
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 27 luglio 2021
G.U.R.I. 29 settembre 2021, n. 233
Criteri per l'individuazione dei settori economici ammissibili al credito d'imposta.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», come successivamente modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (cd. decreto sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Visto il comma 1, dell'art. 48-bis del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale dispone che «Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 ed a quello in corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del trenta per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all' art. 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa»;
Visto il comma 4 del citato art. 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1;
Visto il medesimo comma 4 del citato art. 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede che, con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per avvalersi del credito d'imposta, le modalità di monitoraggio degli utilizzi dello stesso e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 del medesimo art. 48-bis, nonchè le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dell'intervento;
Considerata la necessità di adottare il presente decreto al fine di stabilire i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta;
Decreta:
Oggetto e finalità
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 48-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il presente decreto stabilisce i criteri per l'individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al medesimo art. 48-bis.
Settori ammissibili
1. Ai sensi di quanto stabilito dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, possono accedere al credito d'imposta di cui al medesimo art. 48-bis i soggetti, esercenti attività d'impresa, operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).
2. Rientrano nei settori di cui al comma 1 le attività economiche corrispondenti ai seguenti codici ATECO 2007:
Codice ATECO | Descrizione |
13.10.00 | Preparazione e filatura di fibre tessili |
13.20.00 | Tessitura |
13.30.00 | Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari |
13.91.00 | Fabbricazione di tessuti a maglia |
13.92.10 | Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento |
13.92.20 | Fabbricazione di articoli in materie tessili nca |
13.93.00 | Fabbricazione di tappeti e moquette |
13.94.00 | Fabbricazione di spago, corde, funi e reti |
13.95.00 | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
13.96.10 | Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili |
13.96.20 | Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali |
13.99.10 | Fabbricazione di ricami |
13.99.20 | Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti |
13.99.90 | Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi |
14.11.00 | Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle |
14.12.00 | Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro |
14.13.10 | Confezione in serie di abbigliamento esterno |
14.13.20 | Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno |
14.14.00 | Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima |
14.19.10 | Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento |
14.19.21 | Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate |
14.19.29 | Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari |
14.20.00 | Confezione di articoli in pelliccia |
14.31.00 | Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia |
14.39.00 | Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia |
15.11.00 | Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce |
15.12.01 | Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione |
15.12.09 | Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria |
15.20.10 | Fabbricazione di calzature |
15.20.20 | Fabbricazione di parti in cuoio per calzature |
16.29.11 | Fabbricazione di parti in legno per calzature |
16.29.12 | Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili |
20.42.00 | Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili |
20.59.60 | Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio |
32.12.10 | Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi |
32.12.20 | Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale |
32.13.01 | Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi) |
32.13.09 | Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca |
32.50.50 | Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni |
32.99.20 | Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini |
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3. Ai fini dell'accesso al credito d'imposta di cui all'art. 48-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, rileva il codice di attività economica comunicato all'Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 [N.d.R. recte: decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633].
4. Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 48-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono stabiliti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonchè le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 del medesimo art. 48-bis e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2021
Il Ministro: GIORGETTI
Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 832