
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1223 DELLA COMMISSIONE, 27 luglio 2021
G.U.U.E. 28 luglio 2021, n. L 269
Regolamento che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica in dettaglio le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» per l'anno di riferimento 2022 a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 17 agosto 2021
Applicabile dal: 17 agosto 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
1) Per agevolare la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), dovrebbero essere stabiliti i formati tecnici riguardanti concetti e processi, compresi dati e metadati, per la trasmissione di informazioni.
2) Allo scopo di valutare la qualità delle statistiche da trasmettere per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione», dovrebbero essere specificate le modalità dettagliate delle relazioni sulla qualità.
3) Ove opportuno, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione dovrebbero avvalersi, per le categorie delle caratteristiche elencate nell'allegato del presente regolamento, di classificazioni statistiche delle unità territoriali, dell'istruzione, dell'occupazione e dei settori economici che siano compatibili con le classificazioni NUTS (2), ISCED (3), ISCO (4) e NACE (5).
4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 261 I del 14.10.2019.
Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003).
Classificazione internazionale standard dell'istruzione 2011, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (disponibile in inglese e in francese).
Raccomandazione della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull'utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (GU L 292 del 10.11.2009).
Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006).
Oggetto
Il presente regolamento precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) e specifica in dettaglio le modalità di trasmissione e il contenuto delle relazioni sulla qualità nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) per «periodo di rilevazione sul campo» si intende il periodo di tempo durante il quale è effettuata la rilevazione di dati dai rispondenti;
2) per «periodo di riferimento» si intende il periodo di tempo al quale si riferisce un elemento specifico di un'informazione.
Descrizione delle variabili
Le caratteristiche tecniche delle variabili sono quelle stabilite nell'allegato e riguardano:
a) l'identificativo della variabile;
b) il nome e la descrizione della variabile;
c) i codici e le etichette;
d) il filtro;
e) il tipo di variabile.
Caratteristiche delle popolazioni di riferimento e delle unità di osservazione e regole sui rispondenti
1. Le popolazioni di riferimento nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» sono le famiglie nel territorio dello Stato membro e gli individui che hanno la loro dimora abituale, definita all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1700, nel territorio dello Stato membro.
2. Per le variabili riguardanti le famiglie elencate nell'allegato, le informazioni sono rilevate su famiglie con almeno un membro di età compresa tra i 16 e i 74 anni residente nel territorio dello Stato membro.
3. Per le variabili riguardanti gli individui elencate nell'allegato, le informazioni sono rilevate su persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni residenti nel territorio dello Stato membro.
4. Le informazioni possono essere fornite su base facoltativa per le persone di età inferiore a 16 anni o superiore a 74 anni.
5. La rilevazione di dati per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» è effettuata su un campione di famiglie o un campione di persone appartenenti a famiglie come unità di osservazione.
Periodi e date di riferimento
1. Il periodo di riferimento per la rilevazione di statistiche sulla tematica dettagliata «interazione con le amministrazioni pubbliche» comprende gli ultimi tre trimestri del 2021 e il primo trimestre del 2022.
2. Il periodo di riferimento per la rilevazione di statistiche sulle tematiche dettagliate «connessione a Internet da qualsiasi luogo» e «effetto dell'uso» è l'ultima occasione in cui il rispondente ha svolto l'attività.
3. Il periodo di riferimento per tutte le altre tematiche dettagliate nell'ambito della tematica «partecipazione alla società dell'informazione» è il primo trimestre del 2022.
4. La data di riferimento è definita come la data della prima intervista (GG/MM/AAAA).
Periodo di raccolta dei dati
Per i dati forniti direttamente dai rispondenti il periodo di rilevazione sul campo è il secondo trimestre del 2022.
Norme comuni in materia di correzione, imputazione e stima dei dati
1. I dati sono oggetto di imputazione, modellizzazione o ponderazione in caso di informazioni mancanti, non valide o incoerenti.
2. La procedura applicata ai dati salvaguarda la variazione tra le variabili e la loro correlazione. I metodi che includono «componenti di errore» nei valori imputati sono preferiti a quelli che si limitano a imputare un valore previsto.
3. I metodi che tengono conto della struttura o di altre caratteristiche della distribuzione comune delle variabili sono preferiti all'approccio marginale o monovariabile.
Termini e norme per la trasmissione di informazioni
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati definitivi entro il 5 ottobre 2022. I dati sono trasmessi sotto forma di file di microdati, compresi i pesi adeguati. I dati devono essere stati controllati e validati integralmente utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici attraverso il punto unico di accesso in modo da consentire alla Commissione (Eurostat) di recuperare i dati per via elettronica. Tali dati soddisfano le regole di validazione conformemente alle specifiche delle variabili basate sulla codifica e i filtri descritti nell'allegato.
2. Gli Stati membri forniscono i metadati alla Commissione (Eurostat) nella struttura di metadati standard definita dalla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla scadenza per la trasmissione dei microdati. I metadati sono trasmessi attraverso il punto unico di accesso in modo da consentire alla Commissione (Eurostat) di recuperare i dati per via elettronica.
Modalità e contenuto dettagliati delle relazioni annuali sulla qualità
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».
2. La relazione annuale sulla qualità contiene dati e metadati relativi alla qualità e informazioni sull'accuratezza e l'affidabilità dell'indagine e descrive le modifiche di concetti e definizioni di base che incidono sulla comparabilità nel tempo e tra i diversi paesi. La relazione sulla qualità contiene altresì informazioni sulla conformità al questionario tipo e sulle modifiche della concezione del questionario che incidono sulla comparabilità nel tempo e tra i diversi paesi.
3. La relazione annuale sulla qualità è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla scadenza per la trasmissione dei microdati.
4. La relazione annuale sulla qualità è trasmessa conformemente alle norme tecniche stabilite dalla Commissione (Eurostat).
5. La relazione annuale sulla qualità è trasmessa attraverso il punto unico di accesso in modo da consentire alla Commissione (Eurostat) di recuperare i dati per via elettronica.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN