
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 agosto 2021, n. 137
G.U.R.I. 6 ottobre 2021, n. 239
Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra, di elisoccorritore capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 38 e 55 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Visto, in particolare, l'articolo 38 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante la promozione, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione professionale, alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto, altresì, l'articolo 55 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante la promozione, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione professionale, alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma degli articoli 38, comma 5, e 55, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni interne di cui ai predetti articoli, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, dell'esame finale nonchè i criteri per la formazione delle graduatorie finali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 15, comma 2;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 155;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, recante «Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2012, n. 297;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre 2017 recante «Requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22 ottobre 2015, n. 51, relativo alla ridefinizione dell'organizzazione centrale e periferica della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22 ottobre 2015, n. 53, relativo all'aggiornamento dei requisiti per il rilascio e il rinnovo delle licenze di volo e delle abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22 novembre 2017 recante «Disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista nautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Ritenuto necessario adottare uno specifico regolamento che tenga conto dell'istituzione dei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori, operata dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina delle predette procedure selettive;
Effettuata la concertazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo sindacale per il triennio 2016-2018, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione dell'11 maggio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. 9415 del 5 agosto 2021 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Modalità di svolgimento delle selezioni interne
1. Il presente regolamento disciplina le selezioni interne, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per l'accesso alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le selezioni interne, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per l'accesso alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. I bandi per le selezioni interne di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con uno o più decreti del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. I decreti, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, indicano, tra l'altro, i posti disponibili da mettere a concorso per ciascuno dei suindicati ruoli, le rispettive sedi di servizio e il numero dei posti disponibili per ciascuna sede.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Requisiti di partecipazione
1. Le selezioni interne di cui all'articolo 1, comma 1, sono riservate al personale del Corpo nazionale che riveste la qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata l'ultima delle carenze di organico nei rispettivi ruoli. Non è ammesso alle selezioni il personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Le selezioni interne di cui all'articolo 1, comma 2, sono riservate al personale del Corpo nazionale che riveste la qualifica di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata l'ultima delle carenze di organico nei rispettivi ruoli. Non è ammesso alle selezioni il personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento. E' composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente con qualifica non inferiore a dirigente superiore del Corpo nazionale e da tre componenti esperti nelle materie oggetto delle specialità con qualifica non inferiore a ispettore. La medesima commissione può attendere ad una o più delle procedure di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con il decreto di cui al comma 1, per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, sono nominati i relativi supplenti.
4. La commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione. Il presidente ha il compito di coordinare i lavori delle sottocommissioni e non è tenuto a partecipare agli stessi.
Anzianità di servizio e titoli valutabili
1. La commissione esaminatrice valuta l'anzianità di effettivo servizio, nonchè i seguenti titoli: titoli di servizio, corsi di formazione e aggiornamento professionale, certificazioni ed abilitazioni, titoli di studio, in base alle categorie e ai punteggi indicati ai commi da 2 a 11. I titoli devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata l'ultima delle carenze di organico relative ai posti messi a concorso, devono risultare, ad eccezione dei titoli di studio di cui al comma 9, da atti formali dell'amministrazione e devono essere dichiarati dal candidato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella domanda di partecipazione alle selezioni interne.
2. Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco sono attribuiti 0,75 punti mentre ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo della specialità di appartenenza sono attribuiti 1,50 punti. Per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile provenienti dal ruolo dei vigili del fuoco AIB è valutata anche l'anzianità di servizio maturata nell'amministrazione di provenienza, applicando il criterio indicato al precedente periodo del presente comma.
3. I titoli di servizio ammessi a valutazione e i relativi punteggi sono calcolati in base all'effettivo svolgimento della funzione, così come riportato nei fogli di servizio o in altri atti ufficiali dell'amministrazione, secondo quanto di seguito indicato per ciascuna specialità:
a) per le specialità aeronaviganti sono valutati i seguenti titoli:
1) funzioni operative e tecnico-logistiche svolte nell'ambito dei reparti volo, per ciascun anno:
1.1) ruolo dei piloti di aeromobile: | |
1.1.1 responsabile operativo | 0,24 punti; |
1.1.2 addetto sicurezza volo | 0,18 punti; |
1.1.3 addetto al magazzino operativo | 0,12 punti; |
1.2) ruolo degli specialisti di aeromobile: | |
1.2.1 responsabile della manutenzione | 0,24 punti; |
1.2.2 responsabile dell'ufficio controllo aeronavigabilità | 0,24 punti; |
1.2.3 addetto alla qualità | 0,18 punti; |
1.2.4 addetto al magazzino aeronautico | 0,12 punti; |
1.3) ruolo degli elisoccorritori: | |
1.3.1 responsabile operativo dell'elisoccorso (ROE) | 0,24 punti; |
1.3.2 responsabile attrezzature di soccorso (RAS) | 0,12 punti; |
.
2) istruttore o formatore nell'ambito della specialità di appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attività formativa svolta nell'ambito di corsi organizzati ed autorizzati dall'amministrazione;
b) per la specialità nautiche sono valutati i seguenti titoli:
1) responsabile dell'organizzazione tecnico-logistica del nucleo nautico: 0,84 punti per ogni anno di incarico, conferito con atto formale;
2) istruttore o formatore nell'ambito della specialità di appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attività formativa svolta nell'ambito di corsi organizzati ed autorizzati dall'amministrazione;
c) per la specialità dei sommozzatori sono valutati i seguenti titoli:
1) direttore d'immersione di una squadra di intervento: 0,1 punti per ciascun intervento di soccorso risultante da rapporto di intervento;
2) istruttore o formatore nell'ambito della specialità di appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attività formativa svolta nell'ambito di corsi organizzati ed autorizzati dall'amministrazione.
4. I punteggi dei titoli di cui al comma 3 sono cumulabili nell'ambito di ciascuna specialità fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4,00 punti.
5. I corsi di formazione e aggiornamento professionale ammessi a valutazione sono:
a) corsi di formazione e aggiornamento professionale, autorizzati dall'amministrazione, frequentati con profitto. Non sono ammessi a valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore;
b) corsi frequentati con profitto per il conseguimento di certificazioni o brevetti riconosciuti dall'amministrazione equipollenti a propri corsi, secondo la specifica disciplina stabilita dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento. Il punteggio è attribuito in funzione della durata stabilita dall'amministrazione per il corrispondente corso interno.
6. Il punteggio da attribuire ai titoli di cui al comma 5, per corsi attinenti alla specialità, è in funzione della durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di 36 ore. Il punteggio da attribuire ai titoli di cui al comma 5, per corsi non attinenti alla specialità, è in funzione della durata del corso ed è pari a 0,10 punti per ciascun periodo di 36 ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 1,50 punti. I punteggi attribuiti ai titoli di cui ai precedenti periodi del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo pari a 4,00 punti. Per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile provenienti dal ruolo dei vigili del fuoco AIB sono valutabili, con i criteri di cui ai precedenti periodi del presente comma, oltre ai corsi di formazione e aggiornamento professionale autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, anche quelli autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purchè in materie attinenti all'attività istituzionale della qualifica a concorso. Non sono ammessi a valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore. Nel caso in cui la durata dei corsi ammessi a valutazione non sia multiplo esatto di 36 ore, si procede ad arrotondamento per difetto. Sono esclusi dalla valutazione il corso di formazione per allievi vigili del fuoco, i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle specialità e delle relative certificazioni e abilitazioni di cui al comma 7.
7. Le certificazioni e abilitazioni, rilasciate dall'amministrazione ed in corso di validità, ammesse a valutazione sono quelle di seguito indicate per ciascuna specialità con i relativi punteggi:
a) per le specialità aeronaviganti sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni:
1) ruolo dei piloti diaeromobile: | |
1.1 capo equipaggio (CE) | 1,00 punti; |
1.2 volo strumentale (IR) | 0,50 punti; |
1.3 istruttore di volo professionale (TRI) | 1,00 punti; |
1.4 istruttore di volo strumentale (IRI) | 0,50 punti; |
1.5 istruttore su simulatore di volo (SFI) | 0,50 punti; |
1.6 pilota collaudatore di produzione (CPP) | 1,00 punti; |
2) ruolo degli specialisti di aeromobile: | |
2.1 operatore controllore Cat. B1/B2 (Certifying Staff Cat. B1/B2) | 1,00 punti; |
2.2 operatore controllore Cat. C (Certifying Staff Cat. C) | 0,50 punti; |
2.3 istruttore tecnici di bordo (TBI) | 0,50 punti; |
2.4 istruttore di manutenzione professionale (TMI) | 1,00 punti; |
2.5 specialista collaudatore di produzione (CPT) | 1,00 punti; |
3) ruolo degli elisoccorritori: | |
3.1 istruttore elisoccorritore sul Tipo (ELI) | 2,00 punti; |
.
b) per le specialità nautiche sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni:
1) ruolo dei nautici di coperta: | |
1.1 comandante costiero per unità navali | 1,50 punti; |
1.2 istruttore nautico | 1,50 punti; |
2) ruolo dei nautici di macchina | |
2.1 direttore di macchina | 1,50 punti; |
2.2 istruttore nautico | 1,50 punti; |
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c) per la specialità dei sommozzatori sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni:
1.1 istruttore sommozzatore | 1,50 punti. |
.
8. I punteggi delle certificazioni e abilitazioni di cui al comma 7 sono cumulabili, fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 3,00 punti.
9. Sono ammessi a valutazione i titoli di studio di seguito indicati:
a) diploma di qualifica professionale, conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata triennale: 0,75 punti;
b) diploma professionale, conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale: 1,00 punti;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 1,50 punti;
d) laurea universitaria: 1,75 punti;
e) laurea magistrale: 2,00 punti.
10. I titoli di studio ammessi a valutazione di cui al comma 9 sono rilasciati da istituzioni scolastiche o universitarie pubbliche o private paritarie, nonchè dalle Regioni per quanto riguarda i titoli di istruzione e formazione professionale di cui alle lettere a) e b). Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero, se legalmente riconosciuti. Per la corrispondenza dei diplomi liceali, dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano rispettivamente la tabella di confluenza di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e le tabelle di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e di cui all'allegato C al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Per gli indirizzi dei diplomi di laurea e relative equiparazioni si applicano i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e relative tabelle. I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato nell'ambito del medesimo percorso di istruzione, fino a un massimo di 3,00 punti.
11. Per i punteggi dei titoli del presente articolo attribuiti su base annuale, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.
Graduatorie di ammissione al corso di formazione professionale e scelta della sede
1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio riportato per i titoli indicati all'articolo 4, le graduatorie per l'ammissione al corso di formazione professionale per ciascuno dei ruoli del personale specialista. A parità di punteggio si applicano i criteri previsti, rispettivamente, all'articolo 38, comma 3, e all'articolo 55, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Le graduatorie per l'ammissione al corso di formazione professionale sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
2. Sulla base delle graduatorie di cui al comma 1, accede al corso di formazione un numero di candidati pari a quello dei posti messi a concorso. Le predette graduatorie determinano l'ordine della scelta delle sedi di assegnazione da parte di coloro che conseguono la nomina a capo squadra dei rispettivi ruoli specialistici. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, e dell'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i capi squadra possono scegliere esclusivamente le sedi relative alla propria specialità tra quelle indicate dall'amministrazione nei bandi delle selezioni in proporzione alle carenze presenti negli organici.
3. I posti disponibili sono riservati ai capi squadra che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio. Nel caso in cui il numero di posti resi disponibili in una determinata sede sia inferiore rispetto al numero dei promossi capo squadra provenienti da quella medesima sede, tali posti sono attribuiti ai riservatari seguendo l'ordine della graduatoria di accesso al corso.
4. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento delle graduatorie fino alla copertura dei posti disponibili. I posti non coperti sono considerati disponibili e sono attribuiti con le successive procedure selettive.
Corsi di formazione professionale
1. Il corso di formazione professionale, per ciascuna specialità, ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge presso le sedi individuate dal Direttore centrale per la formazione.
2. Il programma didattico e le materie dei corsi sono disciplinati da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione prima dell'inizio dei corsi stessi e può prevedere moduli comuni per le diverse specialità.
3. Per i criteri di dimissione e espulsione dei candidati dai corsi di formazione si applica quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Esami finali
1. Le selezioni interne si concludono con l'esame finale del corso di formazione professionale, consistente nella risoluzione di 30 quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie del corso di formazione.
2. La prova, della durata di 40 minuti, è valutata in centesimi. La commissione esaminatrice attribuisce ai candidati un punteggio massimo pari a 100/100 (cento/centesimi). L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 60/100 (sessanta/centesimi).
3. I candidati che non si presentano all'esame finale, salvo i casi di assenza per malattia, oppure per maternità o altro legittimo impedimento, sono considerati rinunciatari.
Graduatoria finale
1. Le graduatorie delle selezioni interne sono redatte, per ciascuno dei ruoli del personale specialista, sulla base del punteggio riportato nell'esame finale di cui all'articolo 7, e determinano la posizione in ruolo nella nuova qualifica. A parità di punteggio, si applicano gli stessi criteri di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono approvate con decreti del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
Norme transitorie
1. I titoli di servizio indicati dall'articolo 4, comma 3, costituiscono titoli valutabili nelle selezioni interne per le promozioni alla qualifica di capo squadra per ciascuno dei ruoli del personale specialista a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 agosto 2021
Il Ministro: LAMORGESE
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, registrazione n. 2730