
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 12 ottobre 2021
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 20 ottobre 2021, n. 251
Riparto del fondo di 3 milioni di euro, per l'anno 2021, finalizzato a contribuire alle spese sostenute dai comuni, con popolazione fino a 3.000 abitanti, per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
VISTO, in particolare, l'articolo 56-quater, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, il quale dispone l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria;
CONSIDERATO che il medesimo articolo 56-quater, commi 2 e 3, prevede che il predetto fondo sia ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio-assistenziale in relazione all'età del minore e alla durata dell'intervento stesso;
CONSIDERATO, altresì, che ai conseguenti oneri finanziari si provvede, ai sensi del comma 4 del sopra richiamato articolo 56-quater, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021;
VISTA la "Nota metodologica" con la quale sono state definite le modalità di riparto delle risorse in argomento per l'anno 2021;
ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 28 settembre 2021;
Decreta:
Articolo Unico
Riparto del fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2021 istituito dall'articolo 56-quater comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
1. Il fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2021, istituito dall'articolo 56-quater, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - destinato a contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimenti dell'autorità giudiziaria - è interamente ripartito, in base alle modalità definite nell'allegato A "Nota metodologica", secondo gli importi indicati nell'allegato B.
2. Per i comuni della Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia gli importi, come specificati nell'allegato B, sono erogati per il tramite della Regione stessa.
3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2021
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
FRANCO
Il Ministro dell'Interno
LAMORGESE