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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1223 DELLA COMMISSIONE, 27 luglio 2021

G.U.U.E. 28 luglio 2021, n. L 269

Regolamento che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica in dettaglio le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» per l'anno di riferimento 2022 a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 17 agosto 2021

Applicabile dal: 17 agosto 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1) Per agevolare la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), dovrebbero essere stabiliti i formati tecnici riguardanti concetti e processi, compresi dati e metadati, per la trasmissione di informazioni.

2) Allo scopo di valutare la qualità delle statistiche da trasmettere per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione», dovrebbero essere specificate le modalità dettagliate delle relazioni sulla qualità.

3) Ove opportuno, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione dovrebbero avvalersi, per le categorie delle caratteristiche elencate nell'allegato del presente regolamento, di classificazioni statistiche delle unità territoriali, dell'istruzione, dell'occupazione e dei settori economici che siano compatibili con le classificazioni NUTS (2), ISCED (3), ISCO (4) e NACE (5).

4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 261 I del 14.10.2019.

(2)

Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003).

(3)

Classificazione internazionale standard dell'istruzione 2011, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (disponibile in inglese e in francese).

(4)

Raccomandazione della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull'utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (GU L 292 del 10.11.2009).

(5)

Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006).

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) e specifica in dettaglio le modalità di trasmissione e il contenuto delle relazioni sulla qualità nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) per «periodo di rilevazione sul campo» si intende il periodo di tempo durante il quale è effettuata la rilevazione di dati dai rispondenti;

2) per «periodo di riferimento» si intende il periodo di tempo al quale si riferisce un elemento specifico di un'informazione.

Art. 3

Descrizione delle variabili

Le caratteristiche tecniche delle variabili sono quelle stabilite nell'allegato e riguardano:

a) l'identificativo della variabile;

b) il nome e la descrizione della variabile;

c) i codici e le etichette;

d) il filtro;

e) il tipo di variabile.

Art. 4

Caratteristiche delle popolazioni di riferimento e delle unità di osservazione e regole sui rispondenti

1. Le popolazioni di riferimento nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» sono le famiglie nel territorio dello Stato membro e gli individui che hanno la loro dimora abituale, definita all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1700, nel territorio dello Stato membro.

2. Per le variabili riguardanti le famiglie elencate nell'allegato, le informazioni sono rilevate su famiglie con almeno un membro di età compresa tra i 16 e i 74 anni residente nel territorio dello Stato membro.

3. Per le variabili riguardanti gli individui elencate nell'allegato, le informazioni sono rilevate su persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni residenti nel territorio dello Stato membro.

4. Le informazioni possono essere fornite su base facoltativa per le persone di età inferiore a 16 anni o superiore a 74 anni.

5. La rilevazione di dati per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» è effettuata su un campione di famiglie o un campione di persone appartenenti a famiglie come unità di osservazione.

Art. 5

Periodi e date di riferimento

1. Il periodo di riferimento per la rilevazione di statistiche sulla tematica dettagliata «interazione con le amministrazioni pubbliche» comprende gli ultimi tre trimestri del 2021 e il primo trimestre del 2022.

2. Il periodo di riferimento per la rilevazione di statistiche sulle tematiche dettagliate «connessione a Internet da qualsiasi luogo» e «effetto dell'uso» è l'ultima occasione in cui il rispondente ha svolto l'attività.

3. Il periodo di riferimento per tutte le altre tematiche dettagliate nell'ambito della tematica «partecipazione alla società dell'informazione» è il primo trimestre del 2022.

4. La data di riferimento è definita come la data della prima intervista (GG/MM/AAAA).

Art. 6

Periodo di raccolta dei dati

Per i dati forniti direttamente dai rispondenti il periodo di rilevazione sul campo è il secondo trimestre del 2022.

Art. 7

Norme comuni in materia di correzione, imputazione e stima dei dati

1. I dati sono oggetto di imputazione, modellizzazione o ponderazione in caso di informazioni mancanti, non valide o incoerenti.

2. La procedura applicata ai dati salvaguarda la variazione tra le variabili e la loro correlazione. I metodi che includono «componenti di errore» nei valori imputati sono preferiti a quelli che si limitano a imputare un valore previsto.

3. I metodi che tengono conto della struttura o di altre caratteristiche della distribuzione comune delle variabili sono preferiti all'approccio marginale o monovariabile.

Art. 8

Termini e norme per la trasmissione di informazioni

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati definitivi entro il 5 ottobre 2022. I dati sono trasmessi sotto forma di file di microdati, compresi i pesi adeguati. I dati devono essere stati controllati e validati integralmente utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici attraverso il punto unico di accesso in modo da consentire alla Commissione (Eurostat) di recuperare i dati per via elettronica. Tali dati soddisfano le regole di validazione conformemente alle specifiche delle variabili basate sulla codifica e i filtri descritti nell'allegato.

2. Gli Stati membri forniscono i metadati alla Commissione (Eurostat) nella struttura di metadati standard definita dalla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla scadenza per la trasmissione dei microdati. I metadati sono trasmessi attraverso il punto unico di accesso in modo da consentire alla Commissione (Eurostat) di recuperare i dati per via elettronica.

Art. 9

Modalità e contenuto dettagliati delle relazioni annuali sulla qualità

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

2. La relazione annuale sulla qualità contiene dati e metadati relativi alla qualità e informazioni sull'accuratezza e l'affidabilità dell'indagine e descrive le modifiche di concetti e definizioni di base che incidono sulla comparabilità nel tempo e tra i diversi paesi. La relazione sulla qualità contiene altresì informazioni sulla conformità al questionario tipo e sulle modifiche della concezione del questionario che incidono sulla comparabilità nel tempo e tra i diversi paesi.

3. La relazione annuale sulla qualità è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla scadenza per la trasmissione dei microdati.

4. La relazione annuale sulla qualità è trasmessa conformemente alle norme tecniche stabilite dalla Commissione (Eurostat).

5. La relazione annuale sulla qualità è trasmessa attraverso il punto unico di accesso in modo da consentire alla Commissione (Eurostat) di recuperare i dati per via elettronica.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN