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REGOLAMENTO (UE) 2021/1175 DELLA COMMISSIONE, 16 luglio 2021

G.U.U.E. 19 luglio 2021, n. L 256

Regolamento che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di polioli in alcuni prodotti di confetteria a ridotto contenuto calorico. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 8 agosto 2021

Applicabile dal: 8 agosto 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

2) Tale elenco può essere aggiornato secondo la procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

3) Il 18 dicembre 2018 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso di polioli come edulcoranti in prodotti di confetteria duri (caramelle dure e leccalecca), prodotti di confetteria morbidi (caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili), liquirizia, torrone e marzapane, compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate e microconfetti per rinfrescare l'alito, a ridotto contenuto calorico. Tale domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

4) I poliloli sono edulcoranti ipocalorici e possono essere utilizzati per sostituire parzialmente o totalmente gli zuccheri calorici in alcuni prodotti di confetteria. Ne conseguono la riduzione del valore calorico di tali prodotti e l'offerta ai consumatori di prodotti a ridotto contenuto calorico a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'uso combinato di polioli e zuccheri nei prodotti di confetteria a ridotto contenuto calorico conferisce ai prodotti la dolcezza nonché le funzionalità e le proprietà organolettiche desiderate che non si possono ottenere con altri ingredienti o utilizzando solo polioli.

5) Un uso limitato di polioli come edulcoranti negli alimenti è considerato accettabile, a condizione che si tenga conto della loro azione lassativa (3). Il regolamento (CE) n. 1333/2008 non consente di norma l'uso di polioli nelle bevande, dato il loro potenziale lassativo. In caso d'uso in alimenti solidi, come i prodotti di confetteria oggetto della domanda, è tuttavia improbabile che un consumo di polioli in quantità inferiore a 20 g al giorno da tutte le fonti provochi sintomi lassativi indesiderati (4). Pertanto il regolamento (CE) n. 1333/2008 consente già il loro uso quantum satis nella categoria alimentare 05.2 «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito» ai fini, tra l'altro, della sostituzione totale degli zuccheri nei prodotti senza zuccheri aggiunti. L'estensione dell'uso proposta riguarda solo la sostituzione parziale degli zuccheri negli stessi tipi di prodotti e pertanto i polioli sarebbero utilizzati a un livello non associato a sintomi lassativi indesiderati.

6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità al fine di aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, salvo nel caso in cui tale aggiornamento non possa avere un effetto sulla salute umana. L'autorizzazione all'uso di polioli come edulcoranti in prodotti di confetteria a ridotto contenuto calorico, unitamente al loro uso già autorizzato in prodotti di confetteria senza zuccheri aggiunti, costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana. Non è pertanto necessario chiedere il parere dell'Autorità. Al fine di garantire che i consumatori ricevano informazioni adeguate, l'etichettatura degli alimenti contenenti più del 10 % di polioli aggiunti autorizzati dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 deve includere l'indicazione obbligatoria «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi» conformemente all'allegato III del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

7) Di conseguenza è opportuno autorizzare l'uso quantum satis di polioli come edulcoranti in alcuni prodotti a ridotto contenuto calorico di cui al considerando 3, prima frase, nella sottocategoria alimentare 05.2 «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito».

8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 354 del 31.12.2008.

(2)

Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008).

(3)

Report of the scientific Committee for Food (SCF) concerning sweeteners (SCF, 1984), Opinion of the Scientific Committee on Food on Erythritol (parere del 5 marzo 2003).

(4)

Report of the scientific Committee for Food (SCF) concerning sweeteners (parere espresso l'11 dicembre 1987 e il 10 novembre 1988).

(5)

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011).

Art. 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, alla categoria alimentare 05.2 «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito», dopo la voce relativa al gruppo IV «Polioli» autorizzata con la restrizione «Solo frutta cristallizzata, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti» è inserita la voce seguente: 

  «Gruppo IV Polioli quantum satis   Solo caramelle dure e leccalecca, caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili, liquirizia, torrone, marzapane, microconfetti per rinfrescare l'alito e compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti».

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