Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/1206 DELLA COMMISSIONE, 30 aprile 2021

G.U.U.E. 22 luglio 2021, n. L 261

Direttiva che modifica l'allegato III della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo per quanto riguarda la norma applicabile ai laboratori utilizzati dagli organismi di valutazione della conformità per l'equipaggiamento marittimo. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sul recepimento

Adottata il: 30 aprile 2021

Entrata in vigore il: 11 agosto 2021

Termine per il recepimento: 31 gennaio 2022

Provvedimenti nazionali di recepimento

- D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 18 febbraio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

1) La direttiva 2014/90/UE dispone che, per diventare organismi notificati, gli organismi di valutazione della conformità devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato III.

2) Gli organismi di valutazione della conformità devono assicurarsi che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità siano conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025.

3) La norma EN ISO/IEC 17025 specifica i requisiti generali per la competenza, l'imparzialità e il regolare e coerente funzionamento dei laboratori.

4) Nel 2017 l'ISO ha pubblicato una revisione della norma EN ISO/IEC 17025 e ha ritirato la versione precedente, che poteva ancora essere utilizzata durante un periodo di transizione di tre anni, terminato nel novembre 2020.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il riferimento alla norma EN ISO/IEC 17025 contenuto nella direttiva 2014/90/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

GU L 257 del 28.8.2014.

Art. 1

Nell'allegato III, punto 19, della direttiva 2014/90/UE, il riferimento alla norma «EN ISO/IEC 17025:2005» è sostituito dal riferimento alla norma «EN ISO/IEC 17025:2017».

Art. 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 gennaio 2022. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2021

Per la Commissione

La president

URSULA VON DER LEYEN