobre 2022 è sostituita con la data del 16 ottobre 2023;

b) Al comma 2 la data del 01 gennaio 2021 è sostituita con la data 01 gennaio 2022;

Art. 2

Entrata in vigore

La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Il Vice Presidente

ADELE ROLLI

Il Segretario

PIERLUIGI ALTOMARE