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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 luglio 2021

G.U.R.I. 11 settembre 2021, n. 218

Riparto del Fondo per il concorso a titolo definitivo da parte dello Stato al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza COVID-19.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, nonchè del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto l'art. 1, comma 477, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto l'art. 24 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che:

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2021 un Fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti all'emergenza. Ai relativi oneri pari a 1.000 milioni di euro si provvede ai sensi dell'art. 42;

2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'importo di cui al comma 1 è ripartito in favore delle regioni e delle province autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dalle singole regioni e province autonome;

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e province autonome a valere sul Fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari;

Vista la comunicazione del 26 gennaio 2021 con la quale la struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 pro-tempore ha trasmesso le seguenti informazioni inerenti le spese sostenute e rendicontate dalle regioni e province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza con riferimento all'anno 2020;

Vista la nota prot. CSEC19RM 001 REG2021 1002305 del 6 aprile 2021, indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 rappresenta, anche ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 2 dell'art. 24 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, quanto segue:

1. Il Dipartimento della protezione civile (DPC), in data 8 aprile 2020, aveva trasferito alla precedente struttura commissariale, per le valutazioni di competenza, il dato inerente alle spese sostenute dalle regioni e province autonome per affrontare l'emergenza COVID-19, autorizzate e condizionate alle risorse disponibili e ai fabbisogni soddisfatti;

2. A seguito della successiva analisi condotta dagli uffici del Commissario straordinario pro-tempore, è stato comunicato nel 2020, alle regioni e alle province autonome interessate, di fornire evidenza contabile delle spese sostenute, nonchè di comunicare le necessarie informazioni riguardo i dispositivi e le attrezzature acquisite, a fronte delle autorizzazioni condizionate concesse. In tale contesto, nelle more della finalizzazione dell'attività di rendicontazione, la struttura commissariale ha provveduto all'erogazione di una somma corrispondente al 50% delle spese autorizzate condizionate per un importo complessivo di euro 66.174.950,40;

Vista la nota la nota prot. CSEC19RM 001 REG2021 1008994 del 14 maggio 2021, indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale, facendo seguito alla precedente nota del 6 aprile, il direttore operativo della struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 inoltra nuovamente lo specchio sinottico delle spese «autorizzate condizionate istruibili» e le relative anticipazioni corrisposte dalla struttura commissariale pro-tempore, tenuto conto del refuso relativo alla quota riferita alla Regione Umbria;

Visto il prospetto riepilogativo allegato alla predetta nota, di seguito riportato, attestante i versamenti a favore delle regioni e province autonome dei predetti euro 66.174.950,40;

Vista la nota prot. CSEC19RM 001 REG2021 1002980 del 12 aprile 2021 con la quale il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 comunica al presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome che, «in relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 24 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ferme restando le somme erogate dalla struttura commissariale pro-tempore a titolo di anticipazione finanziaria corrispondente al 50% delle spese "autorizzate in via condizionata", già partecipate al Ministero dell'economia e delle finanze, non sarà necessario inoltrare al predetto Commissario straordinario la documentazione di spesa oggetto di rendicontazione, atteso che non si procederà a verifica della documentazione prodotta ed al successivo rimborso a conguaglio»;

Ritenuto di dover tener presente, oltre ai trasferimenti già eseguiti dalla struttura commissariale pro-tempore, anche le somme acquisite dai bilanci regionali a seguito di quanto disposto dall'art. 1, comma 477, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Vista la nota del 3 giugno 2021 a firma del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome con cui è stata trasmessa al Ministro dell'economia e delle finanze una proposta di riparto relativa ai 1.000 milioni di euro di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 41/2021, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, approvata all'unanimità dalla Conferenza delle regioni e province autonome;

Ritenuto che non si ravvisano motivi ostativi all'accoglimento della proposta della Conferenza delle regioni e province autonome;

Dato atto che il presente decreto dispone in merito al riparto, anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dalle singole regioni e province autonome, delle risorse di cui al citato art. 24 del decreto-legge n. 41/2021 relative al concorso al rimborso, a titolo definitivo, da parte dello Stato delle spese sostenute dalle regioni e province autonome;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 24 giugno 2021 (rep. atti n. 98/CSR);

Decreta:

Art. 1

Il Fondo di 1.000 milioni di euro di cui all'art. 24, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, costituito per il concorso a titolo definitivo da parte dello Stato al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza, è ripartito nei termini riportati nella colonna 4 dell'allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le somme acquisite dalle regioni e province autonome a valere sul Fondo di cui all'art. 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.

Art. 3

Il tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'art. 12 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 monitora la corretta contabilizzazione del Fondo di cui all'art. 1 ai fini della valutazione dell'equilibrio dell'anno 2020 dei servizi sanitari delle regioni e delle province autonome.

Roma, 16 luglio 2021

Il Ministro dell'economia e delle finanze

FRANCO

Il Ministro della salute

SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1236