
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1204 DELLA COMMISSIONE, 10 maggio 2021
G.U.U.E. 22 luglio 2021, n. L 261
Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/856 per quanto riguarda le procedure di presentazione delle domande e di selezione nel quadro del fondo per l'innovazione.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 11 agosto 2021
Applicabile dal: 11 agosto 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8, quarto comma,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/856 (2) stabilisce norme sul funzionamento del fondo per l'innovazione. Essa istituisce una procedura di presentazione delle domande in due fasi che prevede una manifestazione di interesse e la domanda completa.
2) Sebbene la procedura di presentazione delle domande in due fasi abbia il vantaggio di ridurre gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti nella prima fase, essa aumenta il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e la concessione di finanziamenti ai progetti selezionati. L'esperienza acquisita con il primo invito a presentare proposte, in cui è pervenuto un numero elevato di domande relative a progetti in fasi diverse di maturità, ha dimostrato la necessità di ridurre tale periodo al fine di fornire un sostegno tempestivo ai progetti maturi. La riduzione di tale lasso di tempo sarebbe utile anche nel contesto della ripresa economica, in cui gli investimenti nell'espansione delle tecnologie pulite devono essere mobilitati rapidamente.
3) E' pertanto necessario prevedere una procedura di presentazione delle domande in un'unica fase che comprenda la domanda completa senza la fase di manifestazione di interesse. La Commissione dovrebbe poter scegliere tra la procedura di domanda in due fasi e la procedura di domanda in un'unica fase, a seconda dei casi, al momento di decidere in merito alla pubblicazione degli inviti a presentare proposte.
4) Il regolamento delegato (UE) 2019/856 prevede l'assistenza allo sviluppo di progetti che non soddisfano il criterio relativo alla maturità del progetto di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, ma che hanno il potenziale di soddisfarlo. A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/856, tale assistenza può assumere unicamente la forma di una sovvenzione. Al fine di agevolare l'ulteriore sviluppo di tali progetti, è necessario consentire che tale assistenza possa essere fornita anche sotto forma di assistenza tecnica.
5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/856,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 275 del 25.10.2003.
Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (GU L 140 del 28.5.2019).
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/856
Il regolamento delegato (UE) 2019/856 è così modificato:
1) l'articolo 9, paragrafo 2, è così modificato:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) una descrizione della procedura di presentazione delle domande, che specifichi se si applica una procedura in una o in due fasi, e un elenco dettagliato delle informazioni e della documentazione da presentare insieme alla domanda;»;
b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) nel caso i progetti su piccola scala siano soggetti a una procedura semplificata di presentazione delle domande a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, e a una procedura specifica di selezione a norma dell'articolo 12 ter, le regole di tali procedure specifiche;»;
2) l'articolo 10 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'organo esecutivo raccoglie le domande e organizza la procedura di presentazione stabilita ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera d).»
b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La procedura di presentazione delle domande in due fasi consiste nelle seguenti fasi successive:
a) la manifestazione di interesse;
b) la domanda completa.
Nella fase della manifestazione di interesse il promotore del progetto è tenuto a presentare una descrizione delle caratteristiche chiave del progetto in linea con i requisiti stabiliti nel relativo invito a presentare proposte, compresa una descrizione dell'efficacia, del livello di innovazione e della maturità del progetto a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
Nella fase di presentazione della domanda completa il promotore del progetto è tenuto a presentare una descrizione dettagliata del progetto e tutta la documentazione giustificativa, compreso il piano di condivisione delle conoscenze.
3. Qualora si applichi la procedura di domanda in una fase, il promotore del progetto presenta una domanda completa come descritto al paragrafo 2, terzo comma.»;
3) l'articolo 12 è così modificato:
a) il titolo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Procedura di selezione per la procedura di presentazione delle domande in due fasi»;
b) il paragrafo 6 è soppresso;
4) sono inseriti i seguenti articoli 12 bis e 12 ter:
«Articolo 12 bis
Procedura di selezione per la procedura di presentazione delle domande in una fase
1. Sulla base delle domande pervenute, l'organo esecutivo valuta l'ammissibilità di ciascun progetto a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. L'organo esecutivo procede quindi alla selezione dei progetti ammissibili a norma dei paragrafi 2 e 3.
2. Sulla base delle domande pervenute, l'organo esecutivo predispone un elenco dei progetti che soddisfano i criteri di selezione di cui all'articolo 11 e procede alla valutazione e alla classificazione dei progetti sulla base di tutti i criteri di selezione indicati in tale articolo. Ai fini della valutazione l'organo esecutivo raffronta i progetti sia con altri progetti nello stesso settore sia con progetti in altri settori. Al termine della valutazione, l'organo esecutivo predispone un elenco dei progetti preselezionati.
3. Ove concluda che il progetto soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), e, ove applicabile, il criterio di selezione stabilito a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, ma non il criterio di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), l'organo esecutivo valuta se il progetto abbia il potenziale di soddisfare tale criterio di selezione qualora sia ulteriormente sviluppato. Se il progetto presenta tale potenziale, l'organo esecutivo può assegnare al progetto assistenza per lo sviluppo oppure, ove sia la Commissione ad assegnare assistenza allo sviluppo del progetto, può proporre alla Commissione di assegnare tale assistenza.
4. L'elenco dei progetti preselezionati di cui al paragrafo 2 e, ove applicabile, la proposta di cui al paragrafo 3, sono comunicati alla Commissione e comprendono almeno quanto segue:
a) una conferma del rispetto dei criteri di ammissibilità e selezione;
b) dettagli sulla valutazione e classificazione dei progetti;
c) i costi complessivi dei progetti e i costi pertinenti di cui all'articolo 5, in euro;
d) l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione richiesto, in euro;
e) la quantità prevista di emissioni di gas a effetto serra evitate;
f) la quantità prevista di energia prodotta o stoccata;
g) la quantità di CO2 che si prevede di stoccare;
h) informazioni sulla forma giuridica del sostegno del fondo per l'innovazione richiesta dal promotore del progetto.
5. Sulla base di quanto comunicato a norma del paragrafo 4, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, adotta la decisione di assegnazione che indica il sostegno assegnato ai progetti selezionati e, ove opportuno, predispone un elenco di riserva.
Articolo 12 ter
Procedura di selezione dei progetti su piccola scala
In deroga agli articoli 12 e 12 bis, ai progetti su piccola scala può essere applicata una procedura specifica di selezione.»;
5) l'articolo 13, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. L'assistenza allo sviluppo del progetto è attribuita dalla Commissione o dall'organo esecutivo a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, o dell'articolo 12 bis, paragrafo 3, sotto forma di sovvenzione o assistenza tecnica.»;
6) l'articolo 21 è così modificato:
a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) l'elenco dei progetti preselezionati, compreso l'elenco di riserva, e l'elenco dei progetti proposti per l'assistenza allo sviluppo del progetto a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, o dell'articolo 12 bis, paragrafo 3, prima dell'assegnazione del sostegno;»;
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Commissione riferisce agli Stati membri sull'andamento dell'attuazione del presente regolamento, in particolare sull'attuazione delle decisioni di assegnazione di cui all'articolo 12, paragrafo 5, o all'articolo 12 bis, paragrafo 5.»;
7) l'articolo 27, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
«4. I promotori dei progetti forniscono, nel piano di condivisione delle conoscenze trasmesso a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, informazioni dettagliate sulle azioni programmate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.».
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN