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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1135 DELLA COMMISSIONE, 9 luglio 2021

G.U.U.E. 12 luglio 2021, n. L 245

Regolamento che istituisce massimali di bilancio per il 2021 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2021/1808)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 19 luglio 2021

Applicabile dal: 1° gennaio 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

1) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2021 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri ai sensi di tale disposizione.

2) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2021 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, di tale regolamento, al momento di fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie, la Commissione tiene conto di qualsiasi aumento applicato dagli Stati membri conformemente a tale disposizione.

3) Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2021 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento.

4) In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il 2021, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2021 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontare al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento.

5) Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2021 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

6) In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2021 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e non possono superare il 2 % del massimale annuo fissato nell'allegato II di tale regolamento.

7) Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2021 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro.

8) Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2021, la Commissione deve fissare i massimali nazionali annui di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2021 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

9) Per quanto riguarda il 2021, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1° gennaio 2021. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2021 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data.

10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

Art. 1

1. I massimali nazionali annui per il 2021 per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell'allegato del presente regolamento.

2. I massimali nazionali annui per il 2021 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell'allegato del presente regolamento.

3. I massimali nazionali annui per il 2021 per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell'allegato del presente regolamento.

4. I massimali nazionali annui per il 2021 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell'allegato del presente regolamento.

5. I massimali nazionali annui per il 2021 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell'allegato del presente regolamento.

6. I massimali nazionali annui per il 2021 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell'allegato del presente regolamento.

7. Gli importi massimi per il 2021 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell'allegato del presente regolamento.

8. I massimali nazionali annui per il 2021 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1808)

I. Massimali nazionali annui per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2021
Belgio 220 516
Danimarca 510 443
Germania 2 881 039
Irlanda 814 613
Grecia 1 068 840
Spagna 2 791 396
Francia 3 025 957
Croazia 164 601
Italia 2 074 792
Lussemburgo 22 741
Malta 650
Paesi Bassi 460 278
Austria 458 384
Portogallo 288 469
Slovenia 72 302
Finlandia 258 372
Svezia 391 520

.

II. Massimali nazionali annui per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2021
Bulgaria 376 265
Cechia 464 763
Estonia 125 439
Cipro 29 400
Lettonia 170 814
Lituania 220 860
Ungheria 712 920
Polonia 1 535 543
Romania 935 992
Slovacchia 216 589

.

III. Massimali nazionali annui per il pagamento redistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2021
Belgio 45 157
Bulgaria 55 362
Germania 323 453
Francia 673 644
Croazia 36 497
Lituania 85 495
Polonia 278 884
Portogallo 55 302
Romania 104 163
Slovacchia 11 100

.

IV. Massimali nazionali annui per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2021
Belgio 148 478
Bulgaria 236 588
Cechia 254 432
Danimarca 240 600
Germania 1 386 226
Estonia 57 215
Irlanda 355 885
Grecia 539 123
Spagna 1 440 177
Francia 2 020 932
Croazia 109 490
Italia 1 088 559
Cipro 14 294
Lettonia 94 217
Lituania 170 990
Lussemburgo 10 030
Ungheria 391 715
Malta 1 573
Paesi Bassi 198 415
Austria 203 275
Polonia 1 008 015
Portogallo 204 262
Romania 567 542
Slovenia 39 459
Slovacchia 125 125
Finlandia 154 714
Svezia 205 703

.

V. Massimali nazionali annui per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2021
Danimarca 2 857
Slovenia 2 078

.

VI. Massimali nazionali annui per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2021
Belgio 9 367
Bulgaria 2 117
Cechia 1 696
Danimarca 15 238
Germania 46 208
Estonia 1 240
Irlanda 23 726
Grecia 35 942
Spagna 96 012
Francia 67 364
Croazia 7 299
Italia 72 571
Cipro 476
Lettonia 3 831
Lituania 7 125
Lussemburgo 501
Ungheria 5 223
Malta 21
Paesi Bassi 13 228
Austria 13 552
Polonia 33 600
Portogallo 13 617
Romania 21 091
Slovenia 1 973
Slovacchia 1 706
Finlandia 5 157
Svezia 13 714

.

VII. Importi massimi per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2021
Belgio 9 899
Bulgaria 15 773
Cechia 16 962
Danimarca 16 040
Germania 92 415
Estonia 3 814
Irlanda 23 726
Grecia 35 942
Spagna 96 012
Francia 134 729
Croazia 7 299
Italia 72 571
Cipro 953
Lettonia 6 281
Lituania 11 399
Lussemburgo 669
Ungheria 26 114
Malta 105
Paesi Bassi 13 228
Austria 13 552
Polonia 67 201
Portogallo 13 617
Romania 37 836
Slovenia 2 631
Slovacchia 8 342
Finlandia 10 314
Svezia 13 714

.

VIII. Massimali nazionali annui per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)
Anno civile 2021
Belgio 81 801
Bulgaria 118 294
Cechia 127 216
Danimarca 32 863
Estonia 6 821
Irlanda 3 000
Grecia 178 331
Spagna 573 817
Francia 1 010 466
Croazia 54 745
Italia 468 806
Cipro 3 812
Lettonia 45 193
Lituania 85 495
Lussemburgo 160
Ungheria 195 857
Malta 3 000
Paesi Bassi 3 350
Austria 14 229
Polonia 504 007
Portogallo 133 521
Romania 272 554
Slovenia 17 099
Slovacchia 62 562
Finlandia 101 080
Svezia 89 138

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