
DIRETTIVA (UE) 2021/1159 DEL CONSIGLIO, 13 luglio 2021
G.U.U.E. 15 luglio 2021, n. L 250
Direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19.
Note sul recepimento
Adottata il: 13 luglio 2021
Entrata in vigore il: 15 luglio 2021
Termine per il recepimento: 31 dicembre 2021
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
1) A norma della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3), gli Stati membri esentano dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) le importazioni di beni e le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a destinazione dell'Unione, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea o della Banca europea per gli investimenti, o a destinazione di organismi istituiti dall'Unione ai quali si applica il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea («protocollo»), alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e se ciò non comporta distorsioni della concorrenza. Tale esenzione è tuttavia strettamente limitata agli acquisti effettuati per uso ufficiale e non si estende alle situazioni in cui beni e servizi sono acquistati da organismi dell'Unione per rispondere alla situazione di emergenza causata dalla pandemia di COVID-19, in particolare quando devono essere messi gratuitamente a disposizione degli Stati membri o di terzi, quali autorità o istituzioni nazionali.
2) Pertanto, dato che permane l'urgente necessità di adottare misure per essere pronti ad agire di fronte alla crisi sanitaria in corso, è necessario garantire un'esenzione dall'IVA per l'acquisto di beni e servizi da parte della Commissione o di un'agenzia o un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione nell'ambito dell'esecuzione dei loro compiti, al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19. In tal modo si garantirebbe che le misure adottate nell'ambito delle varie iniziative dell'Unione in tale situazione non siano ostacolate da importi dell'IVA che non possono essere recuperati dalle istituzioni dell'Unione o dagli oneri di conformità derivanti dall'obbligo di registrarsi ai fini dell'IVA.
3) La direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio (4) non è sufficiente per conseguire l'obiettivo di rafforzare la lotta contro la pandemia di COVID-19, in quanto consente unicamente agli Stati membri di applicare, per un periodo di tempo limitato, aliquote ridotte alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 e di servizi strettamente connessi a tali dispositivi o di concedere un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente per la fornitura di vaccini contro la COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19, nonché di servizi strettamente connessi a tali vaccini e dispositivi.
4) E' opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE.
5) In considerazione dell'attuale pandemia di COVID-19, le misure che potrebbero rientrare nella nuova esenzione per contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 sono già in corso, per esempio nell'ambito dello strumento per il sostegno di emergenza istituito dal regolamento (UE) 2020/521 del Consiglio (5). Qualora dovesse essere versata l'IVA per le operazioni relative a tali misure, andrebbero perse risorse preziose, con la conseguente diminuzione dei beni e servizi forniti agli Stati membri in proporzione all'importo dell'imposta da versare. Al fine di utilizzare al meglio il bilancio dell'Unione per affrontare le conseguenze molto gravi della pandemia di COVID-19, le esenzioni introdotte dalla presente direttiva dovrebbero pertanto applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale applicazione retroattiva è indispensabile per evitare che le misure adottate per far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19 siano private di effetto. Qualsiasi adeguamento necessario per le operazioni inizialmente soggette a imposta potrebbe essere effettuato utilizzando meccanismi di correzione già in essere, per esempio mediante una dichiarazione IVA successiva.
6) In considerazione dell'urgenza della situazione determinata dalla pandemia di COVID-19, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Parere del 18 maggio 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Parere del 27 aprile 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006).
Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le misure temporanee relative all'imposta sul valore aggiunto applicabile ai vaccini COVID-19 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 419 dell'11.12.2020).
Regolamento (UE) 2020/521 del Consiglio, del 14 aprile 2020, che attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 e che ne modifica disposizioni in considerazione dell'epidemia di COVID19 (GU L 117 del 15.4.2020).
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1) l'articolo 143 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:
«f ter) le importazioni di beni da parte della Commissione o da parte di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo importi tali beni nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni importati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni e prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo;»;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Quando cessano di applicarsi le condizioni per l'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera f ter), la Commissione o l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa lo Stato membro in cui è stata applicata l'esenzione e l'importazione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento.»;
2) l'articolo 151 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) al primo comma è aggiunta la lettera seguente:
«a ter) le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate a destinazione della Commissione o di un'agenzia o un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo;»;
ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Fino all'adozione di norme fiscali uniformi, le esenzioni previste al primo comma, diverse da quelle indicate alla lettera a ter), si applicano entro i limiti fissati dallo Stato membro ospitante.»;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Quando cessano di applicarsi le condizioni per l'esenzione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a ter), la Commissione o l'agenzia interessata o l'organismo interessato che ha ricevuto la cessione o prestazione esente ne informa lo Stato membro in cui è stata applicata l'esenzione e la cessione di tali beni o la prestazione di tali servizi è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento.».
Recepimento
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.