
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 22 settembre 2021, n. 643
G.U.R.I. 12 ottobre 2021, n. 244
Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, dell'elenco dei soggetti aggregatori. (Delibera n. 643/2021).
IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Nell'odierna adunanza;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e la relativa legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti detenuta dall'ANAC, di un «elenco di soggetti aggregatori»
con funzioni di aggregazione e centralizzazione degli acquisiti per un numero massimo di trentacinque soggetti;
Visto in particolare, il comma 1 del citato art. 9 del decreto-legge n. 66/2014, laddove prevede che facciano parte (di diritto) Consip S.p.a. ed una centrale di committenza per ciascuna regione (o Provincia autonoma) «costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» (legge finanziaria 2007);
Visto altresì il comma 2 del predetto art. 9 del decreto-legge n. 66/2014, ove prevede che i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;
Visto inoltre, il secondo periodo del medesimo art. 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i requisiti per l'iscrizione al predetto elenco dei soggetti aggregatori, tra i quali il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonchè i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2015, recante i «Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori» volto a dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 9, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, all'art. 4, comma 2, prevede che l'autorità procede, sentita la Conferenza Unificata, all'iscrizione all'Elenco dei soggetti aggregatori richiedenti;
Visto l'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, laddove prevede che possono richiedere l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, se in possesso dei requisiti indicati al successivo comma 2, i soggetti, o i soggetti da loro costituiti, che svolgano attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con carattere di stabilità, mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali: a) città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province; b) associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto altresì il comma 2 del citato art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, per cui: «Ai fini dell'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno [...]».;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, che prevede che l'ANAC entro il 30 settembre 2017 e, successivamente, ogni tre anni, procede all'aggiornamento dell'elenco;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che all'art. 213, comma 16, conferma l'istituzione dell'Elenco dei soggetti aggregatori nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, laddove, in via transitoria, l'art. 216, comma 10, ha previsto: «Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ove definisce al comma 1, lettera i) «centrale di committenza, un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;» e alla lettera a) definisce le «amministrazioni aggiudicatrici, le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;», alla lettera n) definisce il «soggetto aggregatore, le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto l'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che statuisce che: «Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56»;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020, che ha sospeso fino al 31 dicembre 2021 la norma di cui al comma 4, del citato art. 37 che precede;
Visto l'art. 37, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ove prevede che: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'art. 216, comma 10. 6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 38»;
Visto l'art. 38 del codice dei contratti pubblici laddove prevede al comma 1: «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonchè i soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Considerato che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, innova completamente il sistema giuridico delle centrali di committenza e degli enti aggregatori soprattutto sotto il profilo dei requisiti e delle condizioni di qualificazione ai sensi degli articoli 3, 37 e 38, decreto legislativo n. 50/2016;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera i), l) e m) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, laddove descrive il servizio di committenza;
Visto l'art. 1, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE;
Visto l'art. 5, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Considerato inoltre, che l'ANAC è competente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, a definire con propria determinazione le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;
Vista la determinazione ANAC n. 2 dell'11 febbraio 2015, recante le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione;
Vista la delibera ANAC n. 764 del 7 ottobre 2020, recante le «Nuove modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori di cui ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014 - avvio aggiornamento elenco dei soggetti aggregatori»;
Visto il comunicato del Presidente dell'ANAC del 7 ottobre 2020, con il quale si è dato avvio alla procedura per l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori in oggetto;
Viste le note di designazione pervenute da parte delle regioni e delle province autonome, agli atti dell'Autorità;
Viste le richieste di accreditamento pervenute dai soggetti di cui all'art. 2, comma, 1 lettera a) e b) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli atti dell'Autorità;
Vista la delibera del Consiglio ANAC assunta nell'adunanza del 24 febbraio 2021;
Valutato quanto emerso e considerato nelle relazioni dell'Ufficio istruttore UESA protocolli ANAC nn. 13605 del 24 febbraio 2021, 33257 del 22 aprile 2021 e 54546 del 13 luglio 2021;
Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza unificata ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014;
Delibera:
Articolo Unico
A) di approvare l'elenco dei soggetti aggregatori che segue:
La presente delibera sarà trasmessa alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Roma, 22 settembre 2021
Il Presidente: BUSIA
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 settembre 2021.
p. Il segretario: GRECO