
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 ottobre 2021
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 22 ottobre 2021, n. 253
Riparto parziale del fondo di 115 milioni di euro per l'anno 2021 per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal versamento dell'IMU in favore dei proprietari locatori che abbiano ottenuto l'emissione di una convalida di sfratto per morosità.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che, a decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), stabilendo, altresì, che le disposizioni dei commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
CONSIDERATO che in base al citato comma 739 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, l'imposta municipale propria (IMU) si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti e che continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano;
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
VISTO, in particolare, l'articolo 4-ter, comma 1, del predetto decreto-legge n. 73 del 2021, il quale prevede l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021. La stessa esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
VISTO il successivo comma 2 del medesimo articolo 4-ter, il quale stabilisce che:
- i soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021;
- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, sono stabilite le modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell'IMU previsto dallo stesso comma 2;
CONSIDERATO che i commi 3 e 4 del già menzionato articolo 4-ter prevedono, rispettivamente:
- che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021 e che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, sono definite le modalità relative al riparto del medesimo fondo;
- che ai conseguenti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77 dello stesso decreto-legge;
CONSIDERATO che sul portale dell'Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell'interno sono pubblicati, nella sezione "Documenti", i dati trasmessi dagli Uffici Giudiziari concernenti le procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo, con suddivisione, per tipo di motivazione e per provincia, del numero dei provvedimenti di sfratto emessi in ciascun anno e con distinzione tra il dato censito nel comune capoluogo e quello dei rimanenti comuni della provincia;
RITENUTO che, sulla base dei dati esplicitati al precedente considerato, sia possibile disporre di stime degli importi da attribuire a titolo di ristoro per le perdite di gettito derivanti dai commi 1 e 2 del richiamato articolo 4-ter per i comuni capoluogo di provincia e per 48 comuni non capoluogo con oltre 60.000 abitanti o con popolazione pari ad almeno il 60% di quella del capoluogo della provincia di appartenenza;
RITENUTO, altresì, che per l'attribuzione dei ristori definitivi si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori informazioni, anche basate su dati relativi alle minori entrate certificate dagli enti interessati;
VALUTATA l'opportunità di concedere un ristoro a titolo di acconto a favore dei comuni capoluogo di provincia e dei precitati 48 comuni non capoluogo pari alla perdita di gettito stimata sulla base dei dati pubblicati sul menzionato portale del Ministero dell'interno, rimandando ad un successivo provvedimento l'attribuzione di eventuali conguagli, a credito o a debito, agli enti beneficiari dell'acconto e dell'intero ristoro ai rimanenti comuni interessati da provvedimenti di sfratto per morosità;
ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 28 settembre 2021;
Decreta:
Articolo Unico
Riparto parziale del fondo di 115 milioni di euro per l'anno 2021 istituito dall'articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
1. Sul fondo di 115 milioni di euro per l'anno 2021, istituito dall'articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - destinato a rifondere i comuni delle minori entrate conseguenti alle esenzioni dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) in favore dei proprietari locatori derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo - è disposto un ristoro a titolo di acconto a favore dei comuni capoluogo di provincia e di 48 comuni non capoluogo con oltre 60.000 abitanti o con popolazione pari ad almeno il 60% di quella del capoluogo della provincia di appartenenza, pari alla perdita di gettito stimata sulla base dei dati dei provvedimenti di sfratto pubblicati sul portale dell'Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell'interno, per complessivi 34.508.524,26 euro, secondo gli importi indicati nell'allegato A e sulla base delle modalità definite nell'allegato B "Nota metodologica".
2. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, gli importi, come specificati nell'allegato A, sono erogati per il tramite delle Regioni stesse.
3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
4. Al riparto del rimanente ammontare del fondo, pari a 80.491.475,74 euro, da attribuire a titolo di conguaglio, a credito o a debito, ai comuni indicati nell'allegato A e a titolo di integrale ristoro ai rimanenti comuni interessati da provvedimenti di sfratto per morosità, si provvede con successivo decreto anche sulla base dei dati certificati dagli enti stessi secondo il modello che verrà reso disponibile dal Ministero dell'interno.
Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2021
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
FRANCO
Il Ministro dell'Interno
LAMORGESE