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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1121 DELLA COMMISSIONE, 8 luglio 2021

G.U.U.E. 9 luglio 2021, n. L 243

Regolamento che specifica i dati statistici che devono essere trasmessi dagli Stati membri per quanto riguarda i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 12 luglio 2021

Applicabile dal: 16 luglio 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020 gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione dati statistici dettagliati sui controlli effettuati dalle autorità da essi designate conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in relazione a prodotti soggetti alla normativa dell'Unione che entrano nel mercato dell'Unione. In particolare, a norma del regolamento (UE) 2019/1020 i dati statistici devono riguardare il numero di interventi nell'ambito dei controlli su tali prodotti, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti.

2) E' necessario specificare tali dati statistici.

3) Qualora un intervento delle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 abbia comportato l'imposizione, da parte delle autorità di vigilanza del mercato, dell'obbligo di non immettere un prodotto in libera pratica a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, i dati statistici sul numero di interventi dovrebbero essere integrati da informazioni più dettagliate sul prodotto interessato al fine di comprendere meglio le questioni e le tendenze relative alla sicurezza e alla conformità del prodotto. I dati statistici trasmessi possono anche contribuire a migliorare la gestione del rischio.

4) Sebbene i dati statistici trasmessi alla Commissione sugli interventi nell'ambito dei controlli dovrebbero riguardare tutti i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, essi dovrebbero tuttavia riguardare solo i controlli in cui le autorità designate sono effettivamente intervenute. I dati statistici non dovrebbero quindi comprendere i dati relativi ai controlli effettuati esclusivamente mediante tecniche elettroniche di elaborazione dati.

5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 43 del regolamento (UE) 2019/1020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

 GU L 169 del 25.6.2019.

Art. 1

1. I dati statistici che devono essere trasmessi a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020 comprendono i seguenti dettagli relativi agli interventi nell'ambito dei controlli sui prodotti soggetti alla normativa dell'Unione, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti:

a) il numero totale di interventi;

b) il numero totale di interventi che hanno comportato una sospensione dell'immissione in libera pratica a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;

c) per ciascun intervento a seguito del quale le autorità competenti hanno imposto agli operatori economici interessati di portare a termine azioni specifiche oppure un'autorità di vigilanza del mercato ha imposto di non immettere un prodotto in libera pratica a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1020:

i) la data in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione doganale;

ii) un indicatore del tipo di dichiarazione doganale in caso di dichiarazione doganale con una serie di dati ridotta a norma degli articoli 143 bis e 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (1);

iii) il paese di origine (dato 16 08 000 000) o, se non disponibile, il paese dell'esportatore (sottodato 13 01 018 020);

iv) il codice della sottovoce del sistema armonizzato (sottodato 18 09 056 000);

v) se disponibile, il codice della nomenclatura combinata (sottodato 18 09 057 000);

vi) le unità supplementari (dato 18 02 000 000) o, se non disponibili, la massa netta (dato 18 01 000 000);

vii) il modo di trasporto fino alla frontiera (dato 19 03 000 000);

viii) la principale categoria di prodotti interessata;

ix) la principale normativa dell'Unione violata secondo quanto stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato;

x) un indicatore che illustri la possibilità o meno del prodotto di essere immesso in libera pratica se gli operatori economici interessati portano a termine azioni specifiche imposte dalle autorità competenti.

2. I dati di cui al paragrafo 1 comprendono i dati relativi a tutti i controlli, ad eccezione dei controlli effettuati esclusivamente mediante tecniche elettroniche di elaborazione dati.

3. Ai fini del paragrafo 1, qualora una dichiarazione doganale riguardi prodotti che rientrano in due o più articoli di tale dichiarazione doganale, gli interventi su ciascuno degli articoli sono considerati interventi distinti.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punti da iii) a vii), del presente articolo, i dati che devono essere trasmessi sono le informazioni disponibili nella dichiarazione doganale relative al dato corrispondente di cui all'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tuttavia, qualora gli Stati membri, a norma degli articoli 2, 143 bis e 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o di altre disposizioni transitorie di cui al medesimo regolamento, applicano alla dichiarazione doganale requisiti diversi in materia di dati, i dati da presentare sono le informazioni equivalenti disponibili nella dichiarazione doganale soggetta a tali requisiti in materia di dati.

(1)

 Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN