
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 agosto 2021, n. 138
G.U.R.I. 6 ottobre 2021, n. 239
Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore, di elisoccorritore ispettore, di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 42 e 59 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Visto, in particolare, l'articolo 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante le promozioni, mediante selezione interna per titoli ed esami, alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto, altresì, l'articolo 59 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante le promozioni, mediante selezione interna per titoli ed esami, alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma degli articoli 42, comma 6, e 59, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni, le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle graduatorie finali nonchè le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e degli esami di fine corso;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 15, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012 recante «Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2012, n. 297;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre 2017 recante «Requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 51, relativo alla ridefinizione dell'organizzazione centrale e periferica della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 53, relativo all'aggiornamento dei requisiti per il rilascio e il rinnovo delle licenze di volo e delle abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 novembre 2017 recante: «Disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista nautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Ritenuto necessario adottare uno specifico regolamento che tenga conto dell'istituzione dei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori, operata dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina delle predette procedure selettive;
Effettuata la concertazione per le modalità di espletamento delle selezioni interne, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», con le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale per il triennio 2016-2018, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione dell'11 maggio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 9426 del 6 agosto 2021 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Modalità di accesso e bando di selezione
1. Il presente regolamento disciplina le selezioni interne, per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, e dell'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso:
a) alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale»;
b) alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore appartenenti, rispettivamente, ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale.
2. I bandi delle selezioni interne sono adottati con uno o più decreti del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Requisiti di partecipazione
1. Le selezioni interne di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sono riservate al personale del Corpo nazionale in possesso, rispettivamente, dei requisiti di cui all'articolo 42, comma 1, e di cui all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il quale non si trovi nelle condizioni previste dal comma 2 degli stessi articoli.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle specialità non inferiore a quattro, di cui almeno uno non appartenente all'amministrazione. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di selezione e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La medesima commissione esaminatrice può essere nominata per due o più delle selezioni interne di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti nelle materie indicate al comma 2, senza l'ausilio di strumenti informatici.
2. La prova scritta verte, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie:
a) per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile:
1) organizzazione aeronautica del Corpo nazionale ed elementi di normativa aeronautica;
2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente aerea del Corpo nazionale;
3) elementi di aerodinamica, meccanica, elettrotecnica ed elettronica degli aeromobili.
b) per il personale appartenente al ruolo degli elisoccorritori:
1) organizzazione aeronautica del Corpo nazionale;
2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente elisoccorritore del Corpo nazionale;
3) modalità operative del settore in relazione a specifici scenari incidentali.
c) per il personale appartenente al ruolo dei nautici di coperta:
1) organizzazione nautica del Corpo nazionale, soccorso antincendio portuale, ricerca e salvataggio della vita umana in mare;
2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente nautica del Corpo nazionale;
3) elementi di architettura navale, teoria della nave e teoria della navigazione.
d) per il personale appartenente al ruolo dei nautici di macchina:
1) organizzazione nautica del Corpo nazionale, soccorso antincendio portuale, ricerca e salvataggio della vita umana in mare;
2) gestione operativa, tecnica e logistica della componente nautica del Corpo nazionale;
3) elementi di architettura navale, teoria della nave, macchine marine e impianti di bordo delle navi.
e) per il personale appartenente al ruolo dei sommozzatori:
1) organizzazione del servizio sommozzatori del Corpo nazionale, ricerca e salvataggio della vita umana in mare;
2) fisica e fisiologia nell'attività subacquea ed elementi di medicina iperbarica.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie indicate al comma 2 per ciascun ruolo del personale specialista, sulle seguenti materie:
1) elementi di cartografia;
2) elementi di sicurezza nei luoghi di lavoro;
3) procedure standard di sicurezza delle manovre specialistiche e principi di qualità relativi al ruolo di selezione;
4) elementi di diritto amministrativo;
5) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di selezione, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Per il personale appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile e al ruolo degli elisoccorritori è accertata la conoscenza della sola lingua inglese, mentre per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile è richiesta la conoscenza della lingua inglese almeno al livello III TEA.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Titoli e anzianità di servizio
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie ed ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio e abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, certificazioni ed abilitazioni riferite alle specialità; valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 8, l'anzianità di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione e i relativi punteggi sono:
a) lauree universitarie e lauree magistrali di seguito indicate:
1) laurea universitaria: punti 1,80;
2) laurea magistrale: punti 2,50;
b) master universitario di I livello: punti 0,20;
c) master universitario di II livello: punti 0,30;
d) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università: punti 0,50;
e) abilitazione professionale, correlata alle lauree di cui alla lettera a): punti 0,50. Tale punteggio non è cumulabile qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni.
3. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 3,00, ad eccezione di quelli relativi a lauree universitarie e lauree magistrali, di cui alla lettera a), afferenti al medesimo corso di laurea.
4. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,10 punti per ciascun periodo di trentasei ore. Sono ammessi a valutazione, altresì, i corsi di formazione e aggiornamento professionale attinenti all'attività istituzionale specialistica frequentati con profitto di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore. Per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile proveniente dal ruolo dei Vigili del fuoco AIB o dal ruolo dei capi squadra e capi reparto AIB, sono valutabili, coi i medesimi criteri, oltre ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, anche quelli autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purchè in materie attinenti all'attività istituzionale della qualifica a concorso.
5. I punteggi dei corsi di cui al comma 4 sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non sono valutabili il corso di formazione per allievi Vigili del fuoco, i corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto e i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle specialità aeronaviganti e delle specialità nautiche e dei sommozzatori.
6. Le certificazioni ed abilitazioni riferite alle specialità, rilasciate dall'amministrazione ed in corso di validità, ammesse a valutazione sono quelle di seguito indicate per ciascuna specialità con i relativi punteggi:
a) per le specialità aeronaviganti sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni:
1) ruolo dei piloti di aeromobile:
1.1) capo equipaggio (CE) | 0,50 |
1.2) volo strumentale (IR) | 0,50 |
1.3) istruttore di volo professionale (TRI) | 1,00 |
1.4) istruttore di volo strumentale (IRI) | 0,50 |
1.5) istruttore su simulatore di volo (SFI) | 0,50 |
1.6) pilota collaudatore di produzione (CPP) | 1,00 |
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2) ruolo degli specialisti di aeromobile:
2.1) operatore controllore categoria B1/B2 (Certifying staff, categoria B1/B2) | 0,50 |
2.2) operatore controllore categoria C (Certifying staff, categoria C) | 0,50 |
2.3) istruttore tecnici di bordo (TBI) | 0,50 |
2.4) istruttore di manutenzione professionale (TMI) | 1,00 |
2.5) specialista collaudatore di produzione (CPT) | 1,00 |
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3) ruolo degli elisoccorritori:
3.1) istruttore elisoccorritore sul tipo (ELI) | 1,00 |
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b) per le specialità nautiche sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni:
1) ruolo dei nautici di coperta:
1.1) comandante costiero per unità navali | 1,00 |
1.2) istruttore nautico | 1,00 |
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2) ruolo dei nautici di macchina
2.1) direttore di macchina | 1,00 |
2.2) istruttore nautico | 1,00 |
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c) per la specialità dei sommozzatori sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni:
1.1) istruttore sommozzatore | 1,00 |
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7. I punteggi dei titoli di cui al comma 6 sono cumulabili nell'ambito di ciascuna specialità fino a un massimo di punti 2,00.
8. Ad ogni anno di effettivo servizio sono attribuiti i seguenti punteggi in funzione del ruolo e della qualifica:
1) Vigili del fuoco: | 0,05 punti |
2) Vigili del fuoco specialista: | 0,075 punti |
3) capo squadra: | 0,10 punti |
4) capo squadra specialista: | 0,15 punti |
5) capo reparto: | 0,20 punti |
6) capo reparto specialista: | 0,30 punti |
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9. I punteggi di cui al comma 8 sono cumulabili fino a un massimo di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computabile l'anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco richiesta quale requisito per la partecipazione alla selezione. Per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile proveniente dal ruolo dei vigili del fuoco AIB o dal ruolo dei capi squadra e capi reparto AIB, è valutata con i medesimi criteri anche l'anzianità di servizio maturata nell'amministrazione di provenienza.
10. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione.
11. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi
1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito per ciascun ruolo del personale specialista sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale della selezione interna tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le specialità aeronaviganti, e di quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, del medesimo decreto legislativo per le specialità nautiche e dei sommozzatori.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento, pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it è approvata la graduatoria di ciascuna selezione interna e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima.
Corsi di formazione
1. I vincitori della procedura selettiva per ciascuna specialità sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale preordinato alla formazione tecnico-professionale e al perfezionamento delle conoscenze proprie del ruolo specialistico di appartenenza. Il corso ha una durata di sei mesi, e si svolge presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.
2. Il corso è articolato in moduli didattici settimanali, finalizzati alla somministrazione di conoscenze anche di tipo pratico, mediante esercitazioni e attività di ricerca individuali e di gruppo.
3. Il programma didattico, che individua gli obiettivi formativi, le materie di insegnamento, gli argomenti oggetto di verifica e ogni attività didattica da svolgere durante il corso, è disciplinato con decreto del direttore centrale per la formazione.
4. Durante lo svolgimento del corso di formazione, la commissione di cui al comma 6 può effettuare verifiche periodiche, anche di tipo attitudinale. In caso di mancato superamento delle verifiche periodiche i corsisti possono ripeterle soltanto per una volta attraverso sedute di recupero.
5. Al termine del corso di formazione i corsisti sostengono un esame finale, che consiste in una prova scritta articolata nella risposta sintetica a quesiti oppure nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, e in un colloquio. L'esame si intende superato se il candidato ottiene una votazione complessiva non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi) e comunque non inferiore a 18/30 (diciotto/trentesimi) in ciascuna prova. In caso di mancato superamento dell'esame oppure in caso di assenza per malattia o altro legittimo impedimento, i corsisti possono ripetere l'esame soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data stabilita per l'esame. I corsisti che non si presentano all'esame senza giustificato motivo sono considerati rinunciatari e sono dimessi dal corso. Il personale che non supera le verifiche periodiche o l'esame di fine corso permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.
6. La commissione per lo svolgimento delle verifiche periodiche e dell'esame finale del corso è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, con qualifica non inferiore a primo dirigente, e si compone di quattro componenti del Corpo nazionale, di cui due esperti nelle materie oggetto della specialità e due appartenenti ai ruoli dei direttivi. Le funzioni di segretario sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale in servizio presso il Dipartimento. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario di commissione, è prevista la nomina dei supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.
7. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria di fine corso per ciascun ruolo del personale specialista, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Le graduatorie sono approvate con decreti del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
8. Il personale che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso viene confermato nei rispettivi ruoli ai sensi degli articoli 42, comma 5, e 59, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 24 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 agosto 2021
Il Ministro: LAMORGESE
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, registrazione n. 2729