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AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 28 settembre 2021, n. 655

- Allegato al Comunicato Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicato nella G.U.R.I. 19 ottobre 2021, n. 250

Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come successivamente modificato;

VISTO l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

VISTO l'art. 9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che «fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, l'Autorità nazionale anticorruzione, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi»;

VISTO che il medesimo art. 9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, prevede altresì che «i prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli»;

VISTA la Delibera numero 744 del 30 settembre 2020 recante «Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme» ai sensi dell'art. 9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 28 settembre 2021

Delibera:

Art. 0

Articolo Unico

1. I prezzi di riferimento per la fornitura di carta in risme risultanti dall'aggiornamento annuale effettuato ai sensi dell'art. 9, comma 7 del decreto legge n. 66/2014 sono pubblicati nell'allegato "A" alla presente Delibera;

2. la presente Delibera e il relativo allegato "A" (contenente i prezzi di riferimento) sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità;

3. di dare avviso della suddetta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente

GIUSEPPE BUSIA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 ottobre 2021

Per Il Segretario

VALENTINA ANGELUCCI

GRECO ROSETTA