
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1328 DELLA COMMISSIONE, 10 agosto 2021
G.U.U.E. 11 agosto 2021, n. L 288
Regolamento che specifica i requisiti concernenti le infrastrutture applicabili a determinate categorie di azioni relative alle infrastrutture a duplice uso a norma del regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 31 agosto 2021
Applicabile dal: 31 agosto 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Uno degli obiettivi specifici del meccanismo per collegare l'Europa è adattare porzioni della rete transeuropea dei trasporti per il duplice uso delle infrastrutture di trasporto al fine di migliorare la mobilità sia civile sia militare. Le azioni o le attività specifiche nell'ambito di un'azione, volte a supportare porzioni nuove o esistenti della rete transeuropea dei trasporti adatte al trasporto militare, al fine di adeguarla ai requisiti concernenti le infrastrutture di trasporto a duplice uso, sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2021/1153 a determinate condizioni.
2) E' opportuno specificare i requisiti in materia di infrastrutture di trasporto applicabili a determinate categorie di azioni relative alle infrastrutture a duplice uso. I requisiti concernenti le infrastrutture di trasporto a duplice uso dovrebbero basarsi sulle informazioni contenute nei requisiti militari aggiornati (2) e nell'analisi delle lacune (3) e dovrebbero essere presi in considerazione i risultati delle consultazioni con i rappresentanti delle associazioni europee e internazionali dei trasporti.
3) I requisiti in materia di duplice uso dovrebbero rappresentare norme e valori tecnici generici per i progetti di infrastrutture di trasporto, di cui tenere conto in relazione alle azioni a norma del regolamento (UE) 2021/1153, che contribuiscono all'adeguamento della rete centrale o globale TEN-T al fine di consentire un duplice uso, civile e di difesa, delle infrastrutture.
4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento del meccanismo per collegare l'Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/1153,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 249 del 14.7.2021.
«Military Requirements for Military Mobility within and beyond the EU» (ST 11373/19; 19.7.2019).
«Military requirements and trans-European transport network: gap analysis» [SWD 175 final], nonché «Joint Staff Working Document on the updated Gap Analysis between the military requirements and the trans-European transport network requirements» [SWD 144 final].
I requisiti concernenti le infrastrutture di trasporto di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153 sono stabiliti nell'allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN