
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 settembre 2021, n. 276301
- Allegato al Comunicato Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella G.U.R.I. 7 ottobre 2021, n. 240
Sospensione dell'acquisizione delle domande relative alla misura Brevetti+.
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA" INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI - DIVISIONE VI - POLITICHE E PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE 1
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2019, n. 195, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2020, n. 49, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico", che ha individuato le funzioni della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
Vista la Convenzione sottoscritta in data 19 luglio 2019 che ha affidato all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, la gestione della misura denominata Brevetti+ finalizzata a supportare la valorizzazione economica dei brevetti, favorendo lo sviluppo di una strategia brevettuale e l'accrescimento della capacità competitiva delle imprese;
Visto l'atto integrativo del 29 luglio 2021 alla Convenzione stipulata il 19 luglio 2019 con Invitalia finalizzato all'apertura del bando Brevetti+ per l'annualità 2021 con una dotazione finanziaria pari ad euro 23 milioni;
Visto il decreto direttoriale del 29 luglio 2021 con il quale è stata disposta l'apertura del bando relativo alla misura agevolativa denominata Brevetti+ per l'anno 2021 ed il relativo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 agosto 2021, n. 194, con una dotazione finanziaria di 23 milioni di euro per le nuove domande di agevolazione, che prevede all'art. 5, comma 3, che le nuove domande devono essere presentate attraverso l'apposita procedura informatica e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell'apposita sezione del sito web del Soggetto Gestore, a partire dalle ore 12:00 del 28 settembre 2021 fino a esaurimento delle risorse disponibili;
Considerato che l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande per accedere all'agevolazione è avvenuta alle ore 12:00 del 28 settembre 2021;
Verificato che, a seguito dell'elevato numero delle domande di agevolazione pervenute, tutte le risorse finanziarie disponibili risultano già esaurite, come comunicato dal soggetto gestore;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del Decreto Direttoriale 29 luglio 2021, alla sospensione dell'acquisizione di ulteriori domande di accesso alla misura Brevetti+;
Decreta:
Chiusura temporanea del termine di presentazione delle domande
1. In conseguenza dell'esaurimento delle risorse disponibili, ai sensi del sopracitato articolo 5, comma 3, del Decreto Direttoriale 29 luglio 2021, è sospesa a partire dalle ore 16:25 del 28 settembre 2021 l'acquisizione del protocollo online dell'ente gestore delle domande di agevolazione relative alla misura denominata Brevetti+.
Pubblicazione
1. Il presente decreto verrà pubblicato sui siti internet della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - (www.uibm.mise.gov.it) e dell'Ente gestore (www.invitalia.it).
2. Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Direttore Generale
ANTONIO LIROSI
Risorse finanziarie
1. La dotazione finanziaria complessiva da destinare alle PMI beneficiarie delle agevolazioni ammonta ad € 23 milioni.
2. Una quota pari al 5% (cinque) delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità. Qualora la suddetta riserva non risulti utilizzata entro 30 giorni dalla data di cui all'art. 5 comma 3, le relative disponibilità rientreranno nella dotazione complessiva dell'intervento.
3. Gli oneri di gestione previsti per l'attuazione del presente Decreto e disciplinati nella Convenzione, sono a carico dei fondi di cui al comma 1.
4. La dotazione di cui al comma 1 potrà essere incrementata con le risorse rinvenienti da eventuali economie derivanti dall'attuazione dei precedenti bandi del presente intervento, nonché con le risorse della programmazione comunitaria a valere su risorse dei fondi strutturali e di investimento europei o derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/17 ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all'UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2017. In entrambi i casi i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda.
b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 01/01/17 con un rapporto di ricerca con esito "non negativo";
c) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 01/01/17, con il relativo rapporto di ricerca con esito "non negativo", che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto;
2. Le imprese che soddisfino una delle condizioni di cui ai precedenti 3 punti, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Decreto se, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritte nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
3. Non possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese:
a) escluse dagli aiuti de minimis, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE 1407/2013;
b) aventi procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.
Modalità di presentazione delle domande
1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le domande di agevolazioni devono essere compilate esclusivamente tramite la Procedura Informatica e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell'apposita sezione del sito web del Soggetto Gestore.
3. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 28 settembre 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4. Ciascun soggetto beneficiario può presentare un solo progetto di valorizzazione e relativo ad un unico brevetto che non sia già oggetto di un'altra domanda presentata nel presente sportello;
5. Il progetto presentato deve evidenziare le modalità con cui l'impresa intende valorizzare economicamente il brevetto e come i servizi richiesti siano finalizzati al raggiungimento di risultati coerenti con la strategia descritta.
6. La richiesta on line di accesso alle agevolazioni è così articolata:
a. liberatoria privacy in attuazione del GDPR e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni;
b. sezione anagrafica;
c. presentazione dell'impresa;
d. descrizione dell'oggetto di brevetto con indicazione dello stato nell'iter brevettuale;
e. obiettivi di valorizzazione economica dell'idea brevettuale;
f. piano dei servizi specialistici richiesti;
g. risultati attesi.
7. Alla documentazione devono essere altresì allegati:
a. dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà: requisito di microimpresa/PMI, aiuti in regime de minimis, di regolarità contributiva, assenza di partecipazioni societarie tra impresa e fornitori, di non aver ottenuto altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato aventi ad oggetto le stesse spese, carichi pendenti ed informazioni iscritte nei casellari giudiziari, procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
b. documentazione attestante lo stato di avanzamento del percorso di brevettazione o la eventuale titolarità/contitolarità del brevetto;
c. documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle tasse relative al mantenimento in vita, ove dovute;
d. preventivi di spesa con descrizione dettagliata delle attività previste, redatti dai fornitori in originale;
8. Tutta la documentazione prodotta deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della società proponente.
9. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate nei punti precedenti e/o non sottoscritte digitalmente non saranno oggetto di valutazione con conseguente decadenza automatica della richiesta di accesso alle agevolazioni.
10. Oltre a quanto sopra espressamente previsto si rimanda alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
11. In ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 ed all'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è riportato in allegato l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente Decreto.
Spese ammissibili
1. Il contributo è finalizzato all'acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell'impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa. Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi - esclusa IVA - distinti per Macroarea (di seguito individuate con le lettere A, B e C); ogni Macroarea prevede i seguenti sotto-servizi:
A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione
i. studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto);
ii. progettazione produttiva,
iii. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo;
iv. realizzazione firmware per macchine controllo numerico;
v. progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto;
vi. test di produzione;
vii. rilascio certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda.
B. Organizzazione e sviluppo
i. servizi per la progettazione organizzativa;
ii. organizzazione dei processi produttivi;
iii. servizi di IT Governance;
iv. analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali;
v. definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.
C. Trasferimento tecnologico
i. predisposizione accordi di segretezza;
ii. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
iii. costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);
2. Ai fini dell'ammissibilità del progetto di valorizzazione:
- il progetto non può basarsi su un unico servizio;
- nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;
- gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.
3. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente con modalità che consentano la piena tracciabilità degli stessi (bonifico bancario, RI.BA., R.I.D., assegni microfilmati, carte di credito o di debito).
4. Non possono essere ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese siano state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di ammissione.
5. L'impresa beneficiaria ed i fornitori di servizi per i quali è richiesta l'agevolazione non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.
6. Non sono ammissibili i servizi specialistici erogati da:
a. amministratori, soci (ad eccezione degli enti di ricerca di cui all'art. 4 lettera e) del presente Decreto) e dipendenti dell'impresa beneficiaria o dai loro prossimi congiunti;
b. società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro prossimi congiunti;
c. società in cui i soci della proponente abbiano partecipazioni societarie a qualsiasi livello oppure ricoprano ruoli di rappresentanza/amministrazione;
d. liberi professionisti che, in virtù di specifici accordi di collaborazione, svolgano ruoli gestionali/amministrativi nella società proponente;
e. contitolari del brevetto; f. persone fisiche sprovviste di partita IVA
g. soggetto cedente la licenza d'uso del brevetto, oggetto della valorizzazione, nel caso in cui la durata della licenza sia inferiore alla durata residua del brevetto medesimo.
Entità del contributo
1. E' prevista la concessione di un'agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del de minimis, del valore massimo di € 140.000. Tale agevolazione non può essere superiore all" 80% dei costi ammissibili.
2. L'agevolazione di cui al presente Decreto non è cumulabile con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili, fatta salva la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sull'eventuale finanziamento bancario ottenuto dall'impresa beneficiaria per la copertura finanziaria della parte del piano dei servizi non assistita dal contributo di cui al paragrafo precedente.
Criteri di valutazione
1. L'istruttoria per la valutazione dei progetti di valorizzazione si svolgerà secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica.
2. La valutazione prevede:
a. la verifica della sussistenza delle condizioni di accesso alla misura;
b. l'esame di merito, basato su 4 criteri, di seguito esposti:
i. credibilità della strategia di valorizzazione economica della domanda di brevetto o del brevetto, in termini di capacità di introduzione d'innovazione e di accrescimento della competitività dell'impresa o di collocazione del brevetto sul mercato considerando:
1. posizionamento di mercato, attuale e prospettico;
2. effetti del brevetto sui prodotti/servizi aziendali;
3. effetti del brevetto sui processi aziendali;
4. copertura finanziaria del progetto di valorizzazione;
ii. correlazione funzionale dei servizi individuati e loro coerenza, efficacia e adeguatezza, rispetto al progetto di valorizzazione brevettuale presentato;
iii. coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di idoneità, professionalità, competenza ed esperienza;
iv. congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi ed al profilo dei fornitori, in termini di:
1. costo giornata/uomo;
2. numero delle giornate/uomo;
3. L'iter di valutazione prevede un colloquio con l'impresa proponente per approfondire tutti gli aspetti del progetto di valorizzazione.
4. Nel corso dell'istruttoria il Soggetto Gestore può richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alla documentazione già prodotta, ove ritenuti opportuni per la definizione dell'istruttoria. Tali richieste sono comunicate, a mezzo PEC, con una specifica nota alla quale la società stessa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti devono essere presentati al Soggetto Gestore, esclusivamente a mezzo PEC, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, il Soggetto Gestore procederà alla valutazione del progetto di valorizzazione sulla base della documentazione acquisita.
5. Nel caso il progetto di valorizzazione non soddisfi uno o più dei 4 criteri di valutazione, il Soggetto Gestore invia al soggetto proponente, a mezzo PEC, una comunicazione contenente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le eventuali controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni devono essere presentate al Soggetto Gestore, esclusivamente a mezzo PEC, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.
6. L'iter di valutazione sarà espletato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma4, lett.c), legge 15 marzo 1997, n. 59". Gli esiti istruttori saranno comunicati ai soggetti proponenti entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.
7. Le domande di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 4 lettere b e c, per le quali siano intervenute, nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria, provvedimenti di rifiuto della concessione del brevetto non saranno ammesse alle agevolazioni.
Atto di concessione del contributo
1. All'esito positivo del procedimento istruttorio, il Soggetto Gestore delibera la concessione del contributo.
2. Il rapporto tra il Soggetto Gestore e l'impresa beneficiaria è regolato da un atto di concessione del contributo, coincidente con il provvedimento di ammissione alle agevolazioni, i cui principali contenuti, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono: soggetto beneficiario, oggetto dell'atto di concessione e scopo delle agevolazioni, importi riconosciuti e dettaglio delle spese ammesse, obbligazioni del beneficiario, condizioni, modalità e termini di erogazione delle agevolazioni, modalità di verifica e di monitoraggio dei risultati, revoca delle agevolazioni. Il beneficiario dovrà inviare tramite la procedura informatica predisposta dal Soggetto Gestore, l'atto di concessione digitalmente sottoscritto dal Legale Rappresentante, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del suddetto atto, pena la decadenza automatica dalle agevolazioni.
Modalità di erogazione
1. Le richieste di erogazione devono essere presentate tramite la procedura informatica predisposta dal Soggetto Gestore e sono sottoposte ad un'attività di controllo amministrativo.
2. Le richieste di erogazione intermedie possono essere presentate con le seguenti modalità alternativamente ed a scelta della beneficiaria:
a) a titolo di anticipazione, un importo fino al 30% del contributo concesso - richiedibile anche contestualmente alla firma dell'atto di concessione del contributo - previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta e di importo almeno pari al contributo da anticipare, redatta utilizzando lo schema di cui alla circolare del 5 febbraio 2014, n. 4075 del Ministero dello Sviluppo Economico. La richiesta di erogazione dell'anticipazione deve essere presentata entro e non oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione del contributo; decorso tale termine, non prorogabile, si perde la facoltà di richiedere l'anticipazione;
b) uno stato di avanzamento lavori intermedio (SAL) a fronte della fruizione di servizi specialistici il cui valore complessivo generi un'agevolazione erogabile compresa tra il 30% ed il 60% del contributo concesso, previa presentazione di una relazione che evidenzi lo stato di avanzamento delle attività e dei risultati intermedi ottenuti e delle fatture, anche non quietanzate, relative ai servizi acquistati. La richiesta di erogazione del SAL deve essere presentata entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione del contributo; decorso tale termine, non prorogabile, si perde la facoltà di richiedere l'erogazione del SAL.
3. Il piano dei servizi deve essere concluso entro 18 mesi dalla data di ricezione da parte del Soggetto Gestore dell'atto di concessione del contributo sottoscritto dal richiedente e inoltrato con le modalità indicate all'art. 9. Il piano dei servizi si intende ultimato quando sono interamente erogati i servizi oggetto della valorizzazione e totalmente fatturati all'impresa beneficiaria i relativi costi. I costi fatturati all'impresa beneficiaria devono essere integralmente pagati con le modalità previste all'art. 6 punto 2) e regolarmente contabilizzati entro i successivi 30 giorni dalla conclusione del suddetto piano.
4. La richiesta di erogazione del Saldo deve essere inoltrata entro e non oltre 45 giorni dalla conclusione del piano dei servizi come specificato al precedente punto 3, pena la revoca delle agevolazioni concesse ed erogate. E' facoltà della beneficiaria programmare la rendicontazione del piano dei servizi utilizzando anche le altre modalità di presentazione della documentazione (anticipo e/o SAL) nel rispetto dei termini previsti e dei vincoli di incidenza.
5. La richiesta di erogazione a Saldo, a fronte dell'avvenuta conclusione delle attività, deve includere le fatture quietanzate delle spese ammesse ed una relazione finale che evidenzi la piena realizzazione del progetto ed i risultati riscontrabili e misurabili. Il saldo è erogato successivamente ad un monitoraggio, da effettuarsi presso la sede operativa dell'impresa beneficiaria, necessario a verificare il raggiungimento degli obiettivi individuati nel progetto di valorizzazione.
6. Il Soggetto Gestore procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario nonché delle altre verifiche stabilite nell'atto di concessione del contributo. L'iter di erogazione sarà espletato entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa - fatta salva la necessità di approfondimenti documentali - ed entro 60 giorni dalla data di effettuazione del monitoraggio presso la sede dell'iniziativa finanziata; in caso di richiesta di integrazione i termini decorreranno dalla ricezione della documentazione necessaria al completamento dell'iter.
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni possono essere revocate:
a) nel caso di rinuncia del beneficiario;
b) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti;
c) qualora il beneficiario non abbia rispettato il divieto di cumulo di cui al punto 5 del presente Decreto;
d) qualora il beneficiario sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del piano dei servizi ammesso alle agevolazioni;
e) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente Decreto, nell'atto di concessione del contributo, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente;
f) qualora il beneficiario non realizzi il piano dei servizi ammesso alle agevolazioni entro il termine previsto nell'atto di concessione, salvo che Invitalia non riscontri che le spese effettivamente sostenute configurino un programma organico e funzionale rispetto alle finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria;
g) qualora il beneficiario non proceda con l'invio della richiesta di erogazione del saldo nel termine indicato all'art. 10 comma 4 e come disciplinato dall'atto di concessione;
Pubblicazione
1. Il presente bando verrà pubblicato sui siti internet della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, www.uibm.gov.it, e dell'Ente gestore, www.invitalia.it.
2. Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto direttoriale 13 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 175 del 23 luglio 2021.
Il Direttore Generale
ANTONIO LIROSI