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REGOLAMENTO (UE) 2021/1230 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 14 luglio 2021

G.U.U.E. 30 luglio 2021, n. L 274

Regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione. (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/886)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 19 agosto 2021

Applicabile dal: 19 agosto 2021

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha subito varie e sostanziali modifiche (5). A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.

2) Per il corretto funzionamento del mercato interno e al fine di facilitare gli scambi transfrontalieri nell'Unione è essenziale che le commissioni per i pagamenti transfrontalieri in euro siano uguali a quelle applicate ai corrispondenti pagamenti all'interno di uno Stato membro.

3) Non è consigliabile applicare il principio della parità delle commissioni agli strumenti di pagamento che sono principalmente o esclusivamente cartacei, come gli assegni, in quanto, per loro stessa natura, non possono essere elaborati con la stessa efficienza dei pagamenti elettronici.

4) Il principio della parità delle commissioni dovrebbe essere applicato ai pagamenti iniziati o terminati su supporto cartaceo o in contanti che sono trattati elettronicamente lungo la catena di esecuzione del pagamento, ad esclusione degli assegni, nonché a tutte le commissioni connesse direttamente o indirettamente a un'operazione di pagamento, incluse le commissioni connesse a un contratto. Le commissioni indirette includono le commissioni di costituzione di un ordine di pagamento permanente o le commissioni connesse all'uso di una carta di pagamento, o di una carta di debito o di credito, che dovrebbero essere le stesse per le operazioni di pagamento sia nazionali che transfrontaliere nell'Unione.

5) Al fine di evitare la frammentazione dei mercati dei pagamenti, è opportuno applicare il principio della parità delle commissioni. A tale scopo, per ogni categoria di operazione di pagamento transfrontaliero si dovrebbe individuare un pagamento nazionale con caratteristiche uguali o molto simili a quelle del pagamento transfrontaliero. Dovrebbe essere possibile utilizzare, fra gli altri, i criteri seguenti per individuare il pagamento nazionale corrispondente al pagamento transfrontaliero: il canale utilizzato per iniziare, eseguire e terminare il pagamento, il grado di automazione, qualsiasi garanzia di pagamento, la posizione del cliente e la sua relazione con il prestatore di servizi di pagamento o lo strumento di pagamento utilizzato, quale definito all'articolo 4, punto 14), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tali criteri non dovrebbero essere considerati esaustivi.

6) Le autorità competenti dovrebbero pubblicare linee guida per individuare i pagamenti corrispondenti quando lo ritengono necessario. La Commissione, assistita, ove opportuno, dal comitato dei pagamenti istituito dall'articolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dovrebbe fornire orientamenti adeguati e assistere le autorità competenti.

7) Per agevolare il funzionamento del mercato interno e, relativamente ai pagamenti transfrontalieri in euro, evitare le ineguaglianze tra gli utilizzatori di servizi di pagamento della zona euro e quelli degli Stati membri che non vi appartengono, è opportuno allineare le commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri in euro effettuati nell'Unione a quelle praticate per i corrispondenti pagamenti nazionali effettuati nella valuta nazionale dello Stato membro in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore di servizi di pagamento. Un prestatore di servizi di pagamento si considera situato nello Stato membro in cui fornisce i suoi servizi all'utilizzatore di servizi di pagamento.

8) Quando la valuta dello Stato membro del pagatore è diversa da quella dello Stato membro del beneficiario, le commissioni di conversione valutaria incidono in maniera rilevante sul costo del pagamento transfrontaliero. L'articolo 45 della direttiva (UE) 2015/2366 prescrive che le commissioni e il tasso di cambio applicati siano trasparenti, l'articolo 52, punto 3), di detta direttiva specifica i requisiti informativi relativi alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro, e l'articolo 59, paragrafo 2, della stessa direttiva stabilisce i requisiti informativi per le parti che propongono servizi di conversione valutaria presso uno sportello automatico per il prelievo di contante (automated teller machine - «ATM») o un punto di vendita. E' opportuno prevedere misure aggiuntive al fine di tutelare i consumatori dall'applicazione di commissioni eccessivamente elevate sui servizi di conversione valutaria e di garantire che ai consumatori siano fornite le informazioni che permettono loro di scegliere al riguardo la modalità migliore.

9) Le misure da attuare dovrebbero essere opportune, adeguate ed efficaci sotto il profilo dei costi. Al tempo stesso, nelle situazioni in cui il pagatore si trova dinanzi a diverse opzioni di conversione valutaria presso un ATM o presso il punto di vendita, le informazioni fornite dovrebbero consentire il raffronto in modo che il pagatore possa operare una scelta informata.

10) Per ottenere la raffrontabilità, le commissioni di conversione valutaria per tutti i pagamenti basati su carta dovrebbero essere espresse nello stesso modo, vale a dire come maggiorazioni percentuali rispetto agli ultimi tassi di cambio di riferimento dell'euro disponibili pubblicati dalla Banca centrale europea (BCE). E' possibile che una maggiorazione debba essere basata su un tasso derivato da due tassi della BCE in caso di conversione tra due valute diverse dall'euro.

11) Conformemente agli obblighi generali di informazione in merito alle spese di conversione valutaria stabiliti nella direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di conversione valutaria dovrebbero divulgare le informazioni sulle loro commissioni di conversione valutaria prima dell'avvio di un'operazione di pagamento. Le parti che offrono servizi di conversione valutaria presso un ATM o presso il punto di vendita dovrebbero fornire informazioni chiare e accessibili sulle commissioni praticate per tali servizi, ad esempio esponendo le commissioni al banco o in formato digitale sul terminale, o sullo schermo nel caso di acquisti online. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, tali parti dovrebbero fornire, prima di disporre l'operazione di pagamento, informazioni esplicite sull'importo da pagare al beneficiario nella valuta utilizzata dal beneficiario e sull'importo totale che il pagatore deve pagare nella valuta del conto del pagatore. L'importo da pagare nella valuta utilizzata dal beneficiario dovrebbe esprimere il prezzo dei beni o servizi da acquistare e potrebbe essere esposto alla cassa piuttosto che sul terminale di pagamento. La valuta utilizzata dal beneficiario è in generale la valuta locale, ma secondo il principio della libertà contrattuale potrebbe in alcuni casi essere un'altra valuta dell'Unione. L'importo totale che il pagatore deve pagare nella valuta del conto del pagatore dovrebbe essere costituito dal prezzo dei beni o servizi e dalle commissioni di conversione valutaria. Inoltre, entrambi gli importi dovrebbero essere documentati sulla ricevuta o su un altro supporto durevole.

12) Con riferimento all'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, se un servizio di conversione valutaria è offerto presso un ATM o presso il punto di vendita, il pagatore dovrebbe avere la possibilità di rifiutare tale servizio e di pagare invece nella valuta utilizzata dal beneficiario.

13) Per consentire ai pagatori di raffrontare le commissioni delle opzioni di conversione valutaria presso l'ATM o presso il punto di vendita, i prestatori di servizi di pagamento dei pagatori non solo dovrebbero includere informazioni pienamente raffrontabili sulle commissioni applicabili per la conversione valutaria nei termini e nelle condizioni del loro contratto quadro, ma dovrebbero anche rendere pubbliche tali informazioni su una piattaforma elettronica ampiamente disponibile e facilmente accessibile, in particolare sui loro siti web, sui loro siti di home-banking e sulle loro applicazioni bancarie mobili, in un modo facilmente comprensibile e accessibile. Ciò consentirebbe lo sviluppo di siti web di raffronto per facilitare il raffronto dei prezzi per i consumatori che viaggiano o fanno acquisti all'estero. Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento dei pagatori dovrebbero ricordare ai pagatori le commissioni di conversione valutaria applicabili quando un pagamento basato su carta è effettuato in un'altra valuta, attraverso l'uso di canali di comunicazione elettronica ampiamente disponibili e facilmente accessibili, come SMS, e-mail o notifiche push attraverso l'applicazione mobile bancaria del pagatore. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero concordare con gli utilizzatori dei servizi di pagamento il canale di comunicazione elettronica attraverso il quale forniranno le informazioni sulle commissioni di conversione valutaria, prendendo in considerazione il canale più efficace per raggiungere il pagatore. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero inoltre accettare le richieste degli utilizzatori di servizi di pagamento di non ricevere messaggi elettronici contenenti informazioni sulle commissioni di conversione valutaria.

14) I solleciti periodici sono appropriati in situazioni in cui il pagatore rimane all'estero per periodi di tempo più lunghi, ad esempio quando il pagatore è distaccato o studia all'estero, o quando il pagatore utilizza regolarmente una carta per gli acquisti online nella valuta locale. L'obbligo di fornire tali solleciti dovrebbe garantire che il pagatore sia informato sulle diverse opzioni di conversione valutaria.

15) E' importante facilitare l'esecuzione dei pagamenti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento. A tale riguardo, è opportuno promuovere l'uniformazione, in particolare per l'impiego del numero identificativo di conto di pagamento internazionale (IBAN) e del codice identificativo d'azienda (BIC). E' pertanto opportuno che i prestatori di servizi di pagamento forniscano agli utilizzatori di servizi di pagamento codici IBAN e BIC relativamente al conto in questione.

16) Al fine di garantire la fornitura continua, tempestiva ed efficiente delle statistiche della bilancia dei pagamenti nel quadro dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), è auspicabile assicurare che si possa continuare a raccogliere dati di pagamento facilmente accessibili come i codici IBAN e BIC e l'importo dell'operazione o dati di base aggregati sui pagamenti per i diversi strumenti di pagamento, se il processo di raccolta non perturba l'elaborazione automatizzata dei pagamenti e qualora possa essere pienamente automatizzato. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi di dichiarazione ai fini di altre politiche, quali la prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, o a fini fiscali.

17) Le autorità competenti dovrebbero avere il potere di espletare efficacemente i loro obblighi di sorveglianza e di adottare tutte le misure necessarie a garantire che i prestatori di servizi di pagamento rispettino il presente regolamento.

18) Al fine di assicurare la possibilità di ricorso nei casi di scorretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero prevedere procedure di reclamo o ricorso adeguate ed efficaci per la soluzione di controversie fra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento. E' importante, inoltre, che siano designate autorità competenti e organismi per reclami e ricorsi extragiudiziali.

19) E' essenziale garantire che le autorità competenti e gli organismi di ricorso extragiudiziale all'interno dell'Unione cooperino attivamente per la corretta e tempestiva soluzione delle controversie transfrontaliere relative al presente regolamento. Tale cooperazione dovrebbe assumere la forma di uno scambio di informazioni sulla legislazione o le prassi giuridiche in vigore nelle loro giurisdizioni o, se del caso, di un trasferimento o di una presa in carico delle procedure di reclamo e di ricorso.

20) E' necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto del presente regolamento.

21) L'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento a valute diverse dall'euro comporterebbe benefici evidenti, soprattutto con riguardo al numero di pagamenti che sarebbero compresi. Al fine di consentire agli Stati membri che non hanno l'euro come valuta di estendere l'applicazione del presente regolamento ai pagamenti transfrontalieri effettuati nella loro valuta nazionale, è opportuno prevedere una procedura di notifica.

22) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della norma mirante ad armonizzare il costo dei pagamenti transfrontalieri in euro al costo delle operazioni nazionali nelle valute nazionali e sull'efficacia degli obblighi di informazione sulla conversione valutaria stabiliti nel presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre analizzare ulteriori possibilità, e la fattibilità tecnica di tali possibilità, di estendere la norma sulla parità delle commissioni a tutte le valute dell'Unione e di migliorare ulteriormente la trasparenza e la raffrontabilità delle commissioni di conversione valutaria, nonché la possibilità di attivare e disattivare l'opzione di accettare la conversione valutaria da parte di soggetti diversi dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

23) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU C 65 del 25.2.2021.

(2)

GU C 56 del 16.2.2021.

(3)

Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2021

(4)

Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009).

(5)

Cfr. allegato I.

(6)

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015).

(7)

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007).

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme sui pagamenti transfrontalieri e sulla trasparenza delle commissioni di conversione valutaria nell'Unione.

2. Il presente regolamento si applica, in conformità delle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2366, ai pagamenti transfrontalieri denominati in euro o nelle monete nazionali degli Stati membri che hanno notificato la decisione di estendere l'applicazione del presente regolamento alla loro moneta nazionale conformemente all'articolo 13 del presente regolamento.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli articoli 4 e 5 si applicano a tutti i pagamenti nazionali e transfrontalieri denominati in euro o nella moneta nazionale di uno Stato membro diversa dall'euro e che comportano un servizio di conversione valutaria.

3. Il presente regolamento non si applica ai pagamenti effettuati da prestatori di servizi di pagamento per proprio conto o per conto di altri prestatori di servizi di pagamento.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «pagamento transfrontaliero», un'operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono situati in Stati membri diversi;

2) «pagamento nazionale», un'operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi situati nello stesso Stato membro;

3) «pagatore», una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento;

4) «beneficiario», una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento;

5) «prestatore di servizi di pagamento», una delle categorie di persone giuridiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2015/2366 e le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 32 di tale direttiva, esclusi gli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 2) a 23), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che beneficiano di una deroga accordata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366;

6) «utilizzatore di servizi di pagamento», una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;

7) «operazione di pagamento», l'atto, disposto dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, che consiste nel collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;

8) «ordine di pagamento», l'istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un'operazione di pagamento;

9) «commissione», qualsiasi importo applicato a un utilizzatore di servizi di pagamento da un prestatore di servizi di pagamento che è direttamente o indirettamente collegato a un'operazione di pagamento, qualsiasi importo imposto a un utilizzatore di servizi di pagamento da un prestatore di servizi di pagamento o da un soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 per un servizio di conversione valutaria, o una combinazione di tali servizi;

10) «fondi», banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

11) «consumatore», una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

12) «microimpresa», un'impresa che al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento è un'impresa quale definita all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (3);

13) «commissione interbancaria», una commissione pagata tra i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario per ogni operazione di addebito diretto;

14) «addebito diretto», un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;

15) «sistema di addebito diretto», un insieme di norme, di prassi e di standard comuni concordati tra i prestatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di addebito diretto.

(1)

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013).

(2)

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009).

(3)

Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003).

Art. 3

Commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i corrispondenti pagamenti nazionali

(integrato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2024/886)

1. Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento per i pagamenti transfrontalieri in euro sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore effettuati nella valuta nazionale dello Stato membro in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore di servizi di pagamento.

2. Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento per pagamenti transfrontalieri nella moneta nazionale di uno Stato membro che ha notificato la decisione di estendere l'applicazione del presente regolamento alla sua moneta nazionale conformemente all'articolo 13 sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento all'utilizzatore di servizi di pagamento per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta.

3. Nel valutare, a fini di conformità con il paragrafo 1, il livello delle commissioni per un pagamento transfrontaliero, il prestatore di servizi di pagamento individua il pagamento nazionale corrispondente.Le autorità competenti definiscono linee guida intese a identificare i pagamenti nazionali corrispondenti nei casi in cui lo ritengano necessario. Le autorità competenti cooperano attivamente nell'ambito del comitato dei pagamenti istituito dall'articolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE per garantire la coerenza delle linee guida relative ai corrispondenti pagamenti nazionali.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle commissioni di conversione valutaria.

5. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica nel caso in cui l'articolo 5 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) imponga a un prestatore di servizi di pagamento situato in uno Stato membro che non ha l'euro come valuta, in relazione a un bonifico istantaneo, di addebitare una commissione inferiore a quella che sarebbe applicata, in relazione allo stesso bonifico istantaneo, se si applicasse il paragrafo 1 del presente articolo.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, per bonifico istantaneo si intende un bonifico istantaneo quale definito all'articolo 2, punto 1 bis, del regolamento (UE) n. 260/2012, che sia in euro e transfrontaliero.

(1)

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012).

Art. 4

Commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta

1. Per quanto riguarda gli obblighi di informazione in merito alle commissioni di conversione valutaria e al tasso di cambio applicabile, di cui all'articolo 45, paragrafo 1, all'articolo 52, punto 3), e all'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento e le parti che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (automated teller machine - «ATM») o presso il punto di vendita di cui all'articolo 59, paragrafo 2, di detta direttiva esprimono il totale delle commissioni di conversione valutaria come maggiorazione percentuale sugli ultimi tassi di cambio di riferimento in euro disponibili pubblicati dalla Banca centrale europea (BCE). Tale maggiorazione è comunicata al pagatore prima dell'avvio dell'operazione di pagamento.

2. I prestatori di servizi di pagamento rendono inoltre pubbliche, in modo comprensibile e facilmente accessibile, le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 su una piattaforma elettronica ampiamente disponibile e facilmente accessibile.

3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il soggetto che fornisce un servizio di conversione valutaria presso un ATM o presso il punto di vendita fornisce al pagatore le informazioni seguenti prima dell'avvio dell'operazione di pagamento:

a) l'importo da pagare al beneficiario nella valuta utilizzata dal beneficiario;

b) l'importo che il pagatore deve pagare nella valuta del conto del pagatore.

4. Il soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria presso uno sportello ATM o presso il punto di vendita espone chiaramente le informazioni di cui al paragrafo 1 presso l'ATM o il punto di vendita. Prima di disporre l'operazione di pagamento, tale soggetto informa inoltre il pagatore della possibilità di pagare nella valuta utilizzata dal beneficiario e di far effettuare successivamente la conversione valutaria dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 sono altresì messe a disposizione del pagatore su un supporto durevole dopo che l'operazione di pagamento è stata disposta.

5. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, per ciascuna carta di pagamento che è stata rilasciata al pagatore dal proprio prestatore di servizi di pagamento e che è collegata allo stesso conto, invia al pagatore un messaggio elettronico con le informazioni di cui al paragrafo 1 senza indebito ritardo dopo che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve un ordine di pagamento per un prelievo presso un ATM o un pagamento presso un punto di vendita espresso in una qualsiasi valuta dell'Unione diversa dalla valuta del conto del pagatore.

Fatto salvo il primo comma, tale messaggio è inviato una volta per ciascun mese in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve dal pagatore un ordine di pagamento denominato nella stessa valuta.

6. Il prestatore di servizi di pagamento concorda con l'utilizzatore di servizi di pagamento il canale o i canali di comunicazione elettronica ampiamente disponibili e facilmente accessibili attraverso i quali il prestatore di servizi di pagamento invierà il messaggio di cui al paragrafo 5.

Il prestatore di servizi di pagamento offre agli utilizzatori di servizi di pagamento la possibilità di scegliere di non ricevere i messaggi elettronici di cui al paragrafo 5.

Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore di servizi di pagamento possono convenire che il paragrafo 5 e il presente paragrafo non si applichino in tutto o in parte se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore.

7. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite a titolo gratuito e in modo neutrale e comprensibile.

Art. 5

Commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici

1. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore offre un servizio di conversione valutaria in relazione a un bonifico, quale definito all'articolo 4, punto 24), della direttiva (UE) 2015/2366, avviato direttamente online, utilizzando il sito web o l'applicazione bancaria mobile del prestatore di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento, per quanto riguarda l'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 52, punto 3), di detta direttiva, informa il pagatore prima di disporre l'operazione di pagamento, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, delle spese stimate per i servizi di conversione valutaria applicabili al bonifico.

2. Prima di disporre un'operazione, il prestatore di servizi di pagamento comunica al pagatore, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, l'importo totale stimato del bonifico nella valuta del conto del pagatore, comprese le eventuali commissioni applicate all'operazione e le eventuali commissioni di conversione valutaria. Il prestatore di servizi di pagamento comunica anche l'importo stimato da trasferire al beneficiario nella valuta usata dal beneficiario.

Art. 6

Misure volte a facilitare l'automazione dei pagamenti

(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2024/886)

1. Il prestatore di servizi di pagamento comunica, se applicabile, all'utilizzatore di servizi di pagamento il numero identificativo di conto di pagamento internazionale (IBAN) dell'utilizzatore di servizi di pagamento e il codice identificativo d'azienda (BIC) del prestatore di servizi di pagamento.

Inoltre, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento indica il codice IBAN dell'utilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento negli estratti conto o in un allegato di tali estratti.

Il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni richieste ai sensi del presente paragrafo all'utilizzatore di servizi di pagamento senza alcun addebito.

2. Il prestatore di servizi di pagamento può applicare commissioni supplementari rispetto a quelle applicate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento all'utilizzatore di servizi di pagamento se questi chiede al prestatore di servizi di pagamento di eseguire un pagamento transfrontaliero senza comunicare l'IBAN e, se del caso e conformemente al regolamento (UE) n. 260/2012, il relativo BIC del conto di pagamento nell'altro Stato membro. Tali commissioni sono adeguate e corrispondenti ai costi. Esse sono concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento informa l'utilizzatore dell'importo delle commissioni supplementari in tempo utile prima che l'utilizzatore di servizi di pagamento sia vincolato da un siffatto accordo.

3. Per qualsiasi fatturazione di beni e servizi nell'Unione, tenendo conto se del caso della natura dell'operazione di pagamento in questione, il fornitore di beni e servizi che accetta pagamenti coperti dal presente regolamento comunica ai suoi clienti il proprio codice IBAN e il codice BIC del suo prestatore di servizi di pagamento.

Art. 7

Obbligo di dichiarazione relativo alla bilancia dei pagamenti

1. Gli Stati membri non prevedono obblighi nazionali di segnalazione basati sui pagamenti, imposti ai prestatori di servizi di pagamento ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti relativamente alle operazioni di pagamento dei loro clienti.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono raccogliere dati aggregati o altre informazioni pertinenti facilmente accessibili, a condizione che tale raccolta non incida sul trattamento diretto dei pagamenti e possa essere pienamente automatizzata dai prestatori di servizi di pagamento.

Art. 8

Autorità competenti

Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili di garantire il rispetto del presente regolamento.

Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni variazione relativa alle autorità competenti comunicate a norma dell'articolo 9, secondo comma, del regolamento (CE) n. 924/2009.

Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino efficacemente la conformità con il presente regolamento e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale conformità.

Art. 9

Procedure di reclamo per presunte violazioni del presente regolamento

1. Gli Stati membri prevedono procedure che consentono agli utilizzatori di servizi di pagamento e ad altre parti interessate di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni del presente regolamento da parte di prestatori di servizi di pagamento.

2. Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare un reclamo dinanzi a un tribunale in conformità delle procedure previste dalla legislazione nazionale, le autorità competenti informano ogni parte che ha presentato un reclamo dell'esistenza delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali previste conformemente all'articolo 10.

Art. 10

Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali

1. Gli Stati membri prevedono procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente regolamento tra gli utilizzatori di servizi di pagamento e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano gli organismi responsabili.

2. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni variazione relativa agli organismi notificati a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 924/2009.

3. Gli Stati membri possono stabilire che il presente articolo si applica soltanto agli utilizzatori di servizi di pagamento che sono consumatori o microimprese. In tal caso gli Stati membri ne informano la Commissione.

Art. 11

Cooperazione transfrontaliera

Le autorità competenti e gli organismi responsabili delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali dei vari Stati membri, di cui agli articoli 8 e 10, cooperano attivamente e speditamente per risolvere le controversie transfrontaliere. Gli Stati membri provvedono affinché tale cooperazione abbia effettivamente luogo.

Art. 12

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri provvedono a dare immediata notifica alla Commissione delle eventuali modifiche alle norme e misure notificate a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 924/2009.

Art. 13

Applicazione alle valute diverse dall'euro

Uno Stato membro che non ha l'euro come valuta e che decide di estendere l'applicazione del presente regolamento alla propria valuta nazionale ne informa la Commissione.

Tale notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'estensione dell'applicazione del presente regolamento alla valuta nazionale dello Stato membro interessato ha effetto quattordici giorni dopo la suddetta pubblicazione.

Art. 14

Riesame

1. Entro il 19 aprile 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e sull'impatto del presente regolamento, contenente in particolare:

a) una valutazione del modo in cui i prestatori di servizi di pagamento applicano l'articolo 3 del presente regolamento;

b) una valutazione dell'evoluzione dei volumi e delle commissioni per i pagamenti nazionali e transfrontalieri nelle valute nazionali degli Stati membri e in euro dalla data di adozione del regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), ovvero il 19 marzo 2019;

c) una valutazione dell'impatto dell'articolo 3 del presente regolamento sull'evoluzione delle commissioni di conversione valutaria e delle altre commissioni relative ai servizi di pagamento, sia per i pagatori che per i beneficiari;

d) una valutazione dell'impatto stimato della modifica dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, al fine di coprire le valute di tutti gli Stati membri;

e) una valutazione del modo in cui i prestatori di servizi di conversione valutaria applicano i requisiti informativi di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento e la legislazione nazionale di attuazione dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 52, punto 3), e dell'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, e volta a determinare se tali norme hanno migliorato la trasparenza delle commissioni di conversione valutaria;

f) una valutazione per stabilire se e in quale misura i prestatori di servizi di conversione valutaria abbiano incontrato difficoltà nell'applicazione pratica degli articoli 4 e 5 del presente regolamento e della legislazione nazionale di attuazione dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 52, punto 3), e dell'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366;

g) un'analisi costi-benefici dei canali e delle tecnologie di comunicazione utilizzati o disponibili per i fornitori di servizi di conversione valutaria e che possono migliorare ulteriormente la trasparenza delle spese di conversione valutaria, compresa una valutazione dell'esistenza o meno di determinati canali che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a offrire per l'invio delle informazioni di cui all'articolo 4; tale analisi comprende anche una valutazione della fattibilità tecnica della divulgazione simultanea delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, prima dell'avvio di ciascuna operazione, per tutte le opzioni di conversione valutaria disponibili presso un ATM o presso il punto di vendita;

h) un'analisi costi/benefici per introdurre la possibilità per i pagatori di bloccare l'opzione di conversione valutaria offerta da un soggetto diverso dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore presso un ATM o presso il punto di vendita e di modificare le loro preferenze a tale riguardo;

i) un'analisi costi-benefici dell'introduzione dell'obbligo per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, quando fornisce servizi di conversione valutaria in relazione a una singola operazione di pagamento, di applicare in sede di compensazione e regolamento dell'operazione il tasso di conversione valutaria applicabile al momento della disposizione dell'operazione.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 riguarda almeno il periodo dal 15 dicembre 2019 fino al 19 ottobre 2021. Nella preparazione della relazione, la Commissione può utilizzare i dati raccolti dagli Stati membri durante il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1 e tiene conto delle specificità delle varie operazioni di pagamento, distinguendo in particolare tra le operazioni avviate presso un ATM e presso il punto di vendita.

(1)

Regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria (GU L 91 del 29.3.2019).

Art. 15

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 924/2009 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR

ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive

Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 266 del 9.10.2009).

 

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 94 del 30.3.2012)

Unicamente per quanto i riguarda i riferimenti dell'articolo 17 agli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8

Regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 91 del 29.3.2019)

 

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ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 924/2009 Presente regolamento
Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 1 paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 1, paragrafo 4 -
Articolo 2 Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1 bis Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 3 bis Articolo 4
Articolo 3 ter Articolo 5
Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 4 Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 5 Articolo 7
Articolo 6 -
Articolo 7 -
Articolo 9, primo comma Articolo 8, primo comma
Articolo 9, secondo comma Articolo 8, secondo comma
Articolo 9, terzo comma -
Articolo 9, quarto comma Articolo 8, terzo comma
Articolo 10, paragrafo 1, primo comma Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma -
Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 11 Articolo 10
Articolo 12 Articolo 11
Articolo 13 Articolo 12
Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 13
Articolo 14, paragrafo 2 -
Articolo 14, paragrafo 3 -
Articolo 15 Articolo 14
Articolo 16 Articolo 15
Articolo 17 Articolo 16
- Allegato I
- Allegato II

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