
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2021
G.U.R.I. 9 settembre 2021, n. 216
Determinazione delle quote di compartecipazione regionale all'IVA per l'anno 2018.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto, con l'aumento della compartecipazione all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;
Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;
Visto altresì il comma 4 del medesimo art. 2 che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanità (ora Ministero della salute);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019, con il quale, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si è provveduto a rideterminare per il 2018 la compartecipazione regionale all'I.V.A. nella misura del 67,07 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2016, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;
Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che al comma 2, lettera a), prevede l'abrogazione del comma 12 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'art. 46, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, nel rinviare all'anno 2021 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha confermato fino all'anno 2020 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000;
Considerata la necessità di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'IVA per l'anno 2018, rinviando al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote così come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 2000;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;
Visto l'accordo siglato dai presidenti delle regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (RC) in data 21 luglio 2005, con il quale le regioni concordano nuovi criteri di ripartizione per superare le criticità rilevate in occasione della predisposizione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale Lazio;
Visti i commi 319 e 320 dell'art. 1 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con i quali sono state apportate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui al punto precedente, prevedendo una riduzione annua dell'1,5 per cento della quota del fondo di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 56 del 2000, ed è stata, altresì, prevista la possibilità di apportare modifiche alle specifiche tecniche dell'allegato A) al medesimo decreto;
Visto l'art. 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che la ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali di cui all' art. 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possa essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visti i correttivi approvati all'unanimità dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 26 ottobre 2017;
Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 2014, 2015 e 2016, consumi la cui media è utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;
Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2020;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute;
Decreta:
Quota di compartecipazione all'I.V.A.
Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione, di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2018 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella A), facente parte integrante del presente decreto.
Quota di concorso alla solidarietà interregionale
Le quote di concorso alla solidarietà interregionale, di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2018 sono stabilite, per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella B), facente parte integrante del presente decreto.
Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale
Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui all'art. 2, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2018 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C), facente parte integrante del presente decreto.
Somme da ripartire alle regioni
Le somme risultanti a favore di ciascuna regione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 66.525.638.866 per l'anno 2018 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella D), facente parte integrante del presente decreto.
Erogazioni alle regioni
Il Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, in conformità ai correttivi decisi dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, eroga a ciascuna regione le somme di cui all'allegata tabella E), facente parte integrante del presente decreto, per il complessivo ammontare di euro 66.525.638.866.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2021
Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI
Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO
Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2138