
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1337 DELLA COMMISSIONE, 18 giugno 2021
G.U.U.E. 12 agosto 2021, n. L 289
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda la gestione finanziaria.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 15 agosto 2021
Applicabile dal: 15 agosto 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 6, e l'articolo 104,
considerando quanto segue:
1) L'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 (2) della Commissione stabilisce le norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica dichiarate dagli organismi pagatori per un dato mese. Al momento di determinare i pagamenti mensili agli Stati membri, la Commissione tiene conto delle rettifiche da essa decise nell'ambito della liquidazione dei conti e della verifica di conformità. Di conseguenza, poiché gli importi corrispondenti a tali rettifiche sono noti alla Commissione, non vi è alcuna necessità specifica per gli Stati membri di includerli nella dichiarazione mensile e di dichiararli alla Commissione. Al fine di semplificare la procedura per quanto riguarda gli importi che gli Stati membri sono tenuti a dichiarare, è opportuno sopprimere tale requisito.
2) L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 prevede che, con la decisione di versare i pagamenti mensili, la Commissione metta a disposizione degli Stati membri i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare mediante il Fondo europeo agricolo di garanzia («FEAGA»). Così facendo, la Commissione dovrebbe tuttavia tener conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell'Unione. Attualmente, nell'ambito del FEAGA, la Commissione sta compensando direttamente, nella decisione di pagamento mensile da essa emessa, gli importi delle spese con gli importi delle entrate con destinazione specifica. Questa operazione finanziaria è in deroga alle modalità di gestione delle entrate con destinazione specifica nell'ambito di altri fondi dell'Unione, che non ne prevedono la compensazione bensì il recupero mediante un ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Al fine di armonizzare le prassi contabili della Commissione e, in particolare, le modalità di gestione delle entrate con destinazione specifica, è necessario allineare questo aspetto tecnico della gestione finanziaria del FEAGA al flusso utilizzato da altri fondi dell'Unione. Di conseguenza, è necessario modificare le modalità di compensazione delle entrate nell'ambito del FEAGA.
3) Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) prorogando il periodo di durata dei programmi di sviluppo rurale sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2022 e dando agli Stati membri la possibilità di finanziare i loro programmi di sviluppo rurale prorogati attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022. Inoltre, il regolamento (UE) 2020/2220 ha reso disponibili le risorse aggiuntive dello strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI) nell'ambito dei programmi prorogati nel 2021 e nel 2022 per finanziare misure a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 volte ad affrontare l'impatto della crisi COVID-19 e le sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell'Unione.
4) Come indicato nel considerando 24 del regolamento (UE) 2020/2220, le risorse aggiuntive provenienti dall'EURI sono soggette a condizioni specifiche. Tali risorse aggiuntive dovrebbero pertanto essere oggetto di programmazione e sorveglianza distinte rispetto al sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale, applicando nel contempo, in linea generale, le norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, tali risorse aggiuntive dovrebbero essere attuate mediante il regolamento (UE) n. 1305/2013 e considerate, nel quadro di tale regolamento, importi che finanziano misure nell'ambito del FEASR. Di conseguenza dovrebbero essere adattate le rispettive norme di attuazione in materia di gestione finanziaria in relazione alle risorse supplementari di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare è opportuno adeguare, sulla base delle dotazioni del FEASR, le previsioni del fabbisogno finanziario, le dichiarazioni di spesa che gli Stati membri devono fornire e il calcolo dell'importo da pagare.
5) E' quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.
6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014).
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018).
Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020).
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è così modificato:
1) all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), l'ultima frase è soppressa;
2) all'articolo 14, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Quando i pagamenti che deve effettuare la Commissione danno luogo in uno Stato membro ad un importo negativo, le deduzioni in eccesso sono riportate ai mesi successivi.»;
3) all'articolo 21, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per ciascun programma di sviluppo rurale di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [*1] e in conformità dell'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri trasmettono alla Commissione due volte all'anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto, le previsioni relative agli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR nell'esercizio finanziario in corso. Tali previsioni indicano separatamente gli importi previsti per le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Inoltre, gli Stati membri trasmettono una stima aggiornata delle domande di finanziamento per l'esercizio finanziario successivo.
_________________
[*1] Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).»;"
4) all'articolo 22, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli organismi pagatori redigono dichiarazioni di spesa per ciascun programma di sviluppo rurale di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Per ciascuna misura di sviluppo rurale, gli organismi pagatori specificano in una dichiarazione di spesa l'importo di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l'importo di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 2, dello stesso regolamento.»;
5) all'articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fatto salvo il massimale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, quando il cumulo del contributo dell'Unione versato al programma di sviluppo rurale supera il totale programmato per una data misura di sviluppo rurale, l'importo da pagare è ridotto come segue:
a) per le risorse nell'ambito del FEASR, escluse le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'importo è ridotto all'importo programmato per tale misura nell'ambito del FEASR, senza le risorse aggiuntive;
b) per le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'importo è ridotto all'importo programmato per tale misura nell'ambito delle risorse aggiuntive.
Ogni contributo dell'Unione così escluso può essere versato successivamente, purché lo Stato membro abbia presentato un piano di finanziamento adattato e la Commissione lo abbia accettato.».
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN