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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1254 DELLA COMMISSIONE, 21 aprile 2021

G.U.U.E. 2 agosto 2021, n. L 277

Regolamento recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 22 agosto 2021

Applicabile dal: 22 agosto 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 12, e l'articolo 27, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (2) presenta errori poiché esso prescrive l'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 4, dell'articolo 60 e del capo IV di detto regolamento, anziché l'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 4, dell'articolo 65 e del capo VIII.

2) Figurano errori in diversi riferimenti incrociati nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/565, più precisamente alle voci «valutazione del cliente», «gestione dell'ordine», «ordini del cliente e operazioni», «comunicazione al cliente», «comunicazione con il cliente» e «requisiti organizzativi».

3) E' quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/565,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 173 del 12.6.2014.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017).

Art. 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/565 è così rettificato:

1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il capo II e le sezioni da 1 a 4, l'articolo 64, paragrafo 4, l'articolo 65 e il capo III, sezioni da 6 a 8, e, nella misura in cui riguardano tali disposizioni, il capo I e il capo VIII del presente regolamento si applicano alle società di gestione che prestano servizi in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e dell'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [*1].

_____________

[*1] Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011).»;"

2) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021

Per la Commissione

La president

URSULA VON DER LEYEN